CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto Procuratoregenerale, è stata rigettata perchè non fondata su impedimento assoluto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale XXXXXXXXXXXXXXXerastato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art.609-bis cod. pen., per aver costretto, con violenza, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire attisessuali, consistiti nel palparle più volte il seno e nell’abbassarle violentemente i pantaloni,applicando le pene accessorie di legge.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, XXXXXXXXXXXXXXX,tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1. Con un primo e articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri di valutazione della prova exart. 192 cod. proc. pen. (travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni deitesti a difesa), con riferimento all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.2.1.1. Innanzitutto, la difesa lamenta la inattendibilità delle operazioni di riconoscimentofotografico del ricorrente ad opera della persona offesa, dal momento che, nel verbale diindividuazione fotografica del 05/01/2022, la persona offesa aveva riconosciuto l’imputatanella fotografia n. 5, ritraente un altro soggetto.2.1.2. In secondo luogo, la difesa lamenta l’utilizzo di una informazione inesistente nelprocesso, dal momento che la persona offesa, dopo aver riferito di non aver mai visto primal’imputato, ma di conoscere solo i genitori di costui, dichiarava di averlo riconosciuto durantel’aggressione subita, nonostante il cappellino e la visiera che copriva la fronte dell’uomo.Lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, nel punto in cui la persona offesa haaffermato che il soggetto era privo di mascherina, essendo stata tale circostanza smentitadal teste di polizia giudiziaria che, avendo visionato le immagini di videosorveglianza, avevaaffermato che l’imputato indossava la mascherina.2.1.3. In terzo luogo, la difesa lamenta il travisamento della identificazione dell’imputatoricorrente aveva il viso coperto per via della mascherina e del cappello, sia perché i vestitiindossati dall’imputato e descritti dal teste di polizia giudiziaria, che l’aveva riconosciuto2.1.4. In quarto luogo, la difesa lamenta il travisamento di quanto riferito dai testi adiscolpa e l’assenza di motivazione sulla versione alternativa dei fatti supportata dallarelazione del consulente di parte, posto che dalla messaggistica del telefono del ricorrenteera risultato che costui, alle 19.01 del 03/01/2022, aveva già comprato, presso un negozio difrutta e verdura, dei prodotti alimentari riposti in dei sacchetti, con la conseguenza cheavrebbe dovuto essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con i sacchetti inmano, mentre invece il soggetto raffigurato nelle immagini con mascherina e cappellino nonaveva nulla in mano.2.1.5. In quinto luogo, la difesa lamenta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensidell’art. 609-bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 610 cod. pen., non essendo, nellasequenza dei fatti narrata dalla persona offesa, un atto definibile come sessuale odoggettivamente considerato tale neanche nella forma attenuate, non avendo la personaoffesa circostanziato la condotta e le parti del corpo effettivamente interessate, né indicato laparte del reggiseno interessata dallo strappo.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen., anche con riferimento ai limiti edittali della pena.Lamenta la difesa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,avendo la sentenza impugnata omesso di valutare la occasionalità del reato, la giovane età,la personalità del reo e la chiara non proclività al delitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisivasolo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della provapuò essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesiin cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui ilgiudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementiprobatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione operacomunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modoconforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplicetravisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenzada imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriotra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018,L. ed altro, Rv.272018).1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv.275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arteed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa sono manifestamente infondateperché, nel replicare quelle già dedotte e respinte in appello, mirano ad offrire una letturaalternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenzenel narrato della persona offesa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dallasentenza impugnata, esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica,sia dai denunciati travisamenti.2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’attodi appello sulla inattendibilità del riconoscimento fotografico, ha illustrato, senza vizi logici,che il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, che aveva presenziato alle operazionidi individuazione fotografica, aveva riferito che la persona offesa, tra le dodici effigifotografiche sottopostele, aveva riconosciuto quella contrassegnata dal n. 3 che ritraeval’imputato, apponendovi la propria sottoscrizione in calce, per cui il riferimento contenuto inverbale all’avvenuto riconoscimento del soggetto raffigurato nella fotografia n. 5 era dipesoda un errore materiale nella redazione del verbale di individuazione fotografica.2.2. Diversamente da quanto sostenuto sul punto in ricorso, la Corte territoriale ha poilinearmente esposto che la persona offesa conosceva esattamente l’identità del ricorrente,poiché appartenente alla famiglia dei titolari del panificio dove ella era solita acquistare ilpane, affermando inoltre, senza vizi logici, che il mancato riferimento della persona offesaalla presenza di una mascherina sul volto dell’imputato non incideva sull’attendibilità dicostei, sia perché ciò avrebbe potuto trovare spiegazione in un cattivo ricordo, sia perchéera ben possibile che l’imputato avesse indossato la mascherina dopo la commissione delfatto, sia perché proprio la pregressa conoscenza dell’imputato avrebbe consentito alladonna di riconoscerlo anche se quest’ultimo indossasse una mascherina.2.3. A fronte delle generiche doglianze mosse in sede di ricorso, la Corte ha poilogicamente spiegato come il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, avevariconosciuto nella persona del ricorrente il soggetto ripreso dalle telecamere divideosorveglianza installate nei pressi del luogo di commissione del fatto, essendo l’imputatogià noto alle forze dell’ordine, per cui la conoscenza per ragioni di ufficio rendeva lineare edifensivo del mancato rinvenimento dei vestiti ripresi dalle immagini nella perquisizioneeffettuata presso il domicilio dell’imputato era irrilevante, considerato che la perquisizionenon era avvenuta nella immediatezza degli eventi, sottolineando inoltre come la visione delleimmagini desse conto di come il ricorrente, rivolgendosi in direzione della abitazione dellapersona offesa, avesse mimato un gesto indicante la consumazione di un rapporto sessuale.2.4. Anche la ulteriore censura denunciata in ricorso, secondo cui i giudici di meritoavrebbero travisato quanto riferito dai testi a discolpa e non avrebbero preso inconsiderazione la versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente diparte, è generica, a fronte delle non illogiche motivazioni contenute nella sentenzaimpugnata: i giudici di secondo grado hanno logicamente spiegato come la ricostruzionecronologica dei fatti operata sulla base della messaggistica scambiata tra l’imputato e lacompagna di costui, oltre a non rilevare ai fini degli spostamenti logistici dell’imputato nonavendo preso in esame le celle agganciate dal cellulare di quest’ultimo, non escludeva lapresenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della denunciante dove i fatti si erano verificati,in ragione delle distanze ridotte tra il luogo in cui il ricorrente si era recato per l’acquisto diprodotti alimentari e il luogo di commissione del fatto, nonché della fascia oraria di circatrenta minuti, tra le 19.00 e le 19.30, all’interno della quale il ricorrente si era recato presso ilnegozio di ortofrutta, come riferito dal titolare del negozio stesso.2.5. La doglianza mediante la quale è stata denunciata la erronea qualificazione dellafattispecie come violenza sessuale anziché come violenza privata è inammissibileperché nuova.Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tantoche la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella partededicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066).In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Cortedi cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato inappello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero dellequestioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod.pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: ilimiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso econfronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv.258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica dellamotivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), esempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,Tucci, Rv. 272651), come nel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza delsecondo motivo, come oltre sarà precisato.In ogni caso, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini congrui con unafatt ispecie di violenza sessuale, senza dare alcuno spazio ad una diversainterpretazione, puntualizzando che, in base a quanto emerso, il ricorrente aveva cinto ilcorpo della persona offesa dal di dietro, inserendo le mani sotto la maglietta, palpandole ilseno e rompendole il reggiseno, oltre ad aver tentato di abbassare i pantaloni senzariuscirci.3. In buona sostanza, la Corte territoriale ha offerto ampia e logica motivazione sulleragioni per le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersi attendibile, essendo statocorroborato da oggettivi riscontri, ovverosia la identificazione dell’imputato attraverso leimmagini di videosorveglianza ad opera della polizia giudiziaria.La censura relativa al travisamento delle prove è inammissibile, poiché la Corte dimerito non ha omesso valutazioni di prove decisive, nè inserito informazioni inesistenti nelprocesso: quand’anche si superassero le condizioni di inammissibilità della censura, in ognicaso il ricorrente non denuncia alcun errore revocatorio, ma domanda una rivalutazione delledichiarazioni dei testi.E, secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, l'indaginedi legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dellegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cuiil giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo lisindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv.214794).Non basta, infatti, prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella delgiudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale perdenunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché vengaa configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale dascardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del07/06/2019, M., Rv. 277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie.In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto diappello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese adoffrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado,pretendendo una integrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio dimerito e che non è consentita, né effettuabile in sede di legittimità.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanzel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione nonillogica, la mancanza cioè di elementi meritevoli di essere valutati in tal senso e tali dagiustificare una diminuzione della pena da irrogare, rimarcando sul punto che la difesa nonaveva indicato alcun elemento significativo che potesse comportare una valutazionedifferente e determinare la concessione delle invocate attenuanti.La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguenteall'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é piùsuf f ic iente i l so lo stato d i incensuratezza del l ’ imputato (Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell’ambito di un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenutosufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ainumerosi precedenti penali dell’imputato). In particolare, la motivazione, purché congrua enon contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nellapresente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025,M., Rv. 288615, non massimata sul punto), seppur dovendosi rimarcare, come sottolineatodalla Corte distrettuale, che non fossero stati indicati in appello fattori significativi per ilriconoscimento delle invocate attenuanti.In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principiaffermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezionidifensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovareingresso in sede di legittimità.5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.