CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2022
Cassazione n. 06740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4726/2/2022, depositata in data 19/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, l’avviso di accertamento n. TYX01D701840/2016, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ai fini Irpef e Irap, in relazione all’anno d’imposta 2011, i movimenti bancari per i quali il contribuente, esercente l’attività di “servizi di pompe funebri e attività connesse”, non aveva fornito adeguate giustificazioni, e precisamente le somme di euro 47.150,00 per versamenti e di euro 24.962,00 per prelevamenti. Oggetto: Operazioni bancarie - Valore probatorio -Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - Ambito applicativo soggettivo ed oggettivo - Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente. La CTP rigettava il ricorso. 2. Il contribuente proponeva appello, deducendo: a) la nullità dell’atto impositivo per la mancata allegazione allo stesso dell’autorizzazione alle indagini finanziarie; b) l’incostituzionalità dell’applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, per aver l’Ufficio sommato gli incassi ai prelevamenti; c) la mancata presa in considerazione dei documenti prodotti in sede di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente il gravame, confermando la ripresa a tassazione in relazione ai versamenti bancari ed annullando l’atto impositivo in ordine alle operazioni di prelevamento, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, era venuta meno per i lavoratori autonomi (categoria in cui rientrava l’attività del contribuente) la presunzione di corrispondenza tra prelevamenti e ricavi di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 06/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2195 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente svolgesse un’attività di lavoro autonomo, anziché un’attività di impresa, consistente nel servizio di pompe funebri, come emergeva sia dalla stessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011, che dall’iscrizione del contribuente nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. 2. Il motivo è fondato. 3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, e non anche nei riguardi dei lavoratori autonomi, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (Cass. 08/04/2024, n. 9403; Cass. 20/12/2023, n. 35618; Cass. 16/11/2018, n. 29572; Cass.20/01/2017, n. 1519). 4. Nel caso di specie, non è in contestazione la portata applicativa della predetta pronuncia della Consulta, bensì la qualificazione dell’attività svolta dal contribuente, se cioè la stessa sia inquadrabile in quella di lavoro autonomo (per la quale rileva, in relazione ai prelevamenti bancari, la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973) oppure in quella tipica dell’attività d’impresa (per la quale non rileva la predetta pronuncia d’incostituzionalità). La CTR ha ritenuto che il servizio di pompe funebri, svolto dal contribuente, costituisse un lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c., senza, tuttavia, considerare che, come emergeva dall’avviso d’accertamento, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta oggetto di causa l’attività del contribuente era stata dallo stesso inquadrata nel reddito d’impresa e che, in tal senso, deponeva, ai sensi dell’art. 2195 c.c., anche l’iscrizione del contribuente nel registro delle imprese. Il richiamo operato dalla CTR alla distinzione tra contratto d’opera e contratto di vendita risulta, in tal senso, del tutto inconferente. 5. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, alla quale si demanda anche l a liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/