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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34811/2025

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PDFBox: FD (AT) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2992/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CCCMRC 57C12D077P) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MLTFNC68P19B63X) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n.368/2022 depositata il 18/07/2022; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 06/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività (risultando depositato telematicamente il 24/03/2023, mentre il termine per il deposito veniva a scadenza lunedì 13/03/2023, quaranta giorni dopo la notifica del ricorso, in dipendenza della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), con conse- guente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (AT) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2992/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CCCMRC 57C12D077P) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MLTFNC68P19B63X) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n.368/2022 depositata il 18/07/2022; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 06/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività (risultando depositato telematicamente il 24/03/2023, mentre il termine per il deposito veniva a scadenza lunedì 13/03/2023, quaranta giorni dopo la notifica del ricorso, in dipendenza della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), con conse- guente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34811/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris