Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 1966

Cassazione n. 21069/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1966 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ta23 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] kA- dite' rmen1 Se-(1)-b-, Ort ha concluso chiedendo oV 1 -5» i YVI ìt'- te il difensore im• ob-VM 1,41)r) »Atti (0 c(e. cta ra,ri Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Teramo in relazione a fattispecie di appropriazione indebita.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato AMBROSINI Giovanni con l'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in conseguenza del fatto che la querela risulta essere stata presentata dall'unico amministratore rimasto della società, laddove lo statuto prevedeva la presenza di due amministratori che dovessero firmare congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione.

Ne conseguirebbe il difetto di legittimazione del soggetto che aveva proposto querela e l'improcedibilità dell'azione penale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità.

Il ricorrente lamenta che era stato contestato un reato ormai abrogato (per cui peraltro non vi è stata condanna) e, comunque, che la Corte non avrebbe considerato l'impossibilità di falsificare - atteso che il 21 luglio 2015, data nella trasmissione della documentazione al commercialista, l'imputato era in ospedale e vi sarebbe rimasto per 10 giorni - e spedire fax intestati alla società medesima, e nemmeno sarebbe stato specificato a quali bonifici si facesse riferimento, che vi sarebbero stati prelievi da parte dell'altro socio del periodo di degenza in ospedale dell'imputato, che i pagamenti effettuati dall'imputato a nome della società sarebbero stati contabilizzati come effettuati dall'altro amministratore, che l'imputato era ancora creditore della società al momento della sua fuoriuscita.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria 17 gennaio 2023, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente, la sentenza impugnata si richiamava al consolidato principio di questa Corte per cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita, posto in essere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio della stessa) spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale.

Se, infatti, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene, di regola, soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest'ultimo (Sez. 2, Sentenza n. 11970 del 22/01/2020 Rv. 278831 - 01) .

3. Il secondo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica delle eccezioni articolate dal ricorrente già in sede di appello, degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3.1. Del tutto infondata la prospettazione della presenza di una condanna per fatto non più previsto dalla legge come reato perché per il reato di falso - sin dal primo grado - è intervenuta sentenza di assoluzione.

Residua in maniera incontestabile la piena inidoneità delle false prospettazioni a trarre in inganno il soggetto a cui erano state trasmesse permettendo di nascondere rilevanti distrazioni dalle casse della società.

3.2. Inconferente risulta la prospettazione dell'impossibilità di falsificare estratti conto on-line, posto che oggetto della spedizione al commercialista è stata documentazione cartacea agevolmente falsificabile.

3.3. La circostanza del ricovero in ospedale risulta specificamente valutata dalla Corte in base a considerazioni logiche e lineari che evidenziano come la trasmissione sia avvenuta a mezzo di persona delegata e come il falso dovesse ritenersi avvenuto in momento precedente al ricovero che comunque non aveva posto il ricorrente in condizioni di incapacità assoluta.

3.4. Le rimanenti eccezioni, relative alla presenza a vario titolo di crediti dell'imputato, risultano oggetto di deduzioni sostanzialmente apodittiche perché, in sede di ricorso, nemmeno si fa riferimento a quali sarebbero i documenti da cui le circostanze prospettate dovrebbero risultare e, in sede di sentenza, vi è un puntuale richiamo alle risultanze della documentazione contabile della società da cui tali fatti risultano.((

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda..

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1966 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ta23 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] kA- dite' rmen1 Se-(1)-b-, Ort ha concluso chiedendo oV 1 -5» i YVI ìt'- te il difensore im• ob-VM 1,41)r) »Atti (0 c(e. cta ra,ri Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Teramo in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato AMBROSINI Giovanni con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in conseguenza del fatto che la querela risulta essere stata presentata dall'unico amministratore rimasto della società, laddove lo statuto prevedeva la presenza di due amministratori che dovessero firmare congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione. Ne conseguirebbe il difetto di legittimazione del soggetto che aveva proposto querela e l'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente lamenta che era stato contestato un reato ormai abrogato (per cui peraltro non vi è stata condanna) e, comunque, che la Corte non avrebbe considerato l'impossibilità di falsificare - atteso che il 21 luglio 2015, data nella trasmissione della documentazione al commercialista, l'imputato era in ospedale e vi sarebbe rimasto per 10 giorni - e spedire fax intestati alla società medesima, e nemmeno sarebbe stato specificato a quali bonifici si facesse riferimento, che vi sarebbero stati prelievi da parte dell'altro socio del periodo di degenza in ospedale dell'imputato, che i pagamenti effettuati dall'imputato a nome della società sarebbero stati contabilizzati come effettuati dall'altro amministratore, che l'imputato era ancora creditore della società al momento della sua fuoriuscita. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria 17 gennaio 2023, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente, la sentenza impugnata si richiamava al consolidato principio di questa Corte per cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita, posto in essere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio della stessa) spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale. Se, infatti, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene, di regola, soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest'ultimo (Sez. 2, Sentenza n. 11970 del 22/01/2020 Rv. 278831 - 01) . 3. Il secondo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica delle eccezioni articolate dal ricorrente già in sede di appello, degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.1. Del tutto infondata la prospettazione della presenza di una condanna per fatto non più previsto dalla legge come reato perché per il reato di falso - sin dal primo grado - è intervenuta sentenza di assoluzione. Residua in maniera incontestabile la piena inidoneità delle false prospettazioni a trarre in inganno il soggetto a cui erano state trasmesse permettendo di nascondere rilevanti distrazioni dalle casse della società. 3.2. Inconferente risulta la prospettazione dell'impossibilità di falsificare estratti conto on-line, posto che oggetto della spedizione al commercialista è stata documentazione cartacea agevolmente falsificabile. 3.3. La circostanza del ricovero in ospedale risulta specificamente valutata dalla Corte in base a considerazioni logiche e lineari che evidenziano come la trasmissione sia avvenuta a mezzo di persona delegata e come il falso dovesse ritenersi avvenuto in momento precedente al ricovero che comunque non aveva posto il ricorrente in condizioni di incapacità assoluta. 3.4. Le rimanenti eccezioni, relative alla presenza a vario titolo di crediti dell'imputato, risultano oggetto di deduzioni sostanzialmente apodittiche perché, in sede di ricorso, nemmeno si fa riferimento a quali sarebbero i documenti da cui le circostanze prospettate dovrebbero risultare e, in sede di sentenza, vi è un puntuale richiamo alle risultanze della documentazione contabile della società da cui tali fatti risultano.(( 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda.. Così d
Sentenza Cassazione n. 21069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris