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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; trtliter+e• relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trelito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO el•retra-COTT=ITterterrchr [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 19 luglio 2016 del Tribunale di Torino, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, espulso dal territorio dello Stato con decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, notificatogli in data 5 febbraio 2016, vi rientrava senza una speciale 'autorizzazione del Ministero dell'Interno, e; quindi, esclusi gli effetti della recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo, lo condannava alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo e il secórido motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 13, commi 13-bis e 7 d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e vizio di motivazione.

La difesa lamenta che la Corte di appello ritiene irrilevante la mancata traduzione del decreto di espulsione valorizzando il fatto che il suo assistito aveva conseguito la terza media durante la carcerazione e, quindi, conosceva bene la lingua italiana, senza invero considerare la differenza tra la lingua parlata e quella scritta e la difficoltà, anche per il linguaggio tecnico utilizzato, di comprendere l'esatta portata del divieto di reingresso nel termine di cinque anni.

Osserva che l'art. 13 del summenzionato decreto, al comma 7, impone detta traduzione per il decreto di espulsione e per qualsiasi atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, a pena, secondo un certo orientamenl:o della giurisprudenza di legittimità, di nullità dell'atto, e che, pertanto, i Giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare il decreto di espulsione privo di traduzione.

2.2. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 13, comma 13-bis, 47 e 5 cod. pen., mentre con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione.

Rileva il difensore che, anche laddove non si volesse ritenere sussistente la nullità del provvedimento di espulsione, la mancata traduzione avrebbe comunque inciso sull'elemento soggettivo del reato, limitandosi l'atto ad un generico riferimento al divieto di rientro illegittimo 7t, senza indicare la necessità di richiedere un'autorizzazione, Osserva che nel caso in esame Ndilo era stato convocato dalla stessa autorità giudiziaria, dovendosi, quindi, ritenere ravvisabile un'ipotesi di ignoranza inevitabile di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1998.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Inammissibili, in quanto manifestamente infondati, reiterativi e aspecifici sono tutti i motivi di impugnazione.

Si ripropongono censure fatte valere dalla difesa con i motivi d'appello, con le quali la Corte territoriale si è confrontata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, di cui il ricorrente non sembra aver tenuto adeguato conto.

Detta Corte ha„ invero, evidenziato che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana non è certamente limitata al solo "parlato", atteso che egli stesso in sede di convalida dichiarava di avere conseguito la licenza media nel carcere italiano in cui risulta essere stato detenuto per un non breve periodo di tempo e comunque non riferiva mai di non aver compreso il provvedimento di espulsione, limitandosi a dire di non sapere che, per rientrare ed assistere ai suoi procedimenti penali, dovesse chiedere un'autorizzazione.

Ha chiarito, inoltre, la sentenza di appello come un'indicazione di tal fatta non sia prevista dalla legge e come, a ogni modo, non sia di difficile comprensione immaginare che un divieto di reingresso per un certo lasso di tempo (quale emergente dal provvedimento di espulsione che nella parte finale indica l'estinzione automatica della pena nei cinque anni dall'esecuzione del decreta, purché non si faccia «illegittimo rientro in Italia, nel quale ultimo caso lo stato detentivo sarà ripristinato per l'esecuzione della pena stessa, oltre alle applicazioni delle sanzioni previste dal D. Lgs. 286/98 per l'illegittimo rientro») non possa essere superato, sic et simpliciter, in ragione della e sola esistenza di un processo a carico nel medesimo periodo, non potendo costituire tale circostanza una "scriminante" rispetto all'obbli go di legge di richiedere l'autorizzazione, come peraltro già ritenuto dal primo Giudice.

La Corte territoriale ha, quindi, correttamente escluso nel caso in esame un errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen. o su legge extrapenale ex art. 47, comma 3, cod. pen., esaurendosi, invero, il precetto di cui all'art, 13, comma 13-bis, del summenzionato decreto nella semplice condotta di reingresso in epoca successiva all'espulsione e prima del decorso di un quinquennio ed attenendo la circostanza di un'autorizzazione amministrativa temporanea per il reingresso nel territorio italiano al fine di partecipare ai procedimenti a carico ad elemento del tutto estraneo alla fattispecie di reato e perciò irrilevante ai fini di detto errore, su cui insiste aspecificamente il ricorrente.

2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'a rt. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; trtliter+e• relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trelito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO el•retra-COTT=ITterterrchr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 19 luglio 2016 del Tribunale di Torino, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, espulso dal territorio dello Stato con decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, notificatogli in data 5 febbraio 2016, vi rientrava senza una speciale 'autorizzazione del Ministero dell'Interno, e; quindi, esclusi gli effetti della recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo, lo condannava alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo e il secórido motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 13, commi 13-bis e 7 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la Corte di appello ritiene irrilevante la mancata traduzione del decreto di espulsione valorizzando il fatto che il suo assistito aveva conseguito la terza media durante la carcerazione e, quindi, conosceva bene la lingua italiana, senza invero considerare la differenza tra la lingua parlata e quella scritta e la difficoltà, anche per il linguaggio tecnico utilizzato, di comprendere l'esatta portata del divieto di reingresso nel termine di cinque anni. Osserva che l'art. 13 del summenzionato decreto, al comma 7, impone detta traduzione per il decreto di espulsione e per qualsiasi atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, a pena, secondo un certo orientamenl:o della giurisprudenza di legittimità, di nullità dell'atto, e che, pertanto, i Giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare il decreto di espulsione privo di traduzione. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 13, comma 13-bis, 47 e 5 cod. pen., mentre con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione. Rileva il difensore che, anche laddove non si volesse ritenere sussistente la nullità del provvedimento di espulsione, la mancata traduzione avrebbe comunque inciso sull'elemento soggettivo del reato, limitandosi l'atto ad un generico riferimento al divieto di rientro illegittimo 7t, senza indicare la necessità di richiedere un'autorizzazione, Osserva che nel caso in esame Ndilo era stato convocato dalla stessa autorità giudiziaria, dovendosi, quindi, ritenere ravvisabile un'ipotesi di ignoranza inevitabile di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1998. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Inammissibili, in quanto manifestamente infondati, reiterativi e aspecifici sono tutti i motivi di impugnazione. Si ripropongono censure fatte valere dalla difesa con i motivi d'appello, con le quali la Corte territoriale si è confrontata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, di cui il ricorrente non sembra aver tenuto adeguato conto. Detta Corte ha„ invero, evidenziato che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana non è certamente limitata al solo "parlato", atteso che egli stesso in sede di convalida dichiarava di avere conseguito la licenza media nel carcere italiano in cui risulta essere stato detenuto per un non breve periodo di tempo e comunque non riferiva mai di non aver compreso il provvedimento di espulsione, limitandosi a dire di non sapere che, per rientrare ed assistere ai suoi procedimenti penali, dovesse chiedere un'autorizzazione. Ha chiarito, inoltre, la sentenza di appello come un'indicazione di tal fatta non sia prevista dalla legge e come, a ogni modo, non sia di difficile comprensione immaginare che un divieto di reingresso per un certo lasso di tempo (quale emergente dal provvedimento di espulsione che nella parte finale indica l'estinzione automatica della pena nei cinque anni dall'esecuzione del decreta, purché non si faccia «illegittimo rientro in Italia, nel quale ultimo caso lo stato detentivo sarà ripristinato per l'esecuzione della pena stessa, oltre alle applicazioni delle sanzioni previste dal D. Lgs. 286/98 per l'illegittimo rientro») non possa essere superato, sic et simpliciter, in ragione della e sola esistenza di un processo a carico nel medesimo periodo, non potendo costituire tale circostanza una "scriminante" rispetto all'obbli go di legge di richiedere l'autorizzazione, come peraltro già ritenuto dal primo Giudice. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente escluso nel caso in esame un errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen. o su legge extrapenale ex art. 47, comma 3, cod. pen., esaurendosi, invero, il precetto di cui all'art, 13, comma 13-bis, del summenzionato decreto nella semplice condotta di reingresso in epoca successiva all'espulsione e prima del decorso di un quinquennio ed attenendo la circostanza di un'autorizzazione amministrativa temporanea per il reingresso nel territorio italiano al fine di partecipare ai procedimenti a carico ad elemento del tutto estraneo alla fattispecie di reato e perciò irrilevante ai fini di detto errore, su cui insiste aspecificamente il ricorrente. 2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'a rt. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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