CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30317-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; controricorrenti - avverso la sentenza n. 1942/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 30317 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 30317/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con ricorso ritualmente notificato la società ![OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava, sulla base di 4 motivi la sentenza nr 1942/2019 della CTR della Campania che aveva rigettato l'appello della contribuente. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Con istanza congiunta le parti hanno chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate in conseguenza del provvedimento di revoca del fermo amministrativo da cui aveva origine l'odierno giudizio. Rileva la Corte che l'intervenuta revoca del provvedimento impugnato dalla contribuente ha fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio sicchè si deve ritenere venuta meno la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ; compensa le spese di lite. Roma 8.3.2022 Il P esidente ( dott M\au