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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27442/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GLIANZA di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Sciarretta, che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino hadichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale e di affidamentoin prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva inesecuzione di cui al provvedimento SIEP n. 479- 2016 emesso dalla Procuragenerale presso la Corte d'appello di Napoli, in ragione dell’entità della penaancora da espiare, superiore ad anni cinque e per la intervenuta rinuncia delladomanda di affidamento in prova.2.

Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge inrelazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 come convertito.Il ricorrente deduce che la disciplina generale di cui all'art. 176 cod. pen. èstata derogata dalla normativa speciale di cui al citato art. 16-nonies, secondocui nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalitàdi terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delittidi cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. che abbia prestato anche dopo lacondanna taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessionedelle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali,la liberazione condizionale è disposta su proposta ovvero sentito il Procuratorenazionale antimafia antiterrorismo.

I successivi commi 2,3,4 del medesimoarticolo consentono di concedere al collaboratore di giustizia la liberazionecondizionale al di là dei limiti imposti dall'art. 176 cod. pen., quanto alla entitàdella pena.

Quindi, trattandosi di collaboratore di giustizia ammesso alladetenzione domiciliare in località protetta e capitalizzato, il provvedimentoimpugnato non poteva concludere nel senso dell’inammissibilità della richiesta diliberazione condizionale perché la pena da espiare è superiore a cinque anni, afronte, peraltro, di un fine pena fissato al 22 settembre 2029, come daprovvedimento allegato, non anche al 9 novembre 2031, come indicato dalTribunale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Sciarretta, ha fattopervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.Con riferimento ai collaboratori di giustizia si è osservato che la facoltà diammetterli al beneficio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo partedella giurisprudenza di legittimità, riguarda solo le condizioni di ammissibilità,ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità diconseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020,Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv.237504 - 01).

Secondo detta impostazione, nonostante la specifica agevolazioneprevista dalla legge, la concedibilità del beneficio, in relazione ai collaboratori digiustizia, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte delGiudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento dellecondizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativoche, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere lepremesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione allapersonalità del condannato.

In altri termini, pur se la richiesta provenga dapersona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettereal beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguardasoltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende aipresupposti dell'emenda e alle finalità di conseguire la stabile rieducazione, iquali sono definiti in base agli stessi parametri utilizzati per i condannati noncollaboranti.Nella valutazione da compiere, in relazione ai collaboratori di giustizia, nonpuò assumere valore esclusivo e determinante la verifica della assenza diiniziative risarcitorie nei confronti della vittima.

Invero, secondo detto indirizzo,l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa esserericonosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivicomprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce,non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generaleprevisione di cui al comma quarto della citata disposizione, che subordina laconcessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona,Rv. 277141; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01, inmotivazione).In ogni caso, questa Corte afferma (tra le altre, Sez. 1, n. 17831 del20/04/2021, Rv. 281360) che, ai fini della concessione della liberazionecondizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.

I. 15 gennaio 1991, n. 8 come convertito, il Giudice, nel valutare il"sicuro ravvedimento" dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici qualil'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapportocollaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento diassumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie neiconfronti delle vittime dei reati commessi.3.

Tanto premesso, si osserva che, nella specie, il Tribunale indica la penaresidua come superiore ad anni cinque individuando in questa circostanza l’unicacausa ostativa e la ragione dell’inammissibilità.

L’ordinanza impugnata non indicail titolo di reato per il quale Messina è detenuto, né l’entità della pena giàespiata.Ciò contrasta sia con la deroga espressa, sancita dall’art. 16-nonies, sia conl’entità della pena residua che, comunque, secondo il ricorrente è frutto ditravisamento quanto alla data di scadenza.

Risulta, infatti, allegato al ricorsoSIEP aggiornato dal quale si desume la scadenza fissata al 22 febbraio 2029 (v.all. 2 al ricorso).

Si impone, quindi, anche la verifica dell’entità della penaresidua che, secondo la documentazione allegata per l’autosufficienza, apparenon superiore a cinque anni quanto all’entità della sanzione ancora da scontare.4.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché, libero nell’esito, ilTribunale svolga nuovo esame secondo i principi di diritto fissati nella partemotiva.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Sciarretta, che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino hadichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale e di affidamentoin prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva inesecuzione di cui al provvedimento SIEP n. 479- 2016 emesso dalla Procuragenerale presso la Corte d'appello di Napoli, in ragione dell’entità della penaancora da espiare, superiore ad anni cinque e per la intervenuta rinuncia delladomanda di affidamento in prova.2. Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge inrelazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 come convertito.Il ricorrente deduce che la disciplina generale di cui all'art. 176 cod. pen. èstata derogata dalla normativa speciale di cui al citato art. 16-nonies, secondocui nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalitàdi terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delittidi cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. che abbia prestato anche dopo lacondanna taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessionedelle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali,la liberazione condizionale è disposta su proposta ovvero sentito il Procuratorenazionale antimafia antiterrorismo. I successivi commi 2,3,4 del medesimoarticolo consentono di concedere al collaboratore di giustizia la liberazionecondizionale al di là dei limiti imposti dall'art. 176 cod. pen., quanto alla entitàdella pena. Quindi, trattandosi di collaboratore di giustizia ammesso alladetenzione domiciliare in località protetta e capitalizzato, il provvedimentoimpugnato non poteva concludere nel senso dell’inammissibilità della richiesta diliberazione condizionale perché la pena da espiare è superiore a cinque anni, afronte, peraltro, di un fine pena fissato al 22 settembre 2029, come daprovvedimento allegato, non anche al 9 novembre 2031, come indicato dalTribunale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Sciarretta, ha fattopervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2.Con riferimento ai collaboratori di giustizia si è osservato che la facoltà diammetterli al beneficio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo partedella giurisprudenza di legittimità, riguarda solo le condizioni di ammissibilità,ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità diconseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020,Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv.237504 - 01). Secondo detta impostazione, nonostante la specifica agevolazioneprevista dalla legge, la concedibilità del beneficio, in relazione ai collaboratori digiustizia, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte delGiudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento dellecondizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativoche, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere lepremesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione allapersonalità del condannato. In altri termini, pur se la richiesta provenga dapersona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettereal beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguardasoltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende aipresupposti dell'emenda e alle finalità di conseguire la stabile rieducazione, iquali sono definiti in base agli stessi parametri utilizzati per i condannati noncollaboranti.Nella valutazione da compiere, in relazione ai collaboratori di giustizia, nonpuò assumere valore esclusivo e determinante la verifica della assenza diiniziative risarcitorie nei confronti della vittima. Invero, secondo detto indirizzo,l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa esserericonosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivicomprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce,non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generaleprevisione di cui al comma quarto della citata disposizione, che subordina laconcessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona,Rv. 277141; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01, inmotivazione).In ogni caso, questa Corte afferma (tra le altre, Sez. 1, n. 17831 del20/04/2021, Rv. 281360) che, ai fini della concessione della liberazionecondizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d. I. 15 gennaio 1991, n. 8 come convertito, il Giudice, nel valutare il"sicuro ravvedimento" dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici qualil'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapportocollaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento diassumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie neiconfronti delle vittime dei reati commessi.3. Tanto premesso, si osserva che, nella specie, il Tribunale indica la penaresidua come superiore ad anni cinque individuando in questa circostanza l’unicacausa ostativa e la ragione dell’inammissibilità. L’ordinanza impugnata non indicail titolo di reato per il quale Messina è detenuto, né l’entità della pena giàespiata.Ciò contrasta sia con la deroga espressa, sancita dall’art. 16-nonies, sia conl’entità della pena residua che, comunque, secondo il ricorrente è frutto ditravisamento quanto alla data di scadenza. Risulta, infatti, allegato al ricorsoSIEP aggiornato dal quale si desume la scadenza fissata al 22 febbraio 2029 (v.all. 2 al ricorso). Si impone, quindi, anche la verifica dell’entità della penaresidua che, secondo la documentazione allegata per l’autosufficienza, apparenon superiore a cinque anni quanto all’entità della sanzione ancora da scontare.4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché, libero nell’esito, ilTribunale svolga nuovo esame secondo i principi di diritto fissati nella partemotiva. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]