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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 31097/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21439-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4716 DELOITTE & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 771/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con ricorso notificato in data 12.9.2016 articolato in due motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 10 febbraio 2016 che, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva confermato la sentenza di primo grado che a sua volta, accogliendo il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ritenuto costo inerente all'attività d'impresa e come tale deducibile ex art. 109, comma 5, del d.p.r. n. 917 del 1986 quello sostenuto dalla società stessa per addivenire ad una transazione a fronte di una richiesta giudiziale di risarcimento danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione contabile svolta dalla società medesima.

La parte intimata resisteva con controricorso.

Considerato che: In data 12.10.2020 parte ricorrente dava atto che la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 13 luglio 2021 effettuata da remoto.

IL PRESIDENTE iì Doment • hindemi DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21439-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4716 DELOITTE & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 771/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con ricorso notificato in data 12.9.2016 articolato in due motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 10 febbraio 2016 che, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva confermato la sentenza di primo grado che a sua volta, accogliendo il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ritenuto costo inerente all'attività d'impresa e come tale deducibile ex art. 109, comma 5, del d.p.r. n. 917 del 1986 quello sostenuto dalla società stessa per addivenire ad una transazione a fronte di una richiesta giudiziale di risarcimento danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione contabile svolta dalla società medesima. La parte intimata resisteva con controricorso. Considerato che: In data 12.10.2020 parte ricorrente dava atto che la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018). Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 13 luglio 2021 effettuata da remoto. IL PRESIDENTE iì Doment • hindemi DE