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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12844/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al computo del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto nel verbale dell'udienza 19/02/020 del giudizio di primo grado si attesta la presenza del difensore di fiducia dell'imputato e la sua adesione alla astensione deliberata dalla e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio della trattazione al giorno 25.11.2020; a tale sospensione ex lege pari a mesi 9 e giorni 6 si aggiunge quella di 60 giorni per ulteriore impedimento del difensore, sicchè il termine di prescrizione per il delitto di truffa è maturato solo successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (30/10/2025); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli artifizi e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen., costituisce pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale dandone atto alle pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza ove si confronta direttamente con i rilievi difensivi in ordine al silenzio maliziosamente serbato dal venditore circa l'esistenza di gravami sull'immobile oggetto di preliminare di vendita, alla inesistente polizza fideiussoria rilasciata a garanzia e alla dissimulazione dello stato di insolvenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.MD ,'-r^,TA tti c.,8 APR 2026 rio Afeir -h;.2s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al computo del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto nel verbale dell'udienza 19/02/020 del giudizio di primo grado si attesta la presenza del difensore di fiducia dell'imputato e la sua adesione alla astensione deliberata dalla e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio della trattazione al giorno 25.11.2020; a tale sospensione ex lege pari a mesi 9 e giorni 6 si aggiunge quella di 60 giorni per ulteriore impedimento del difensore, sicchè il termine di prescrizione per il delitto di truffa è maturato solo successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (30/10/2025); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli artifizi e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen., costituisce pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale dandone atto alle pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza ove si confronta direttamente con i rilievi difensivi in ordine al silenzio maliziosamente serbato dal venditore circa l'esistenza di gravami sull'immobile oggetto di preliminare di vendita, alla inesistente polizza fideiussoria rilasciata a garanzia e alla dissimulazione dello stato di insolvenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MD ,'-r^,TA tti c.,8 APR 2026 rio Afeir -h;.2s
Sentenza Cassazione n. 12844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris