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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 04957/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18987/2018 R.G. proposto da : MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7920/2017 depositata il15/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3146/2013, accoglieva la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertato il suo diritto a ricevere l’indennizzo previsto dalle leggi 16/1980, 135/1985 e 98/1994 rispetto a due aziende agricole che la propria dante causa aveva perduto in Somalia e, di conseguenza, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della complessiva somma di € 1.492.056,06, oltre interessi al saggio legale dal 16 marzo 1997 all’effettivo pagamento.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata dall’amministrazione convenuta, riteneva che il primo giudice avesse correttamente evitato di considerare le contestazioni sollevate dall’Avvocatura di Stato con la memoria di replica, poiché questo atto ha la funzione di consentire alla parte di replicare a quanto dedotto dall’avversario nella comparsa conclusionale, ma non di introdurrenuove ed autonome contestazioni.

Reputava che l’attrice avesse sufficientemente assolto l’onere probatorio che su di lei gravava tramite la produzione di una serie di documenti.

Constatava che il consulente tecnico d’ufficio aveva trasmesso una bozza della propria relazione al Ministero convenuto tramite raccomandata, come attestato dalla relativa ricevuta.

Accoglieva, invece, l’appello in punto di decorrenza degli interessi dovuti, stabilendo che gli stessi andassero computati non dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, bensì dalla notificazione dell’atto di citazione.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 dicembre 2017, ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 190 cod. proc. civ., in quanto il primo giudice non ha tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla difesa all’interno della memoria di replica, ritenendole nuove e tardive, quando invece il contenuto dell’atto era diretto a ribattere a quanto affermato da controparte all’interno della comparsa conclusionale (in punto di ordinarietà e straordinarietà delle consistenze da indennizzare, valutazione dei frutti pendenti, valore dell’avviamento, assolvimento dell’onere probatorio e interessi legali).

I giudici di primo e secondo grado, perciò, avrebbero dovuto valutare attentamente le osservazioni contenute nella memoria di replica, dato che l’atto non aveva esorbitato dalle funzioni che gli sono attribuite dal codice di rito.

5. Il motivo non è fondato.

La censura in esame concorda sulla finalità assegnata dalla Corte di merito alla memoria di replica di cui all’art. 190 cod. proc. civ., convenendo che tale atto è funzionale solo a replicare alle deduzioni avversarie contenutenella comparsa conclusionale avversaria o ad illustrare con maggiore dovizia le tesi difensive già esposte nel primo atto conclusivo “e non anche a esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni” (pag. 6 del ricorso), ma dissente sulla ricostruzione del fatto processuale, negando che l’atto in discorso avesse introdotto nuove ed autonome argomentazioni piuttosto che ribattere agli assunti avversari.

Una volta constatato come sia incontroverso il principio di diritto affermato dalla Corte distrettuale, occorre poi constatare che da un esame della memoria di replica –a cui questa Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale – è possibile evincere che il nucleo principale dell’atto asseritamente non valutato, invece, introduceva per la prima volta nel dibattito processuale una lunga serie di critiche alle considerazioni svolte dal consulente tecnico della controparte e al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, a cui si aggiungevano alcuni rilievi in punto di mancato invio della bozza di relazione all’amministrazione convenuta, assolvimento dell’onere probatorio ad opera di parte attrice e decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo.

Dunque, il giudice di appello, là dove ha ritenuto che il primo giudice avesse legittimamente ignorato le deduzioni argomentative della memoria di replica relative alle risultanze della C.T.U., non ha affatto errato, dato che l’amministrazione convenuta non era abilitata a effettuare osservazioni di tal genere, pacificamente mai sollevate in precedenza, all’interno di tale atto, consulente d’ufficio.

Allo stesso modo l’amministrazione convenuta non era abilitata a sostenere per la prima volta all’interno di tale atto l’impossibilità per parte attrice di assolvere i propri oneri probatori facendo ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio da considerarsi di carattere esplorativo.

Infine, la censura in esame è destituita di fondamento laddove sostiene che il giudice di primo grado non abbia esaminato gli argomenti spesi all’interno della memoria di replica in ordine al mancato invio della bozza dell’elaborato peritale all’amministrazione convenuta.

Il tribunale, infatti, ha preso in considerazione la questione “ritenendo” - come ha rilevato la Corte di merito all’interno della sentenza impugnata (pag. 5) – “ il procedimento seguito dal consulente tecnico rispettoso delle prescrizioni imposte dal giudice”.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.: la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado doveva essere considerata nulla in quanto contenente accertamenti fattuali che, in virtù dell’art. 2697 cod. civ., non erano ammissibili e dovevano essere provati unicamente da controparte.

Il giudice di appello, tenuto conto sia del fatto che lo stesso C.T.U. aveva dato atto che non era stato possibile riscontrare nella documentazione depositata le caratteristiche tecniche e l’epoca di acquisto delle attrezzature agricole, sia del rilievo della commissione interministeriale in ordine all’insufficiente documentazione della consistenza delle aziende perdute, avrebbe dovuto evidenziare - in tesi di parte ricorrente - la carenza di prova in cui era incorsa controparte.

7. Il motivo è inammissibile.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Cass. 13395/2018, Cass.18092/2020).

Nel caso di specie la Corte distrettuale, dopo aver correttamente attribuito all’attore gli oneri probatori funzionali all’accoglimento della sua domanda, ha valutato (senza fare alcun riferimento alle risultanze della C.T.U.) la documentazione prodotta a tal fine dalla Bollati, ritenendola sufficiente a suffragare la domanda attorea.

Si tratta di una valutazione di pertinenza del collegio d’appello che non può rivista, nel merito, in questa sede, tentando, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge processuale, di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale.

In proposito va richiamato il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v.

Cass. 5009/2017, Cass. 24548/2016, Cass. 11892/2016).

8. Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti: la Corte di merito si è limitata ad affermare, apoditticamente, che la raccomandata con cui la bozza della relazione peritale era stata trasmessa al Ministero era stata regolarmente ricevuta, senza tuttavia tenere in alcuna considerazione quanto affermato nell’atto di appello circa la mancata produzione agli atti del processo di primo grado della relativa ricevuta di ritorno.

9. Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una specifica circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass.14802/2017).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del tenore delle difese sviluppate all’interno dell’atto di impugnazione. 10.1 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi n. 16/1980, 135/1985 e 98/1994 in ordine alla determinazione degli indennizzi dovuti per i beni perduti già soggetti alla sovranità italiana e degli artt. 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 cod. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti: la decisione impugnata ha ritenuto che la decorrenza degli interessi dovuti sull’indennizzo riconosciuto dovesse essere computata dalla data di notifica dell’atto di citazione, senza però tener conto che la messa in mora è stata riconosciuta necessaria dalla giurisprudenza per far decorrere gli interessi da un’epoca antecedente al decreto di liquidazione dell’indennizzo, mentre dall’emissione quest’ultimo sorge in capo al cittadino richiedente un diritto soggettivo pieno; ne discende – a dire del ricorrente - che deve essere addebitata all’amministrazione ogni conseguenza del ritardo nel pagamento del giusto indennizzo tramite il riconoscimento degli interessi corrispettivi. 10.2 Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, stante la totale assenza di qualsiasi considerazione e motivazione in merito al carattere di messa in mora che assumeva l’istanza di concessione dell’indennizzo per l’avviamento datata 6 giugno 1994.

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 11.1 Si è appena detto della possibilità di denunciare, attraverso il canone di critica previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma non di una questione posta dalla difesa.

Risultano perciò inammissibili le censure volte a denunciare l’omesso esame delle questioni difensive concernenti, da una parte, la decorrenza degli interessi dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, dall’altra il valore di messa in mora, e non di atto di impulso, dell’istanza presentata in data 6 giugno 1994.

Peraltro, il tenore di quest’ultima istanza non è stato in alcun modo riprodotto, in maniera diretta o indiretta, precludendo a questa Corte l’esame della decisività del documento ai fini di una messa in mora rispetto al diritto all’indennizzo nella sua interezza. 11.2 Per quanto attiene, invece, alla violazione di legge denunciata con il primo motivo è sufficiente far richiamo all’ordinanza di legittimità n. 7468/2020, là dovesi ribadisce che “ la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha avuto occasione di precisare che l'art. 5, comma 4, l. 16/1980, come sostituito dall'art. 4 l. 135/185, prevede, per le perdite di beni avvenute posteriormente al 1/1/1950, l'effettuazione delle valutazioni sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, o comunque nel momento in cui si era di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1,90.

L'indennizzo concesso dalla l. 16/1980 per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresenta il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria.

Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, che assolve al diverso obiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Sez. 1, n. 10793 del 16/05/2014, Rv. 631414 -01).

Gli ulteriori interessi legali devono farsi decorrere sulla sola somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva di tale indennizzo, comprensiva anche dell'indicato coefficiente e degli interessi stessi come già conteggiati, con decorrenza dalla corrispondente domanda giudiziale (Sez. 1,. n. 23895 del 22/10/2013, Rv. 628000 -01).

La giurisprudenza si è inoltre consolidata nell'affermare che il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previsto dall'art. 4 l. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, e ciò sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod.civ..

Di conseguenza gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, che presuppongono un comportamento colpevole della P.A., sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale; non è invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito; è pur sempre fatta salva la prova, il cui onere grava sull'Amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (Sez. 1, n. 21191 del 19/10/2016, Rv. 642054 - 01; Sez. 1, n. 19167 del 28/09/2015, Rv. 637111 - 01; Sez. 1, n. 16547 del 06/08/2015, Rv. 636336 - 01; Sez. 1, n. 5212 del 04/03/2011, Rv. 617148 - 01; Sez.1, n. 4255 del 13/2/2019; Sez.1 n.4257 del 13/2/2019)”.

Pertanto, va esclusa la natura corrispettiva degli interessi pretesi, dato che la maggior somma dovuta rispetto agli indennizzi già corrisposti non era né liquida, né esigibile prima dell’introduzione del relativo giudizio.

L’illiquidità delle somme dovute non esclude che il debitore fosse obbligato a corrisponderle, non rimanendo quindi esclusa la mora e il decorso dei relativi interessi secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 1224 e 1219 cod. civ..

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, facendo decorrere gli interessi dovuti sulla somma liquidata dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

12. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale devono essere respinti.

Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato da parte del Ministero ricorrente, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 5955/2014, Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel test

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18987/2018 R.G. proposto da : MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7920/2017 depositata il15/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3146/2013, accoglieva la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertato il suo diritto a ricevere l’indennizzo previsto dalle leggi 16/1980, 135/1985 e 98/1994 rispetto a due aziende agricole che la propria dante causa aveva perduto in Somalia e, di conseguenza, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della complessiva somma di € 1.492.056,06, oltre interessi al saggio legale dal 16 marzo 1997 all’effettivo pagamento. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata dall’amministrazione convenuta, riteneva che il primo giudice avesse correttamente evitato di considerare le contestazioni sollevate dall’Avvocatura di Stato con la memoria di replica, poiché questo atto ha la funzione di consentire alla parte di replicare a quanto dedotto dall’avversario nella comparsa conclusionale, ma non di introdurrenuove ed autonome contestazioni. Reputava che l’attrice avesse sufficientemente assolto l’onere probatorio che su di lei gravava tramite la produzione di una serie di documenti. Constatava che il consulente tecnico d’ufficio aveva trasmesso una bozza della propria relazione al Ministero convenuto tramite raccomandata, come attestato dalla relativa ricevuta. Accoglieva, invece, l’appello in punto di decorrenza degli interessi dovuti, stabilendo che gli stessi andassero computati non dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, bensì dalla notificazione dell’atto di citazione. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 dicembre 2017, ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 190 cod. proc. civ., in quanto il primo giudice non ha tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla difesa all’interno della memoria di replica, ritenendole nuove e tardive, quando invece il contenuto dell’atto era diretto a ribattere a quanto affermato da controparte all’interno della comparsa conclusionale (in punto di ordinarietà e straordinarietà delle consistenze da indennizzare, valutazione dei frutti pendenti, valore dell’avviamento, assolvimento dell’onere probatorio e interessi legali). I giudici di primo e secondo grado, perciò, avrebbero dovuto valutare attentamente le osservazioni contenute nella memoria di replica, dato che l’atto non aveva esorbitato dalle funzioni che gli sono attribuite dal codice di rito. 5. Il motivo non è fondato. La censura in esame concorda sulla finalità assegnata dalla Corte di merito alla memoria di replica di cui all’art. 190 cod. proc. civ., convenendo che tale atto è funzionale solo a replicare alle deduzioni avversarie contenutenella comparsa conclusionale avversaria o ad illustrare con maggiore dovizia le tesi difensive già esposte nel primo atto conclusivo “e non anche a esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni” (pag. 6 del ricorso), ma dissente sulla ricostruzione del fatto processuale, negando che l’atto in discorso avesse introdotto nuove ed autonome argomentazioni piuttosto che ribattere agli assunti avversari. Una volta constatato come sia incontroverso il principio di diritto affermato dalla Corte distrettuale, occorre poi constatare che da un esame della memoria di replica –a cui questa Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale – è possibile evincere che il nucleo principale dell’atto asseritamente non valutato, invece, introduceva per la prima volta nel dibattito processuale una lunga serie di critiche alle considerazioni svolte dal consulente tecnico della controparte e al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, a cui si aggiungevano alcuni rilievi in punto di mancato invio della bozza di relazione all’amministrazione convenuta, assolvimento dell’onere probatorio ad opera di parte attrice e decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo. Dunque, il giudice di appello, là dove ha ritenuto che il primo giudice avesse legittimamente ignorato le deduzioni argomentative della memoria di replica relative alle risultanze della C.T.U., non ha affatto errato, dato che l’amministrazione convenuta non era abilitata a effettuare osservazioni di tal genere, pacificamente mai sollevate in precedenza, all’interno di tale atto, consulente d’ufficio. Allo stesso modo l’amministrazione convenuta non era abilitata a sostenere per la prima volta all’interno di tale atto l’impossibilità per parte attrice di assolvere i propri oneri probatori facendo ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio da considerarsi di carattere esplorativo. Infine, la censura in esame è destituita di fondamento laddove sostiene che il giudice di primo grado non abbia esaminato gli argomenti spesi all’interno della memoria di replica in ordine al mancato invio della bozza dell’elaborato peritale all’amministrazione convenuta. Il tribunale, infatti, ha preso in considerazione la questione “ritenendo” - come ha rilevato la Corte di merito all’interno della sentenza impugnata (pag. 5) – “ il procedimento seguito dal consulente tecnico rispettoso delle prescrizioni imposte dal giudice”. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.: la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado doveva essere considerata nulla in quanto contenente accertamenti fattuali che, in virtù dell’art. 2697 cod. civ., non erano ammissibili e dovevano essere provati unicamente da controparte. Il giudice di appello, tenuto conto sia del fatto che lo stesso C.T.U. aveva dato atto che non era stato possibile riscontrare nella documentazione depositata le caratteristiche tecniche e l’epoca di acquisto delle attrezzature agricole, sia del rilievo della commissione interministeriale in ordine all’insufficiente documentazione della consistenza delle aziende perdute, avrebbe dovuto evidenziare - in tesi di parte ricorrente - la carenza di prova in cui era incorsa controparte. 7. Il motivo è inammissibile. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Cass. 13395/2018, Cass.18092/2020). Nel caso di specie la Corte distrettuale, dopo aver correttamente attribuito all’attore gli oneri probatori funzionali all’accoglimento della sua domanda, ha valutato (senza fare alcun riferimento alle risultanze della C.T.U.) la documentazione prodotta a tal fine dalla Bollati, ritenendola sufficiente a suffragare la domanda attorea. Si tratta di una valutazione di pertinenza del collegio d’appello che non può rivista, nel merito, in questa sede, tentando, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge processuale, di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale. In proposito va richiamato il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v. Cass. 5009/2017, Cass. 24548/2016, Cass. 11892/2016). 8. Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti: la Corte di merito si è limitata ad affermare, apoditticamente, che la raccomandata con cui la bozza della relazione peritale era stata trasmessa al Ministero era stata regolarmente ricevuta, senza tuttavia tenere in alcuna considerazione quanto affermato nell’atto di appello circa la mancata produzione agli atti del processo di primo grado della relativa ricevuta di ritorno. 9. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una specifica circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass.14802/2017). Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del tenore delle difese sviluppate all’interno dell’atto di impugnazione. 10.1 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi n. 16/1980, 135/1985 e 98/1994 in ordine alla determinazione degli indennizzi dovuti per i beni perduti già soggetti alla sovranità italiana e degli artt. 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 cod. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti: la decisione impugnata ha ritenuto che la decorrenza degli interessi dovuti sull’indennizzo riconosciuto dovesse essere computata dalla data di notifica dell’atto di citazione, senza però tener conto che la messa in mora è stata riconosciuta necessaria dalla giurisprudenza per far decorrere gli interessi da un’epoca antecedente al decreto di liquidazione dell’indennizzo, mentre dall’emissione quest’ultimo sorge in capo al cittadino richiedente un diritto soggettivo pieno; ne discende – a dire del ricorrente - che deve essere addebitata all’amministrazione ogni conseguenza del ritardo nel pagamento del giusto indennizzo tramite il riconoscimento degli interessi corrispettivi. 10.2 Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, stante la totale assenza di qualsiasi considerazione e motivazione in merito al carattere di messa in mora che assumeva l’istanza di concessione dell’indennizzo per l’avviamento datata 6 giugno 1994. 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 11.1 Si è appena detto della possibilità di denunciare, attraverso il canone di critica previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma non di una questione posta dalla difesa. Risultano perciò inammissibili le censure volte a denunciare l’omesso esame delle questioni difensive concernenti, da una parte, la decorrenza degli interessi dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, dall’altra il valore di messa in mora, e non di atto di impulso, dell’istanza presentata in data 6 giugno 1994. Peraltro, il tenore di quest’ultima istanza non è stato in alcun modo riprodotto, in maniera diretta o indiretta, precludendo a questa Corte l’esame della decisività del documento ai fini di una messa in mora rispetto al diritto all’indennizzo nella sua interezza. 11.2 Per quanto attiene, invece, alla violazione di legge denunciata con il primo motivo è sufficiente far richiamo all’ordinanza di legittimità n. 7468/2020, là dovesi ribadisce che “ la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha avuto occasione di precisare che l'art. 5, comma 4, l. 16/1980, come sostituito dall'art. 4 l. 135/185, prevede, per le perdite di beni avvenute posteriormente al 1/1/1950, l'effettuazione delle valutazioni sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, o comunque nel momento in cui si era di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1,90. L'indennizzo concesso dalla l. 16/1980 per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresenta il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, che assolve al diverso obiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Sez. 1, n. 10793 del 16/05/2014, Rv. 631414 -01). Gli ulteriori interessi legali devono farsi decorrere sulla sola somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva di tale indennizzo, comprensiva anche dell'indicato coefficiente e degli interessi stessi come già conteggiati, con decorrenza dalla corrispondente domanda giudiziale (Sez. 1,. n. 23895 del 22/10/2013, Rv. 628000 -01). La giurisprudenza si è inoltre consolidata nell'affermare che il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previsto dall'art. 4 l. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, e ciò sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod.civ.. Di conseguenza gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, che presuppongono un comportamento colpevole della P.A., sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale; non è invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito; è pur sempre fatta salva la prova, il cui onere grava sull'Amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (Sez. 1, n. 21191 del 19/10/2016, Rv. 642054 - 01; Sez. 1, n. 19167 del 28/09/2015, Rv. 637111 - 01; Sez. 1, n. 16547 del 06/08/2015, Rv. 636336 - 01; Sez. 1, n. 5212 del 04/03/2011, Rv. 617148 - 01; Sez.1, n. 4255 del 13/2/2019; Sez.1 n.4257 del 13/2/2019)”. Pertanto, va esclusa la natura corrispettiva degli interessi pretesi, dato che la maggior somma dovuta rispetto agli indennizzi già corrisposti non era né liquida, né esigibile prima dell’introduzione del relativo giudizio. L’illiquidità delle somme dovute non esclude che il debitore fosse obbligato a corrisponderle, non rimanendo quindi esclusa la mora e il decorso dei relativi interessi secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 1224 e 1219 cod. civ.. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, facendo decorrere gli interessi dovuti sulla somma liquidata dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. 12. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale devono essere respinti. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato da parte del Ministero ricorrente, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 5955/2014, Cass. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel test
Sentenza Cassazione n. 04957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris