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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13414/2022

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016 ORDINANZA sul ricorso 7906/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, Data pubblicazione 28/04/2022 depositata il 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 82/2015 pubblicata il 23-2-2015, la Corte d’Appello di Potenza, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n.6874/2013, ha rigettato la domanda proposta dall’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] di ulteriore risarcimento danni per la perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato dal Comune di Potenza e per la perdita del godimento temporaneo dell’intera superficie illecitamente occupata per un biennio, per essere stati già ampiamente satisfattivi gli acconti corrisposti dall’Ente, ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione proposta dal suddetto Comune e ha compensato le spese di lite del giudizio d’appello e di quello di rinvio, nonché quelle del giudizio di legittimità.

La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha circoscritto le questioni ancora sub judice a quelle relative alla quantificazione del risarcimento per l’irreversibile trasformazione dei suoli, avvenuta il 30- 6-1984, da determinarsi in base alla natura urbanistica edificatoria degli stessi e da calcolarsi detraendo gli acconti versati dal Comune, e a quelle relative alla quantificazione del cd. danno transitorio, per il mancato godimento della intera superficie, illegittimamente occupata, di mq.12.306 a far data dal luglio 1982 (data della cessione consensuale e relativa occupazione) e per un biennio, come richiesto dalla Salvia.

La Corte di merito ha, quindi, affermato che: i) in base alla CTU effettuata in primo grado il valore attribuito ai terreni F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 irreversibilmente trasformati, di estensione pari a mq.9.335, era di £ 50.844/mq. al 30-6-1984, ed il credito risarcitorio della Salvia per tale voce era pari a € 248.378,16, in linea capitale a quella data; ii) il danno transitorio per l’occupazione protrattasi per un biennio a partire da luglio 1982 era da calcolarsi sul valore di £ 50.844/mq. devalutato al 1982, in relazione all’estensione di mq.12.306, ossia all’intera superficie occupata, ed era quantificato in € 26.300,87 (somma pari agli interessi legali su € 248.378,16); iii) non residuava alcun credito della Salvia all’esito della detrazione degli acconti versati dal Comune, non essendo in contestazione l’ammontare dei corrispondenti importi già pagati dall’Ente, né le date di versamento, e ciò sia procedendo secondo i criteri e metodi di calcolo di cui alle pronunce di questa Corte n.6357/2011 e 8104/2013 (ossia rendendo omogenee le voci con devalutazione o rivalutazione dei rispettivi importi e di seguito procedendo alla detrazione degli acconti), sia applicando il criterio di cui alla sentenza di questa Corte n.6347/2014, sia ponendo a raffronto il credito teorico della Salvia, rivalutato alla data della pronuncia (febbraio 2015) e maggiorato di interessi compensativi alla stessa data, con l’importo complessivo dei quattro acconti, pure rivalutato alla data della sentenza dalle date dei pagamenti e maggiorato di interessi; iv) le spese di lite di tutte le fasi di giudizio potevano essere compensate, per la particolare complessità della fattispecie, anche sotto il profilo tecnico e contabile, e per il mutamento di indirizzi giurisprudenziali sul tema oggetto del contendere.

4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dal Comune di Potenza, che propone ricorso incidentale affidato a un motivo.

5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente principale denuncia: a) con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., nonché del principio giurisprudenziale del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, con riferimento alla quantificazione dei suoli irreversibilmente trasformati.

Art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello quantificato il risarcimento del danno avendo riguardo all’estensione di mq. 9.335 dei terreni irreversibilmente trasformati, e non a quella di mq. 9.569, che la ricorrente assume accertata con la sentenza d’appello cassata, come desumibile da quanto esposto alla pag.27 di detta sentenza, con la conseguente preclusione da giudicato che copre il dedotto e il deducibile; b) con il secondo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 191 e 116 c.p.c., con riferimento alla erronea ed illogica determinazione del danno c.d. transitorio, o da mancato godimento del bene causato dalla occupazione per il biennio che va dal 18-5-1982 al 29-6-1984.

Violazione degli artt. 99 e 112 c. p. c.

Erroneo utilizzo dei risultati della c.t.u. per effetto della travisata lettura del suo contenuto — Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.», per avere la Corte di merito erroneamente affermato, travisando le affermazioni del CTU nominato in primo grado, che il valore di £ 50.844 al mq. dallo stesso attribuito ai suoli in questione fosse espressamente riferito all'anno 1984, mentre era riferito al 1982, come era dato evincere dallo stralcio delle pag. 6 e 8 della C.T.U. che trascrive in ricorso, e perché, in conseguenza di tale errore, non solo la Corte di merito non ha liquidato gli interessi e la rivalutazione per il biennio 1982- 1984, ma ha devalutato di un ulteriore biennio la somma di £ 50.844 che era espressamente riferita, in base alla c.t.u., alla data del 30-4-1982, peraltro in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; c) con il terzo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 1224 c.c., F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 nonché delle norme sulla imputazione dei pagamenti e delle compensazioni parziali ex art. 1241 e 1242 c.c.

Violazione dell'art.112 c.p.c., per mancata "corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato".

Il tutto in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello violato le norme sulla valutazione del danno, travisando le prove acquisite e i principi giurisprudenziali, che assume male interpretati, con riferimento a ciascuno dei criteri indicati nella sentenza impugnata, mentre in base al calcolo corretto, come da conteggi allegati al ricorso ed effettuati mediante il programma informatico Remida, residuerebbe un credito della ricorrente di €159.324, in particolare non avendo la Corte di merito computato gli interessi maturati nei vari periodi sul capitale via via ridotto; d) con il quarto motivo la «Trasformazione del credito di valore in credito di valuta a seguito del pagamento del capitale.

Diritto ai soli interessi legali per il periodo successivo», per non avere la Corte di merito riconosciuto gli interessi rimasti a debito del Comune dopo che, in data 16-5-2001, si era estinto il credito di valuta col totale pagamento del danno capitale, in quanto detti interessi erano stati, per gran parte, assorbiti con il pagamento di parte del terzo acconto e successivamente con l’intero importo del quarto, pagato il 3-6-2002, sicché, dopo l’ultimo conguaglio, il credito era divenuto di valuta, ossia produttivo di interessi, non potendosi applicare nella specie il principio di cui alla pronuncia di questa Corte n.5975/2005, verificandosi, altrimenti, un indebito arricchimento del debitore; e) con l’ultimo motivo l’errata pronuncia in ordine alle spese di lite di tutte le fasi di giudizio, da porsi a carico del Comune perché interamente soccombente.

2. Il Comune, con unico motivo di ricorso incidentale, denuncia la «Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per violazione del giudicato parziale formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Potenza n. 45/2009 - Art. 360 n. 3 c.p.c.

Omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio costituito dal contenuto dell'atto di citazione in riassunzione.

Art 360 n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello determinato l’importo dovuto alla Salvia, a titolo di danno transitorio, per l'occupazione biennale di mq. 12.306, in €2 6.300,87 (somma pari agli interessi legali su € 248.378,16), benché detta domanda non fosse stata proposta dalla Salvia nell’atto di citazione in riassunzione con cui aveva instaurato il giudizio di rinvio.

3. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell'atto di appello e, quindi, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato (Cass. n.5133/2019).

3.2. Nel caso di specie, il Giudice del rinvio, richiamando espressamente i dati della C.T.U. di primo grado, ha affermato (pag.9 sentenza) che il dato fattuale relativo all’estensione della superficie irreversibilmente trasformata, pari a mq. 9.335, era pacifico fin dalla sentenza di primo grado e che la stessa Salvia l’aveva indicato nella comparsa conclusionale, addebitando a mera svista della stessa parte la diversa estensione indicata nella memoria di replica.

Dall’esame degli atti processuali, consentito al Collegio perché finalizzato all’accertamento del giudicato interno, e in particolare dall’esame delle sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale e della sentenza d’appello n.45/2009, prodotte dalla Salvia, nonché della sentenza di questa Corte n. 6874/2013 è dato rilevare che nel giudizio di secondo grado nessuna censura era stata sollevata dalle parti in ordine alla misura della superficie irreversibilmente trasformata (per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 costruzione di 354 alloggi, in attuazione del programma straordinario di edilizia in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980) da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del risarcimento.

In particolare, la sentenza del Tribunale era stata impugnata nelle parti riguardanti la qualificazione dell’occupazione, acquisitiva o usurpativa, effettuata dal Comune, il valore da attribuire ai cespiti, in relazione alla natura agricola o edificabile, degli stessi e il danno cd. transitorio, mentre, con la citata sentenza n. 45/2009, la Corte d’appello non si era, neppure anche solo implicitamente, pronunciata sul giudicato interno formatosi sull’estensione dell’area irreversibilmente trasformata e, correlativamente, di quella residua occupata per un biennio, avendo, anzi, la Corte di merito dato atto, nel riassumere lo svolgimento del giudizio di primo grado, dei dati fattuali accertati dal Tribunale (rispettivamente per la prima area l’estensione di mq. 9.335 e per la seconda di mq.2971 – pag.3 della sentenza d’appello n.45/2009), dati rimasti, si ribadisce, incensurati dalle parti.

Di conseguenza, non può affatto valorizzarsi nel senso invocato dalla ricorrente quanto affermato dai giudici d’appello a pag.27 della sentenza cassata senza alcuna motivazione sulla divergenza fattuale rispetto all’accertamento del primo giudice, in punto di determinazione della superficie irreversibilmente trasformata e di quella residua, ormai non più modificabili per quanto si è detto.

Va aggiunto che indubitabilmente la questione avente ad oggetto l'estensione dell'area costituiva una premessa indispensabile del percorso decisionale, dotata tuttavia di una propria autonomia, in quanto tale da poter continuare a sussistere anche in caso di riforma disposta in relazione alle parti della sentenza del Tribunale impugnate in appello (qualificazione dell’illecita occupazione, natura agricola o non delle aree e loro valore, danno transitorio, negato dal Tribunale).

Deve, infatti, ribadirsi anche F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 l’ulteriore principio secondo cui, in caso d'impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate resta esclusa soltanto quando le stesse si pongano in rapporto di consequenzialità con quelle impugnate, trovando in esse il loro presupposto, ovvero quando ne costituiscano un necessario sviluppo logico, e non anche quando le diverse parti della sentenza risultino del tutto autonome l'una rispetto all'altra, ovvero quando, come nella specie, sia la parte impugnata a dipendere da quella non impugnata, la quale non debba quindi ritenersi necessariamente caducata in caso di riforma della prima (cfr.Cass. n.23437/2013 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n.33/2008; Cass. n.9141/2007).

3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la statuizione sull’estensione dei terreni irreversibilmente trasformati non poteva essere modificata dal giudice d’appello e, tanto più, dal giudice del rinvio, la cui statuizione sul punto non è, perciò, censurabile sotto il profilo denunciato.

Poiché il motivo di ricorso per cassazione della Salvia accolto con la citata sentenza di questa Corte n. 6874/2013 riguardava la natura edificabile dei terreni, al Giudice del rinvio è stata, infatti, rimessa la rideterminazione del quantum del credito risarcitorio, mentre l’estensione dei terreni è un elemento fattuale che si configura come "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", nella specie acquisita, per quanto si è detto, dopo la sentenza di primo grado (cfr. in fattispecie analoga la citata Cass. 23437/2013).

4. Il secondo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, vertendo entrambi sulla domanda relativa al danno cd. transitorio.

4.1. Prioritariamente in ordine logico-giuridico va esaminato il motivo di ricorso incidentale, che è infondato.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione (Cass. 30529/2017).

Nella specie, il danno cd. transitorio, per il mancato godimento del bene nel biennio dal 18-5-1982 al 29-6-1984, era oggetto del quarto motivo di ricorso per cassazione della Salvia ed è stato dichiarato assorbito con la citata sentenza n. 6874/2013 di questa Corte per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, sicché, alla stregua del principio suesposto, non era necessaria una specifica riproposizione della suddetta domanda nel successivo atto di riassunzione.

4.2. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la travisata lettura del contenuto della C.T.U., che avrebbe determinato il valore dell’area trasformata in £/mq. 50.844 al 30-4-1982, e non al 30-6-1984 come affermato dalla Corte di merito con la sentenza ora impugnata.

La denuncia concerne, dunque, il travisamento della prova, nel senso che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, risulterebbe contraddetta da uno specifico atto processuale, ed è da ritenersi ammissibile perché F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ciò posto, la ricorrente trascrive in ricorso un passaggio della C.T.U., richiamando anche la relativa pagina (6), da cui risulta che il valore di £/mq. 50.844 era stato calcolato alla data del 30-4-1982, mentre la Corte d’appello non solo ha affermato che quel valore era riferito alla data dell’irreversibile trasformazione del fondo (30-6-1984), ma ha anche proceduto, sulla base di quell’assunto, alla devalutazione al 1982 del dovuto calcolato sul medesimo valore, invece già riferito al 1982, secondo il passaggio trascritto in ricorso di cui si è detto, così venendo ad assumere il travisamento della prova anche il carattere di decisività.

Ricorre, pertanto, il vizio motivazionale denunciato nei termini di cui si è detto.

5. Il terzo motivo di ricorso principale è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, in tema di criteri di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: i) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); ii) detrarre l'acconto dal credito; iii) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: iii-a) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; iii-b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 6347/2014 e, tra le F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 tante successive conformi, Cass. 15856/2019; Cass. 29031/2018; Cass.27477/2018;Cass. 1637/2020).

5.2. Ora, premesso che non sono in contestazione l’ammontare degli importi pagati in acconto dal Comune, né le date dei rispettivi versamenti, la Corte d’appello, pur richiamando il suddetto criterio ed affermando di darne applicazione al caso di specie, non ha compiutamente dato conto, nel ragionamento decisorio svolto sul computo di quanto spettante alla Salvia, di aver considerato, nella quantificazione, gli interessi compensativi, che, come si è visto, necessitano di un calcolo separato e poi di una sommatoria con il complessivo credito in linea capitale, la cui determinazione pure dovrà essere riesaminata dai giudici di merito, stante l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.

In particolare, i giudici del rinvio, nel rivalutare la sorte capitale alla data della decisione e gli acconti alla stessa data (cfr. pag.12 sentenza), hanno accertato che residua, all’esito, un importo negativo, cioè a credito del Comune, ma avrebbero dovuto, altresì, indicare, onde verificare se vi fosse o meno un credito complessivo residuo della Savia, il risultato finale considerando anche il calcolo separato degli interessi compensativi, da effettuarsi secondo il criterio di cui sopra.

La Corte di merito ha iniziato, correttamente, il calcolo dei suddetti interessi (cfr. pag. 13 sentenza), ma lo ha arrestato dopo il terzo acconto del 15-5-2000, rilevando che quest’ultimo superava di gran lunga la sorte capitale residua (pag.14) e facendo da ciò conseguire l’affermazione secondo cui la Salvia aveva ottenuto già somme in eccesso, nonché aggiungendo che il credito del Comune non avrebbe dovuto calcolarsi perché era inammissibile l’azione di restituzione dell’Ente.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 La Corte d’appello, nel descrivere l’operazione di calcolo, ha individuato l’eccedenza solo con riferimento alla sorte capitale, senza menzionare, sempre e solo al fine di valutare la sussistenza o meno di un residuo credito della Salvia, l’importo già maturato a titolo di interessi (vedi pag.13 della sentenza, ove detto importo è indicato come pari a € 452.773,43 alla data del primo acconto, a cui aggiungere € 9.185,38, nonché € 1.083,33 fino al 15—5-2000) e, dunque, senza verificare la capienza di quel credito per interessi compensativi rispetto al credito del Comune per gli acconti già versati.

In altri termini, in base a quanto accertato dai giudici del rinvio, il versamento dell’acconto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di € 424.712 aveva ampiamente superato l’importo del capitale residuo a credito della Salvia a quella data (€ 258.095,99- cfr. pag.14 sentenza) e da ciò indubitabilmente consegue che dal 16-5-2000 non fossero più dovuti interessi compensativi.

Tuttavia, la Corte di merito non ha esplicitato, né chiarito, come avrebbe dovuto, perché non ha esteso il confronto delle poste a debito/credito delle parti agli interessi compensativi già maturati sul credito in linea capitale dalla Salvia, come calcolati dalla stessa Corte (cfr. pag. 13 della sentenza già citata), e da calcolare, all’esito, anche mediante detrazione dell’ulteriore acconto di € 189.684,46 pagato il 3-6-2002.

5.3. Alla stregua di quanto sopra, il terzo motivo di ricorso principale merita accoglimento nel senso di cui si è detto, fermo restando che, come si è anticipato, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, anche il complessivo credito risarcitorio in linea capitale dovrà, previa rivalutazione delle risultanze della C.T.U. nei termini precisati (cfr. § 4.2) e se del caso, essere ricalcolato, restando così assorbiti i motivi quarto e quinto.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022

6. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato, vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso principale nel senso precisato, rigettato il primo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione proposto in via incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo e dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione proposto in via incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, lì 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L. C. G. Scotti F i r m a t o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso 7906/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, Data pubblicazione 28/04/2022 depositata il 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 82/2015 pubblicata il 23-2-2015, la Corte d’Appello di Potenza, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n.6874/2013, ha rigettato la domanda proposta dall’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] di ulteriore risarcimento danni per la perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato dal Comune di Potenza e per la perdita del godimento temporaneo dell’intera superficie illecitamente occupata per un biennio, per essere stati già ampiamente satisfattivi gli acconti corrisposti dall’Ente, ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione proposta dal suddetto Comune e ha compensato le spese di lite del giudizio d’appello e di quello di rinvio, nonché quelle del giudizio di legittimità. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha circoscritto le questioni ancora sub judice a quelle relative alla quantificazione del risarcimento per l’irreversibile trasformazione dei suoli, avvenuta il 30- 6-1984, da determinarsi in base alla natura urbanistica edificatoria degli stessi e da calcolarsi detraendo gli acconti versati dal Comune, e a quelle relative alla quantificazione del cd. danno transitorio, per il mancato godimento della intera superficie, illegittimamente occupata, di mq.12.306 a far data dal luglio 1982 (data della cessione consensuale e relativa occupazione) e per un biennio, come richiesto dalla Salvia. La Corte di merito ha, quindi, affermato che: i) in base alla CTU effettuata in primo grado il valore attribuito ai terreni F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 irreversibilmente trasformati, di estensione pari a mq.9.335, era di £ 50.844/mq. al 30-6-1984, ed il credito risarcitorio della Salvia per tale voce era pari a € 248.378,16, in linea capitale a quella data; ii) il danno transitorio per l’occupazione protrattasi per un biennio a partire da luglio 1982 era da calcolarsi sul valore di £ 50.844/mq. devalutato al 1982, in relazione all’estensione di mq.12.306, ossia all’intera superficie occupata, ed era quantificato in € 26.300,87 (somma pari agli interessi legali su € 248.378,16); iii) non residuava alcun credito della Salvia all’esito della detrazione degli acconti versati dal Comune, non essendo in contestazione l’ammontare dei corrispondenti importi già pagati dall’Ente, né le date di versamento, e ciò sia procedendo secondo i criteri e metodi di calcolo di cui alle pronunce di questa Corte n.6357/2011 e 8104/2013 (ossia rendendo omogenee le voci con devalutazione o rivalutazione dei rispettivi importi e di seguito procedendo alla detrazione degli acconti), sia applicando il criterio di cui alla sentenza di questa Corte n.6347/2014, sia ponendo a raffronto il credito teorico della Salvia, rivalutato alla data della pronuncia (febbraio 2015) e maggiorato di interessi compensativi alla stessa data, con l’importo complessivo dei quattro acconti, pure rivalutato alla data della sentenza dalle date dei pagamenti e maggiorato di interessi; iv) le spese di lite di tutte le fasi di giudizio potevano essere compensate, per la particolare complessità della fattispecie, anche sotto il profilo tecnico e contabile, e per il mutamento di indirizzi giurisprudenziali sul tema oggetto del contendere. 4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dal Comune di Potenza, che propone ricorso incidentale affidato a un motivo. 5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente principale denuncia: a) con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., nonché del principio giurisprudenziale del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, con riferimento alla quantificazione dei suoli irreversibilmente trasformati. Art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello quantificato il risarcimento del danno avendo riguardo all’estensione di mq. 9.335 dei terreni irreversibilmente trasformati, e non a quella di mq. 9.569, che la ricorrente assume accertata con la sentenza d’appello cassata, come desumibile da quanto esposto alla pag.27 di detta sentenza, con la conseguente preclusione da giudicato che copre il dedotto e il deducibile; b) con il secondo motivo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 191 e 116 c.p.c., con riferimento alla erronea ed illogica determinazione del danno c.d. transitorio, o da mancato godimento del bene causato dalla occupazione per il biennio che va dal 18-5-1982 al 29-6-1984. Violazione degli artt. 99 e 112 c. p. c. Erroneo utilizzo dei risultati della c.t.u. per effetto della travisata lettura del suo contenuto — Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.», per avere la Corte di merito erroneamente affermato, travisando le affermazioni del CTU nominato in primo grado, che il valore di £ 50.844 al mq. dallo stesso attribuito ai suoli in questione fosse espressamente riferito all'anno 1984, mentre era riferito al 1982, come era dato evincere dallo stralcio delle pag. 6 e 8 della C.T.U. che trascrive in ricorso, e perché, in conseguenza di tale errore, non solo la Corte di merito non ha liquidato gli interessi e la rivalutazione per il biennio 1982- 1984, ma ha devalutato di un ulteriore biennio la somma di £ 50.844 che era espressamente riferita, in base alla c.t.u., alla data del 30-4-1982, peraltro in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; c) con il terzo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 1224 c.c., F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 nonché delle norme sulla imputazione dei pagamenti e delle compensazioni parziali ex art. 1241 e 1242 c.c. Violazione dell'art.112 c.p.c., per mancata "corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato". Il tutto in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello violato le norme sulla valutazione del danno, travisando le prove acquisite e i principi giurisprudenziali, che assume male interpretati, con riferimento a ciascuno dei criteri indicati nella sentenza impugnata, mentre in base al calcolo corretto, come da conteggi allegati al ricorso ed effettuati mediante il programma informatico Remida, residuerebbe un credito della ricorrente di €159.324, in particolare non avendo la Corte di merito computato gli interessi maturati nei vari periodi sul capitale via via ridotto; d) con il quarto motivo la «Trasformazione del credito di valore in credito di valuta a seguito del pagamento del capitale. Diritto ai soli interessi legali per il periodo successivo», per non avere la Corte di merito riconosciuto gli interessi rimasti a debito del Comune dopo che, in data 16-5-2001, si era estinto il credito di valuta col totale pagamento del danno capitale, in quanto detti interessi erano stati, per gran parte, assorbiti con il pagamento di parte del terzo acconto e successivamente con l’intero importo del quarto, pagato il 3-6-2002, sicché, dopo l’ultimo conguaglio, il credito era divenuto di valuta, ossia produttivo di interessi, non potendosi applicare nella specie il principio di cui alla pronuncia di questa Corte n.5975/2005, verificandosi, altrimenti, un indebito arricchimento del debitore; e) con l’ultimo motivo l’errata pronuncia in ordine alle spese di lite di tutte le fasi di giudizio, da porsi a carico del Comune perché interamente soccombente. 2. Il Comune, con unico motivo di ricorso incidentale, denuncia la «Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per violazione del giudicato parziale formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Potenza n. 45/2009 - Art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio costituito dal contenuto dell'atto di citazione in riassunzione. Art 360 n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello determinato l’importo dovuto alla Salvia, a titolo di danno transitorio, per l'occupazione biennale di mq. 12.306, in €2 6.300,87 (somma pari agli interessi legali su € 248.378,16), benché detta domanda non fosse stata proposta dalla Salvia nell’atto di citazione in riassunzione con cui aveva instaurato il giudizio di rinvio. 3. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell'atto di appello e, quindi, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato (Cass. n.5133/2019). 3.2. Nel caso di specie, il Giudice del rinvio, richiamando espressamente i dati della C.T.U. di primo grado, ha affermato (pag.9 sentenza) che il dato fattuale relativo all’estensione della superficie irreversibilmente trasformata, pari a mq. 9.335, era pacifico fin dalla sentenza di primo grado e che la stessa Salvia l’aveva indicato nella comparsa conclusionale, addebitando a mera svista della stessa parte la diversa estensione indicata nella memoria di replica. Dall’esame degli atti processuali, consentito al Collegio perché finalizzato all’accertamento del giudicato interno, e in particolare dall’esame delle sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale e della sentenza d’appello n.45/2009, prodotte dalla Salvia, nonché della sentenza di questa Corte n. 6874/2013 è dato rilevare che nel giudizio di secondo grado nessuna censura era stata sollevata dalle parti in ordine alla misura della superficie irreversibilmente trasformata (per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 costruzione di 354 alloggi, in attuazione del programma straordinario di edilizia in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980) da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del risarcimento. In particolare, la sentenza del Tribunale era stata impugnata nelle parti riguardanti la qualificazione dell’occupazione, acquisitiva o usurpativa, effettuata dal Comune, il valore da attribuire ai cespiti, in relazione alla natura agricola o edificabile, degli stessi e il danno cd. transitorio, mentre, con la citata sentenza n. 45/2009, la Corte d’appello non si era, neppure anche solo implicitamente, pronunciata sul giudicato interno formatosi sull’estensione dell’area irreversibilmente trasformata e, correlativamente, di quella residua occupata per un biennio, avendo, anzi, la Corte di merito dato atto, nel riassumere lo svolgimento del giudizio di primo grado, dei dati fattuali accertati dal Tribunale (rispettivamente per la prima area l’estensione di mq. 9.335 e per la seconda di mq.2971 – pag.3 della sentenza d’appello n.45/2009), dati rimasti, si ribadisce, incensurati dalle parti. Di conseguenza, non può affatto valorizzarsi nel senso invocato dalla ricorrente quanto affermato dai giudici d’appello a pag.27 della sentenza cassata senza alcuna motivazione sulla divergenza fattuale rispetto all’accertamento del primo giudice, in punto di determinazione della superficie irreversibilmente trasformata e di quella residua, ormai non più modificabili per quanto si è detto. Va aggiunto che indubitabilmente la questione avente ad oggetto l'estensione dell'area costituiva una premessa indispensabile del percorso decisionale, dotata tuttavia di una propria autonomia, in quanto tale da poter continuare a sussistere anche in caso di riforma disposta in relazione alle parti della sentenza del Tribunale impugnate in appello (qualificazione dell’illecita occupazione, natura agricola o non delle aree e loro valore, danno transitorio, negato dal Tribunale). Deve, infatti, ribadirsi anche F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 l’ulteriore principio secondo cui, in caso d'impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate resta esclusa soltanto quando le stesse si pongano in rapporto di consequenzialità con quelle impugnate, trovando in esse il loro presupposto, ovvero quando ne costituiscano un necessario sviluppo logico, e non anche quando le diverse parti della sentenza risultino del tutto autonome l'una rispetto all'altra, ovvero quando, come nella specie, sia la parte impugnata a dipendere da quella non impugnata, la quale non debba quindi ritenersi necessariamente caducata in caso di riforma della prima (cfr.Cass. n.23437/2013 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n.33/2008; Cass. n.9141/2007). 3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la statuizione sull’estensione dei terreni irreversibilmente trasformati non poteva essere modificata dal giudice d’appello e, tanto più, dal giudice del rinvio, la cui statuizione sul punto non è, perciò, censurabile sotto il profilo denunciato. Poiché il motivo di ricorso per cassazione della Salvia accolto con la citata sentenza di questa Corte n. 6874/2013 riguardava la natura edificabile dei terreni, al Giudice del rinvio è stata, infatti, rimessa la rideterminazione del quantum del credito risarcitorio, mentre l’estensione dei terreni è un elemento fattuale che si configura come "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", nella specie acquisita, per quanto si è detto, dopo la sentenza di primo grado (cfr. in fattispecie analoga la citata Cass. 23437/2013). 4. Il secondo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, vertendo entrambi sulla domanda relativa al danno cd. transitorio. 4.1. Prioritariamente in ordine logico-giuridico va esaminato il motivo di ricorso incidentale, che è infondato.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione (Cass. 30529/2017). Nella specie, il danno cd. transitorio, per il mancato godimento del bene nel biennio dal 18-5-1982 al 29-6-1984, era oggetto del quarto motivo di ricorso per cassazione della Salvia ed è stato dichiarato assorbito con la citata sentenza n. 6874/2013 di questa Corte per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, sicché, alla stregua del principio suesposto, non era necessaria una specifica riproposizione della suddetta domanda nel successivo atto di riassunzione. 4.2. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la travisata lettura del contenuto della C.T.U., che avrebbe determinato il valore dell’area trasformata in £/mq. 50.844 al 30-4-1982, e non al 30-6-1984 come affermato dalla Corte di merito con la sentenza ora impugnata. La denuncia concerne, dunque, il travisamento della prova, nel senso che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, risulterebbe contraddetta da uno specifico atto processuale, ed è da ritenersi ammissibile perché F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 formulata anche ex art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. (Cass. 1163/2020 e Cass. 12362/2006). Ciò posto, la ricorrente trascrive in ricorso un passaggio della C.T.U., richiamando anche la relativa pagina (6), da cui risulta che il valore di £/mq. 50.844 era stato calcolato alla data del 30-4-1982, mentre la Corte d’appello non solo ha affermato che quel valore era riferito alla data dell’irreversibile trasformazione del fondo (30-6-1984), ma ha anche proceduto, sulla base di quell’assunto, alla devalutazione al 1982 del dovuto calcolato sul medesimo valore, invece già riferito al 1982, secondo il passaggio trascritto in ricorso di cui si è detto, così venendo ad assumere il travisamento della prova anche il carattere di decisività. Ricorre, pertanto, il vizio motivazionale denunciato nei termini di cui si è detto. 5. Il terzo motivo di ricorso principale è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare. 5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, in tema di criteri di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: i) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); ii) detrarre l'acconto dal credito; iii) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: iii-a) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; iii-b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 6347/2014 e, tra le F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 tante successive conformi, Cass. 15856/2019; Cass. 29031/2018; Cass.27477/2018;Cass. 1637/2020). 5.2. Ora, premesso che non sono in contestazione l’ammontare degli importi pagati in acconto dal Comune, né le date dei rispettivi versamenti, la Corte d’appello, pur richiamando il suddetto criterio ed affermando di darne applicazione al caso di specie, non ha compiutamente dato conto, nel ragionamento decisorio svolto sul computo di quanto spettante alla Salvia, di aver considerato, nella quantificazione, gli interessi compensativi, che, come si è visto, necessitano di un calcolo separato e poi di una sommatoria con il complessivo credito in linea capitale, la cui determinazione pure dovrà essere riesaminata dai giudici di merito, stante l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale. In particolare, i giudici del rinvio, nel rivalutare la sorte capitale alla data della decisione e gli acconti alla stessa data (cfr. pag.12 sentenza), hanno accertato che residua, all’esito, un importo negativo, cioè a credito del Comune, ma avrebbero dovuto, altresì, indicare, onde verificare se vi fosse o meno un credito complessivo residuo della Savia, il risultato finale considerando anche il calcolo separato degli interessi compensativi, da effettuarsi secondo il criterio di cui sopra. La Corte di merito ha iniziato, correttamente, il calcolo dei suddetti interessi (cfr. pag. 13 sentenza), ma lo ha arrestato dopo il terzo acconto del 15-5-2000, rilevando che quest’ultimo superava di gran lunga la sorte capitale residua (pag.14) e facendo da ciò conseguire l’affermazione secondo cui la Salvia aveva ottenuto già somme in eccesso, nonché aggiungendo che il credito del Comune non avrebbe dovuto calcolarsi perché era inammissibile l’azione di restituzione dell’Ente.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 La Corte d’appello, nel descrivere l’operazione di calcolo, ha individuato l’eccedenza solo con riferimento alla sorte capitale, senza menzionare, sempre e solo al fine di valutare la sussistenza o meno di un residuo credito della Salvia, l’importo già maturato a titolo di interessi (vedi pag.13 della sentenza, ove detto importo è indicato come pari a € 452.773,43 alla data del primo acconto, a cui aggiungere € 9.185,38, nonché € 1.083,33 fino al 15—5-2000) e, dunque, senza verificare la capienza di quel credito per interessi compensativi rispetto al credito del Comune per gli acconti già versati. In altri termini, in base a quanto accertato dai giudici del rinvio, il versamento dell’acconto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di € 424.712 aveva ampiamente superato l’importo del capitale residuo a credito della Salvia a quella data (€ 258.095,99- cfr. pag.14 sentenza) e da ciò indubitabilmente consegue che dal 16-5-2000 non fossero più dovuti interessi compensativi. Tuttavia, la Corte di merito non ha esplicitato, né chiarito, come avrebbe dovuto, perché non ha esteso il confronto delle poste a debito/credito delle parti agli interessi compensativi già maturati sul credito in linea capitale dalla Salvia, come calcolati dalla stessa Corte (cfr. pag. 13 della sentenza già citata), e da calcolare, all’esito, anche mediante detrazione dell’ulteriore acconto di € 189.684,46 pagato il 3-6-2002. 5.3. Alla stregua di quanto sopra, il terzo motivo di ricorso principale merita accoglimento nel senso di cui si è detto, fermo restando che, come si è anticipato, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, anche il complessivo credito risarcitorio in linea capitale dovrà, previa rivalutazione delle risultanze della C.T.U. nei termini precisati (cfr. § 4.2) e se del caso, essere ricalcolato, restando così assorbiti i motivi quarto e quinto.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7906/2016 Numero sezionale 1040/2022 Numero di raccolta generale 13414/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 6. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato, vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso principale nel senso precisato, rigettato il primo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione proposto in via incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo e dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione proposto in via incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, lì 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L. C. G. Scotti F i r m a t o D a
Sentenza Cassazione n. 13414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris