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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33466/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - riducendo la pena - la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina e lesioni personali aggravate a lui ascritti e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 9 di reclusione ed Euro 1.500 di multa pena ridotta in appello ad anni 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Saker articolando due motivi: 2.1 con il primo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen. poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di spogliarsi del processo dopo aver respinto la proposta di concordato.

Il motivo è manifestamente infondato essendo pacifico che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non sia stata rilevata dal giudice con una richiesta di astensione, né tempestivamente dedotta dalle parti con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 23 del 24/11/1999, Scrudato ed altri, Rv. 215097 - 01). 2.2 Il secondo motivo denunzia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e vizio di motivazione richiamando richiama il motivo di appello in cui era stata evidenziata la inadeguatezza della motivazione rispetto alle argomentazioni dettagliatamente articolate in quella sede.

Il motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello, infatti, ha motivato in ordine alla omogeneità dei precedenti ed alla maggiore gravità delle condotte per cui è processo che per questa ragione, con valutazione che non si presta a rilievi di legittimità, ha considerato espressione di una maggiore ed ingravescente pericolosità e capacità criminale del prevenuto tale da giustificare la applicazione della recidiva.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - riducendo la pena - la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina e lesioni personali aggravate a lui ascritti e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 9 di reclusione ed Euro 1.500 di multa pena ridotta in appello ad anni 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Saker articolando due motivi: 2.1 con il primo motivo denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen. poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di spogliarsi del processo dopo aver respinto la proposta di concordato. Il motivo è manifestamente infondato essendo pacifico che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non sia stata rilevata dal giudice con una richiesta di astensione, né tempestivamente dedotta dalle parti con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419 - 01; Sez. U, Sentenza n. 23 del 24/11/1999, Scrudato ed altri, Rv. 215097 - 01). 2.2 Il secondo motivo denunzia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e vizio di motivazione richiamando richiama il motivo di appello in cui era stata evidenziata la inadeguatezza della motivazione rispetto alle argomentazioni dettagliatamente articolate in quella sede. Il motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello, infatti, ha motivato in ordine alla omogeneità dei precedenti ed alla maggiore gravità delle condotte per cui è processo che per questa ragione, con valutazione che non si presta a rilievi di legittimità, ha considerato espressione di una maggiore ed ingravescente pericolosità e capacità criminale del prevenuto tale da giustificare la applicazione della recidiva. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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