CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28954-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 374/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28954 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.G,N. 28954/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione da parte dello stesso av- verso l'avviso di accertamento riguardante la posizione fiscale relativa all'anno 2008, rigettava l'appello del contribuente. La CTR ha ritenuto che" la sentenza che conobbe sull'originario avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Modena n. 721.01.2014 depositata il 30 ottobre 2014- fu impugnata da parte soc- combente con notifica recante la data del 10.4.2017, ben oltre il ter- mine concesso dalla legge per impugnare. Ne conseguì la definitività deli'atto impugnato, non più impugnabile per decorso dei termini. Per- tanto non può che ribadire l'assunto dei primi giudici rilevando l'inam- missibilità del ricorso proposto contro un titolo definitivo e non più gra- n,,ab le con mezzi ordinari". L'Ufficio si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memo- ria, insistendo nella violazione del contraddittorio che ha reso illegit- timo l'intero procedimento sanzionatorio e chiedendo un rinvio alla pubblica udienza. Considerato che 1. Va preliminarmente disattesa la richiesta, contenuta nella memoria, di rimessione della causa alla pubblica udienza, vertendo la causa su que- stioni sulle quali vi è una consolidata giurisprudenza di questa Corte. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il coilegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da app icare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e npri si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). 2. Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell art. 12, comma 7, della L. 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3. In particolare nullità dell'intero procedimento perchè l'avviso di accertamento è stato notificato prima della scadenza del ter- mine previsto dal medesimo art. 12 L. 212/2000 e violazione dell'art.24 della Costituzione. 3. Il motivo è inammissibile. 4. La sentenza sull'impugnazione dell'avviso di accertamento si è resa de- finitiva, con conseguente passaggio in giudicato che non consente, per- tanto, la proposizione di un nuovo ricorso su un atto resosi definitivo. L'art. 324 c.p.c. dispone che "si intende passata in giudicato la sen- tenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 dell'art. 395". Nel caso di specie, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena n. 721.01.2014 è stata depositata il 30 ottobre 2014, e si è resa definitiva: ne discende che ciò ha reso definitivo l'avviso di accer- tamento oggetto dell'impugnazione, che non può essere reiterata- mente impugnato per un motivo che era stato già vagliato e disatteso con pronunziata decisione. La possibilità di rilevare d'ufficio la violazione del contraddittorio pre- suppone infatti la non definitività dell'atto impositivo. Ne consegue che la CTR ha correttamente statuito, laddove ha ribadito 'l'assunto dei primi giudici rilevando l'inammissibilità del ricorso pro- posto contro un titolo definitivo e non più gravabile con mezzi ordinari". Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese prenotate a debto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- san-ento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b