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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20046/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 7' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2022, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 15 ottobre 2021 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Il ricorrente osserva che l'ordinanza impugnata ha motivato in ordine alla sussistenza del reato associativo facendo rinvio all'ordinanza del G.i.p. e che tale ordinanza è «esauriente [...] nel delineare l'esistenza di un sodalizio criminoso e delle sue caratteristiche», ma non lo è affatto con riferimento alla posizione del ricorrente.

Rileva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come partecipe di una associazione operante dal mese di agosto 2019, ma, come emerge dalle indagini, egli fece ingresso in Italia solo il 19 febbraio 2020.

Sottolinea che, dal mese di agosto del 2019 al 19 febbraio 2019, il ricorrente è sempre rimasto in Marocco e che, prima del suo ingresso in Italia, le intercettazioni non hanno registrato contatti tra lui e i coindagati.

Sostiene che analoghi rilievi, formulati con l'atto di gravame, non hanno trovato adeguata risposta da parte del Tribunale per il riesame.

3. Il difensore dell'indagato, che aveva formulato istanza di trattazione orale, non è comparso in udienza, ma, con memoria scritta depositata il 6 maggio 2022, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201).

Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801).

3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura custodiale, oltre che per il reato di cui all'art. 74 (cui si riferisce il presente ricorso) anche per violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 che egli avrebbe commesso, in concorso con altri, il 12 marzo 2020 (capo 25), il 6 aprile 2020 (capo 36), il 10 aprile 2020 (capo 39), il 15 aprile 2020 (capo 42), il 20 aprile 2020 (capo 46), il 21 aprile 2020 (capo 47).

Per quanto riguarda il reato associativo egli è accusato di aver contribuito all'attività della associazione contribuendo insieme ad altri a preparare la sostanza stupefacente per l'immissione in commercio, a tagliarla, polverizzarla, compattarla in panetti, occultarla e portarla nei luoghi di spaccio.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni, anche da servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

Il ricorrente non contesta l'esistenza della associazione in quanto tale, anzi ritiene che l'ordinanza del G.i.p. sia esauriente in tal senso.

Sostiene però di essere stato individuato come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità.

Sostiene, in particolare, che il breve periodo di permanenza in Italia, la constatazione che tra l'agosto del 2019 e il febbraio 2020 non vi furono contatti con gli associati, il ruolo di mero «operatore» concretamente svolto nell'attività di spaccio concretamente realizzata, porterebbero ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato un contributo all'esistenza della associazione, ne abbia agevolato il funzionamento e sia stato stabilmente inserito nella compagine associativa.

Non si tratterebbe, dunque, di un associato, ma di un mero concorrente in alcuni episodi di spaccio ai quali avrebbe contribuito in modo sporadico e occasionale.4.

Il ricorso reitera argomenti già proposti in sede di gravame e non si confronta con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame.

Nel confermare l'ordinanza del G.i.p., il provvedimento impugnato sostiene che le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (non contestate in questa sede e ricostruite, in termini chiari e inequivoci, oltre che dalle intercettazioni anche dai servizi di osservazione pedinamento e controllo) furono continuative e si concretizzarono nel ricevere sostanze stupefacenti prelevate dai luoghi dove erano occultate e nel portarle in determinate piazze di spaccio che venivano stabilmente rifornite da [OSCURATO:PERSONA] con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata sottolinea - e si tratta di motivazione completa, non contraddittoria né manifestamente illogica - che il ruolo svolto dal ricorrente era determinante per la funzionalità del gruppo, non soltanto perché si concretizzava nella gestione di alcune piazze di vendita, ma anche perché [OSCURATO:PERSONA] era informato delle quantità che si potevano smerciare e dei prezzi praticati sulla piazza.

Era lui, inoltre, a riportare indietro la merce eventualmente in esubero e a consegnare agli associati il ricavato delle vendite.

L'ordinanza impugnata non trascura la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia giunto in Italia nel febbraio 2020.

Sottolinea però (e sul punto il ricorso non formula contestazioni specifiche) che l'entità dei fatti e la capacità operativa dimostrata non sono sminuite dal fatto che l'attività sia stata svolta per qualche mese.

Sottolinea poi che il legame del ricorrente con la compagine è sicuramente anteriore all'arrivo in Italia atteso che [OSCURATO:PERSONA] (al vertice della associazione) pagò il biglietto aereo di [OSCURATO:PERSONA], lo mandò a prendere in aeroporto e che, dopo l'arrivo, egli non fu incaricato soltanto di affiancare [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della piazza di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di aprire una nuova piazza di spaccio a Mele in provincia di Genova.

La motivazione è congrua e coerente.

Resiste dunque ai rilievi del ricorrente ed è conforme ai principi ermeneutici in materia.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rilevi ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti «purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 7' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2022, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 15 ottobre 2021 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente osserva che l'ordinanza impugnata ha motivato in ordine alla sussistenza del reato associativo facendo rinvio all'ordinanza del G.i.p. e che tale ordinanza è «esauriente [...] nel delineare l'esistenza di un sodalizio criminoso e delle sue caratteristiche», ma non lo è affatto con riferimento alla posizione del ricorrente. Rileva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come partecipe di una associazione operante dal mese di agosto 2019, ma, come emerge dalle indagini, egli fece ingresso in Italia solo il 19 febbraio 2020. Sottolinea che, dal mese di agosto del 2019 al 19 febbraio 2019, il ricorrente è sempre rimasto in Marocco e che, prima del suo ingresso in Italia, le intercettazioni non hanno registrato contatti tra lui e i coindagati. Sostiene che analoghi rilievi, formulati con l'atto di gravame, non hanno trovato adeguata risposta da parte del Tribunale per il riesame. 3. Il difensore dell'indagato, che aveva formulato istanza di trattazione orale, non è comparso in udienza, ma, con memoria scritta depositata il 6 maggio 2022, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801). 3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura custodiale, oltre che per il reato di cui all'art. 74 (cui si riferisce il presente ricorso) anche per violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 che egli avrebbe commesso, in concorso con altri, il 12 marzo 2020 (capo 25), il 6 aprile 2020 (capo 36), il 10 aprile 2020 (capo 39), il 15 aprile 2020 (capo 42), il 20 aprile 2020 (capo 46), il 21 aprile 2020 (capo 47). Per quanto riguarda il reato associativo egli è accusato di aver contribuito all'attività della associazione contribuendo insieme ad altri a preparare la sostanza stupefacente per l'immissione in commercio, a tagliarla, polverizzarla, compattarla in panetti, occultarla e portarla nei luoghi di spaccio. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni, anche da servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Il ricorrente non contesta l'esistenza della associazione in quanto tale, anzi ritiene che l'ordinanza del G.i.p. sia esauriente in tal senso. Sostiene però di essere stato individuato come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità. Sostiene, in particolare, che il breve periodo di permanenza in Italia, la constatazione che tra l'agosto del 2019 e il febbraio 2020 non vi furono contatti con gli associati, il ruolo di mero «operatore» concretamente svolto nell'attività di spaccio concretamente realizzata, porterebbero ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato un contributo all'esistenza della associazione, ne abbia agevolato il funzionamento e sia stato stabilmente inserito nella compagine associativa. Non si tratterebbe, dunque, di un associato, ma di un mero concorrente in alcuni episodi di spaccio ai quali avrebbe contribuito in modo sporadico e occasionale.4. Il ricorso reitera argomenti già proposti in sede di gravame e non si confronta con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame. Nel confermare l'ordinanza del G.i.p., il provvedimento impugnato sostiene che le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] (non contestate in questa sede e ricostruite, in termini chiari e inequivoci, oltre che dalle intercettazioni anche dai servizi di osservazione pedinamento e controllo) furono continuative e si concretizzarono nel ricevere sostanze stupefacenti prelevate dai luoghi dove erano occultate e nel portarle in determinate piazze di spaccio che venivano stabilmente rifornite da [OSCURATO:PERSONA] con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata sottolinea - e si tratta di motivazione completa, non contraddittoria né manifestamente illogica - che il ruolo svolto dal ricorrente era determinante per la funzionalità del gruppo, non soltanto perché si concretizzava nella gestione di alcune piazze di vendita, ma anche perché [OSCURATO:PERSONA] era informato delle quantità che si potevano smerciare e dei prezzi praticati sulla piazza. Era lui, inoltre, a riportare indietro la merce eventualmente in esubero e a consegnare agli associati il ricavato delle vendite. L'ordinanza impugnata non trascura la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia giunto in Italia nel febbraio 2020. Sottolinea però (e sul punto il ricorso non formula contestazioni specifiche) che l'entità dei fatti e la capacità operativa dimostrata non sono sminuite dal fatto che l'attività sia stata svolta per qualche mese. Sottolinea poi che il legame del ricorrente con la compagine è sicuramente anteriore all'arrivo in Italia atteso che [OSCURATO:PERSONA] (al vertice della associazione) pagò il biglietto aereo di [OSCURATO:PERSONA], lo mandò a prendere in aeroporto e che, dopo l'arrivo, egli non fu incaricato soltanto di affiancare [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della piazza di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di aprire una nuova piazza di spaccio a Mele in provincia di Genova. La motivazione è congrua e coerente. Resiste dunque ai rilievi del ricorrente ed è conforme ai principi ermeneutici in materia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rilevi ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti «purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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