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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01807/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14905/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] , N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2016n. 14905sez.

S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1321/2016 della [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO di MILANOdepositata il 06/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società A nter per ottenere, previo accertamento dell’inadempimento di quest’ultima, una condanna al pagamento del residuo del corrispettivo della cessione di azienda di una struttura alberghiera di cui al contratto del 2 aprile 2010.

2. La convenuta si costituiva in giudizio e , in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’inadempimento della controparte con conseguente condanna dell’attrice all’adempimento del contratto di cessione, alla riduzione del prezzo eal risarcimento del danno.

3. Il Tribunale di Milano, espletata consulenza tecnica, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confron ti di [OSCURATO:SOCIETA]. e previa presa d’atto del raggiungimento in corso di causa dell’accordo tra le parti in data 19 dicembre 2011 in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto la liberazione di quest’ultimadall’obbligo di corrispondere alla prima la quota parte del prezzo di euro 275.000 con conseguente riduzione del rimanente prezzo di cessione ad euro 325.000in accoglimento delle domande riconvenzionali di Anteraccertava l’inadempimento di key Hotels in relazione agli obblighi di cui al contratto di cessione d’azienda e il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’ulteriore riduzione del prezzo di Ric. 2016n. 14905sez.

S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 vendita per il restante importo di euro 325.000, nonché accer tava il credito dieuro 11.151,86 di key Hotels nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che compensava rispetto al credito vantato da quest’ultima di euro

203.275. Dunque,condannava key Hotels al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 192.123,10 oltre alle spese del giudizio.

4. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] in fallimento si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

6. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravam e e confermava la sentenza del Tribunale.

7. Avverso la suddetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

8. Il fallimento di Anterha resistito con controricorso.

9. Successivamente alla proposizione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita con sentenza in data 14/09/2017.

10. In prossimità dell’udienza il curatore fallimentare della Società ricorrente ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo (giusta autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che prevedeva tra le condizioni la rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in bonis a proseguire il giudizio in Cassazione, e ha chiesto dichiararsi la sopr avvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio.

11. Nella specie l a dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non risulta notificata alla controparte e all’atto di rinuncia non è allegata la transazione.

Ric. 2016n. 14905sez.

S2 - ud. 0 7 / 12 /2022

12. Questa Corte ha ripetutamente affermato che: « La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso» ( ex plurimis Sez.1, Sent . n. 13923 del 2019 ) .

13. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

14. L e spese di lite in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua inammissibilità.

Infatti, la rinuncia è stata motivata da una transazione di cui la Corte non ha riscontro e la parte rinunciante non ha neanche dedotto che nella transazione le parti si sono accordate per la compensazione delle spese di lite.

Va conclusivamente resa condanna sul punto; l'ammontare delle spese è liquidato in dispositivo.

15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5400 più 200 per Ric. 2016n. 14905sez.

S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14905/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] , N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2016n. 14905sez. S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1321/2016 della [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO di MILANOdepositata il 06/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società A nter per ottenere, previo accertamento dell’inadempimento di quest’ultima, una condanna al pagamento del residuo del corrispettivo della cessione di azienda di una struttura alberghiera di cui al contratto del 2 aprile 2010. 2. La convenuta si costituiva in giudizio e , in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’inadempimento della controparte con conseguente condanna dell’attrice all’adempimento del contratto di cessione, alla riduzione del prezzo eal risarcimento del danno. 3. Il Tribunale di Milano, espletata consulenza tecnica, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confron ti di [OSCURATO:SOCIETA]. e previa presa d’atto del raggiungimento in corso di causa dell’accordo tra le parti in data 19 dicembre 2011 in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto la liberazione di quest’ultimadall’obbligo di corrispondere alla prima la quota parte del prezzo di euro 275.000 con conseguente riduzione del rimanente prezzo di cessione ad euro 325.000in accoglimento delle domande riconvenzionali di Anteraccertava l’inadempimento di key Hotels in relazione agli obblighi di cui al contratto di cessione d’azienda e il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’ulteriore riduzione del prezzo di Ric. 2016n. 14905sez. S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 vendita per il restante importo di euro 325.000, nonché accer tava il credito dieuro 11.151,86 di key Hotels nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che compensava rispetto al credito vantato da quest’ultima di euro 203.275. Dunque,condannava key Hotels al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 192.123,10 oltre alle spese del giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] in fallimento si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. 6. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravam e e confermava la sentenza del Tribunale. 7. Avverso la suddetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. 8. Il fallimento di Anterha resistito con controricorso. 9. Successivamente alla proposizione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita con sentenza in data 14/09/2017. 10. In prossimità dell’udienza il curatore fallimentare della Società ricorrente ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo (giusta autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che prevedeva tra le condizioni la rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in bonis a proseguire il giudizio in Cassazione, e ha chiesto dichiararsi la sopr avvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio. 11. Nella specie l a dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non risulta notificata alla controparte e all’atto di rinuncia non è allegata la transazione. Ric. 2016n. 14905sez. S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 12. Questa Corte ha ripetutamente affermato che: « La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso» ( ex plurimis Sez.1, Sent . n. 13923 del 2019 ) . 13. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 14. L e spese di lite in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua inammissibilità. Infatti, la rinuncia è stata motivata da una transazione di cui la Corte non ha riscontro e la parte rinunciante non ha neanche dedotto che nella transazione le parti si sono accordate per la compensazione delle spese di lite. Va conclusivamente resa condanna sul punto; l'ammontare delle spese è liquidato in dispositivo. 15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5400 più 200 per Ric. 2016n. 14905sez. S2 - ud. 0 7 / 12 /2022 esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deci
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