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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 30783/2026

Testo disponibile della fonte

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za del 27/01/2026 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27/01/2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoroha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. con il qualeAlessio [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la detrazione di pena prevista dallasoprarichiamata disposizione con riferimento ai periodi di detenzione megliospecificati nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza osservava che la detrazione di pena era statarichiesta per periodi relativi alla detenzione antecedente alla scarcerazionedell’istante, avvenuta in data 07/07/2022, e che, quindi, era stata totalmenteespiata la pena, risultante da un precedente cumulo relativo allarideterminazione in trent’anni di reclusione, ai sensi degli artt. 81 e 78 cod. pen.,di quelle inflitte per tutti i reati oggetto delle sentenze precedenti a quelle di cuiai punti 17) e 18) del provvedimento di esecuzione del Procuratore Generalepresso la Corte di appello di Catania n. 496/2025 R.SIEP.Non poteva, perciò, essere richiesto il beneficio della detrazione con riguardoad un periodo di detenzione iniziato successivamente all’espiazione totale dellepene precedenti, quello cioè che aveva avuto inizio il 15/07/2022 con la suasottoposizione ad una nuova misura cautelare per fatti successivi, coninterruzione del precedente periodo di detenzione.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi violazione di legge ex art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 657, comma 4, 666,comma 2, cod. proc. pen. e 35-ter, comma 3, Ord. pen.Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del fatto che nelnuovo provvedimento del Procuratore Generale territoriale erano state rimesse inesecuzione tutte le precedenti condanne tanto che vi venivano computati tutti iperiodi di detenzione.

Sicché ad oggi la pena sulla quale operare le detrazioninon avrebbe potuto dirsi scontata e l’istanza ex art. 30-ter Ord. pen. sarebberisultata ancora ammissibile.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2.

E’ pacifico in giurisprudenza che «in materia di rimedi risarcitoriconseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti disoggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione –intervallati da periodi di libertà – relativi al medesimo titolo esecutivo, il terminesemestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter,comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamentodell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulladiscontinuità cronologica». (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Pirozzi,Rv. 287469 - 01).Va, però, precisato che «coloro che hanno terminato di espiare la penadetentiva in carcere o che hanno subito il pregiudizio in stato di custodiacautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamenteproporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto perottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivoinizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilitàdi richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante laprecedente carcerazione» (Sez. 1, n. 16915 del 21/12/2017, dep. 2018, Gerbino,Rv. 272830 – 01).In motivazione Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Rv. 287469 - 01,Pirozzi, precisa che la previsione del termine di sei mesi dalla conclusione delperiodo di detenzione «risponde all'esigenza di evitare che l'interessato ottengauna riduzione di pena imputabile al trattamento degradante vissuto nel corso diuna precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, inassenza, dunque, della correlazione che deve necessariamente esistere traesecuzione e titolo di riferimento; essa intende, al contempo, prevenire il rischiodi perniciose interferenze con la disciplina della fungibilità, che non ammettecrediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancoraposte in essere» (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01;Sez. 1, n. 16915 del 21/12/2017, dep. 2018, Gerbino, Rv. 272830, che sioccupa, pure, del caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione deltutto slegato dal primo).Sicché, quando è avvenuta l'espiazione della pena, con essa si determina,stante l'univoco tenore letterale della norma, la possibilità di chiedere il soloristoro nella forma monetaria.Di conseguenza, non è possibile ammettere, in mancanza di una specificadisposizione di segno opposto, che il successivo inizio di un nuovo periodo didetenzione, del tutto autonomo rispetto al primo, comporti la restituzionedell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoroper la precorsa carcerazione: la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersiostativa alla possibilità di ottenere una decurtazione da imputare alla nuova penaoggetto di espiazione e da correlare al pregiudizio patito durante la precedenteespiazione, allorquando sussista il presupposto della discontinuità fra le fasiesecutive.3.

Poste queste premesse, pacifiche in giurisprudenza, occorre osservareche, nel caso in esame, la pena precedente inflitta, e oggetto di precedenteprovvedimento di cumulo, era stata espiata il 07/07/2022 e l’istanza è statapresentata il 27/01/2026, dopo la sottoposizione a detenzione per fattisuccessivi, accertati dopo la remissione in libertà.Il nuovo cumulo, al quale fa riferimento il ricorrente, fa solo riferimento allapena espiata e la nuova detenzione era iniziata il 15/07/2022 con lasottoposizione a misura cautelare in discontinuità con il precedente periodo didetenzione già concluso.Sicché la doglianza deve considerarsi manifestamente infondata.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 27/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27/01/2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoroha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. con il qualeAlessio [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la detrazione di pena prevista dallasoprarichiamata disposizione con riferimento ai periodi di detenzione megliospecificati nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza osservava che la detrazione di pena era statarichiesta per periodi relativi alla detenzione antecedente alla scarcerazionedell’istante, avvenuta in data 07/07/2022, e che, quindi, era stata totalmenteespiata la pena, risultante da un precedente cumulo relativo allarideterminazione in trent’anni di reclusione, ai sensi degli artt. 81 e 78 cod. pen.,di quelle inflitte per tutti i reati oggetto delle sentenze precedenti a quelle di cuiai punti 17) e 18) del provvedimento di esecuzione del Procuratore Generalepresso la Corte di appello di Catania n. 496/2025 R.SIEP.Non poteva, perciò, essere richiesto il beneficio della detrazione con riguardoad un periodo di detenzione iniziato successivamente all’espiazione totale dellepene precedenti, quello cioè che aveva avuto inizio il 15/07/2022 con la suasottoposizione ad una nuova misura cautelare per fatti successivi, coninterruzione del precedente periodo di detenzione.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi violazione di legge ex art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 657, comma 4, 666,comma 2, cod. proc. pen. e 35-ter, comma 3, Ord. pen.Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del fatto che nelnuovo provvedimento del Procuratore Generale territoriale erano state rimesse inesecuzione tutte le precedenti condanne tanto che vi venivano computati tutti iperiodi di detenzione. Sicché ad oggi la pena sulla quale operare le detrazioninon avrebbe potuto dirsi scontata e l’istanza ex art. 30-ter Ord. pen. sarebberisultata ancora ammissibile.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2. E’ pacifico in giurisprudenza che «in materia di rimedi risarcitoriconseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti disoggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione –intervallati da periodi di libertà – relativi al medesimo titolo esecutivo, il terminesemestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter,comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamentodell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulladiscontinuità cronologica». (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Pirozzi,Rv. 287469 - 01).Va, però, precisato che «coloro che hanno terminato di espiare la penadetentiva in carcere o che hanno subito il pregiudizio in stato di custodiacautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamenteproporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto perottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivoinizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilitàdi richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante laprecedente carcerazione» (Sez. 1, n. 16915 del 21/12/2017, dep. 2018, Gerbino,Rv. 272830 – 01).In motivazione Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Rv. 287469 - 01,Pirozzi, precisa che la previsione del termine di sei mesi dalla conclusione delperiodo di detenzione «risponde all'esigenza di evitare che l'interessato ottengauna riduzione di pena imputabile al trattamento degradante vissuto nel corso diuna precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, inassenza, dunque, della correlazione che deve necessariamente esistere traesecuzione e titolo di riferimento; essa intende, al contempo, prevenire il rischiodi perniciose interferenze con la disciplina della fungibilità, che non ammettecrediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancoraposte in essere» (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01;Sez. 1, n. 16915 del 21/12/2017, dep. 2018, Gerbino, Rv. 272830, che sioccupa, pure, del caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione deltutto slegato dal primo).Sicché, quando è avvenuta l'espiazione della pena, con essa si determina,stante l'univoco tenore letterale della norma, la possibilità di chiedere il soloristoro nella forma monetaria.Di conseguenza, non è possibile ammettere, in mancanza di una specificadisposizione di segno opposto, che il successivo inizio di un nuovo periodo didetenzione, del tutto autonomo rispetto al primo, comporti la restituzionedell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoroper la precorsa carcerazione: la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersiostativa alla possibilità di ottenere una decurtazione da imputare alla nuova penaoggetto di espiazione e da correlare al pregiudizio patito durante la precedenteespiazione, allorquando sussista il presupposto della discontinuità fra le fasiesecutive.3. Poste queste premesse, pacifiche in giurisprudenza, occorre osservareche, nel caso in esame, la pena precedente inflitta, e oggetto di precedenteprovvedimento di cumulo, era stata espiata il 07/07/2022 e l’istanza è statapresentata il 27/01/2026, dopo la sottoposizione a detenzione per fattisuccessivi, accertati dopo la remissione in libertà.Il nuovo cumulo, al quale fa riferimento il ricorrente, fa solo riferimento allapena espiata e la nuova detenzione era iniziata il 15/07/2022 con lasottoposizione a misura cautelare in discontinuità con il precedente periodo didetenzione già concluso.Sicché la doglianza deve considerarsi manifestamente infondata.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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