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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 09690/2023

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a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-decisione della Corte di cassazione, Prima Sezione penale, del 28/09/2022, sul ricorso n. 4759/2022 Reg.

Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1UTVF3), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza-decisione pronunciata il 28 settembre 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 4759/2022 Reg. gen..

2. Il dispositivo della predetta sentenza-decisione contiene due meri errori materiali afferenti, rispéttivamente, all'omissione della parola «atti» ed all'individuazione nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, anziché nel Giudice di pace della stessa città, dell'ufficio giudiziario cui gli atti medesimi devono essere trasmessi.

3. In data 6 dicembre 2022 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione degli errori materiali incorsi nella redazione della sentenza-documento.

4. A tale correzione può procedersi ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e de plano, atteso il contenuto della rettifica.

Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza pubblica del 28.9.2022 in relazione al ricorso n. 4759/2022, nel senso che dopo le parole «dispone la trasmissione degli» vada inserita la parola «atti» e, dopo la seguente preposizione «al», vadano sostituite le parole «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano» con le parole «Giudice di pace di Milano».

Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-decisione della Corte di cassazione, Prima Sezione penale, del 28/09/2022, sul ricorso n. 4759/2022 Reg. Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1UTVF3), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza-decisione pronunciata il 28 settembre 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 4759/2022 Reg. gen.. 2. Il dispositivo della predetta sentenza-decisione contiene due meri errori materiali afferenti, rispéttivamente, all'omissione della parola «atti» ed all'individuazione nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, anziché nel Giudice di pace della stessa città, dell'ufficio giudiziario cui gli atti medesimi devono essere trasmessi. 3. In data 6 dicembre 2022 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione degli errori materiali incorsi nella redazione della sentenza-documento. 4. A tale correzione può procedersi ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e de plano, atteso il contenuto della rettifica. Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza pubblica del 28.9.2022 in relazione al ricorso n. 4759/2022, nel senso che dopo le parole «dispone la trasmissione degli» vada inserita la parola «atti» e, dopo la seguente preposizione «al», vadano sostituite le parole «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano» con le parole «Giudice di pace di Milano». Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così d
Sentenza Cassazione n. 09690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris