CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZZO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026CATERINA BONARRIGO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 679/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 1473/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16805/2023Numero di raccolta generale 8977/2026Data pubblicazione 09/04/20261. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiaratoche «[OSCURATO:PERSONA] ha prestato attività di lavorosubordinato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo dal28.01.2013 al 15.11.2015 con le mansioni diresponsabile/gerente del punto vendita Alcott sito nel CentroCommerciale [OSCURATO:PERSONA]», e, per l’effetto, ha riconosciuto «ildiritto all’inquadramento nel 1° livello del CCNL Commercio adecorrere dalla data di assunzione», con condanna della societàal pagamento, in favore della lavoratrice, della complessivasomma di € 28.262,95, a titolo di differenze retributive.Il Tribunale aveva anche respinto la domanda riconvenzionaledella società, condizionata al riconoscimento del superioreinquadramento rivendicato dalla dipendente.2. La Corte, in sintesi e per quanto ancora qui rilevi, hapreliminarmente disatteso il motivo di gravame della societàconcernente la mancata, tempestiva, produzione del CCNL conle relative declaratorie «perché la società non ha negatol’esistenza e l’applicabilità del CCNL che contiene la previsionedella declaratoria cui la ricorrente pretendeva di ricondurre ilproprio effettivo inquadramento […] sicché il Tribunale potevaacquisirlo attivando i poteri officiosi ex art 421 c.p.c.».3. La Corte ha anche confermato la decisione di prime cure nellaparte in cui ha «respinto la domanda riconvenzionalecondizionata della Società tesa ad escludere, ove riconosciutol’inquadramento al 1° o al 2° livello del c.c.n.l., il diritto aicompensi per le prestazioni straordinarie nonché, in difetto dellosvolgimento delle mansioni di cassiera, il diritto alla indennità dicassa».Numero registro generale 16805/2023Ha così argomentato: «Tuttavia, nel caso di specie, acclarato loN umero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni promiscueDa,t a pubblicazione 09/04/2026rimane pure accertato, sulla base dei documenti e delledeposizioni testimoniali valorizzati dal Tribunale – […]- che lamansione più significativa dal punto di vista qualitativo, ossiaquella del livello 1, non era svolta in maniera sporadica edoccasionale, essendo peraltro logicamente incompatibile con lanatura stessa della figura di “responsabile del punto vendita”(specialmente se, come nell’ipotesi in esame, ve ne sia solo uno)l’esercizio sporadico ed occasionale delle relative funzioni».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimata, che ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 414e 421 c.p.c. laddove la Corte ha ritenuto che la domanda voltaal riconoscimento dell’inquadramento professionale al superiore1° livello del c.c.n.l. non presupponesse l’indicazione, nel ricorsointroduttivo del procedimento di primo grado, della invocatadeclaratoria contrattuale e la produzione del c.c.n.l. stesso».Il motivo è infondato.Vero è che per il contratto collettivo, il quale costituisceespressione dell’autonomia privata ed introduce normecontrattuali di diritto comune, non trova applicazione il principiodella diretta conoscenza della legge da parte del giudice e deveessere prodotto in giudizio dalla parte che l’invoca, atteso cheNumero registro generale 16805/2023la disciplina posta dallo stesso rientra tra i fatti che la parte haN umero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026l’onere di allegare, con la conseguenza che dalla sua mancatDaat a pubblicazione 09/04/2026produzione deriva una pronuncia di rigetto nel merito e non giàdi mera inammissibilità del ricorso (sin da Cass. n. 6814/1987).Tuttavia, tale principio viene temperato in relazione alcomportamento della parte convenuta in giudizio, di modo chel’inosservanza dell’onere probatorio ex latere actoris puògiustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestatil'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non giàallorché la contestazione si limiti alla sua applicabilità alrapporto dedotto in giudizio; in tale ultima evenienza il giudice,in ragione del più generale contemperamento del principiodispositivo con quello della ricerca della verità materiale (Cass.,Sez. Un., n. 11353/2004), ha il potere-dovere di provvedereanche d'ufficio ex art. 421 c.p.c. all'acquisizione ed allavalutazione del contratto collettivo (Cass. n. 10628/1991; Cass.n. 9724/1994; più di recente v. Cass. n. 22907/2024), siamediante consulenza tecnica d’ufficio (Cass. n. 4714/2000;Cass. n. 3774/2004), ma anche onerando la parte ricorrentedella relativa produzione (Cass. n. 18584/2008; cfr., da ultimo,Cass. n. 6135/2024).Pertanto, la sentenza impugnata sul punto è conforme allagiurisprudenza di questa Corte, avendo ritenuto che il Tribunalepoteva acquisire il CCNL attivando i poteri officiosi ex art. 421c.p.c., in quanto «la società non ha negato l’esistenza el’applicabilità del CCNL che contiene la previsione delladeclaratoria», né tale asserzione risulta efficacementecontrastata limitandosi parte ricorrente ad una contrapposizionemeramente valutativa.2. Col secondo motivo si denuncia: «Nullità della sentenza, aisensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in quanto reca unaNumero registro generale 16805/2023motivazione solo apparente, ovvero perplessa edN umero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026obiettivamente incomprensibile, in merito al sesto motivo dDait a pubblicazione 09/04/2026appello della Società, volto a contestare la sentenza delTribunale laddove rigetta la domanda riconvenzionalecondizionata della Società stessa tesa ad escludere, overiconosciuto l’inquadramento al 1° o al 2° livello del c.c.n.l., ildiritto ai compensi per le prestazioni straordinarie nonché, indifetto dello svolgimento delle mansioni prevalenti di cassiera,il diritto alla indennità di cassa».La censura è fondata.Giova premettere che le Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito comel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile".Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; v. pure Cass., Sez.Un., n. 16599/2016).È stato più volte ribadito che la motivazione deve ritenersiapparente quando, pur se graficamente esistente, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentoNumero registro generale 16805/2023decisorio, così da non attingere la soglia del "minimoN umero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra Dleat a pubblicazione 09/04/2026altre, Cass. n. 13248/2020).In ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n.20921/2019); così come quando rechi argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 1986/2025), ovvero quando, carente del giudizio difatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale eastratta (Cass. n. 4166/2024).Nella specie, la domanda riconvenzionale respinta in primogrado ed oggetto di specifico motivo di appello della società erastata proposta «In via subordinata al riconoscimento del pretesoinquadramento al 1° ovvero al 2° livello», perché «per ladenegata ipotesi in cui la Corte ritenesse provato lo svolgimentodelle mansioni superiori e, quindi, confermasse il diritto dellaodierna appellata all’inquadramento superiore al 1° o anche al2° livello del c.c.n.l., l’appellata andrà ritenuta debitrice degliimporti percepiti a titolo di compenso per lavoro straordinario e,non avendo svolto mansioni di cassiera, a titolo di indennità dicassa».La Corte, avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di Capris.r.l., dopo aver riportato precedenti di legittimità in tema dimansioni promiscue, si pronuncia - con la motivazione riportatanello storico della lite - occupandosi della prevalenza qualiNtuamteirvo are gistro generale 16805/2023Numero sezionale 586/2026dei compiti di cui al superiore livello riconosciuto, ma nonN urmeenrod dei r accolta generale 8977/2026percepibile il percorso logico per il quale, pur attribuendo il ruoDloat a pubblicazione 09/04/2026direttivo, ha ritenuto comunque dovute le maggiorazioni che siassumono non dovute in relazione al 1° livello del CCNLCommercio.Ad avviso del Collegio, quindi, l’argomentazione con cui la Cortecalabrese ha respinto il motivo di gravame sulla questionerisulta affetta dal denunciato vizio radicale idoneo a determinarela nullità della sentenza sul punto perché in violazione del cd.«minimo costituzionale», non consentendo prima alle parti e poial giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo effettivosulla correttezza della decisione.3. L’accoglimento del secondo motivo assorbe, nell’ordine logicodelle questioni, il terzo con cui si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c., dell’art. 17 c.5 del D.lgs. n. 66/2003, dell’art. 134 del c.c.n.l. del 18.7.2008per i dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione eservizi e dell’art. 205 del c.c.n.l. stesso».4. Conclusivamente, respinto il primo motivo di ricorso, deveessere accolto il secondo, con assorbimento del terzo ecassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvio alla Corte indicata in dispositivo, che siuniformerà a quanto statuito, riesaminando il motivo digravame avente ad oggetto l’originaria domandariconvenzionale della società e regolando anche le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 16805/2023La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo eN umero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata iDnat a pubblicazione 09/04/2026relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 16805/2023Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8977/2026Data pubblicazione 09/04/2026