CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 14304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4444/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilia zi o ne digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CROTONE n. 500/2021 depositata il 25/5/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rifornito la sua auto -[OSCURATO:PERSONA] B - di carburante Tamoil il 3 dicembre 2013 al distributore di [OSCURATO:PERSONA] in Sersale (CZ), si era trovato in difficoltà per cui l’auto si era addirittura fermata; il giorno dopo veniva esaminata nell’officina della concessionaria Mercedes di [OSCURATO:PERSONA], che effettuava riparazione. Egli pertanto agiva davanti al Giudice di pace di Crotone nei confronti del Corea per ottenerne il risarcimento dei danni nella misura di euro 4880, attribuendo quanto avvenuto al tipo di carburante. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo e otteneva di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 719/2016, condannava il Corea a risarcire l’attore nella misura di euro 4.200,00,oltre a interessi e spese di lite, rigettando la domanda del convenuto nei confronti della Tamoil Italia e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano tutte le altre parti, Tamoil Italia proponendo anche appello incidentale relativo alle spese processuali. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 500/2021, disatteso l’appello incidentale, accoglieva quello principale, rigettando perciò la domanda risarcitoria del Riganello verso il Corea. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, sulla base di due motivi; degli intimati [OSCURATO:PERSONA], UnipolSai e Tamoil Italia solo quest’ultima si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo di accogliere il ricorso. Tamoil Italia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato che il Riganello, come pure eccepito dalla parte controricorrente, ha notificato il ricorso a ciascuna delle tre controparti in data 20 dicembre 2021. In applicazione dell’articolo 369, primo comma, c.p.c., avrebbe pertanto dovuto, pena improcedibilità, depositarlo nella cancelleria di questa Suprema Corte entro venti giorni da tale data. Tuttavia, il deposito è avvenuto il 15febbraio 2022 ( a mezzo posta, con iscrizione in data 22 febbraio 2022), e dunque tardivamente. 2. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile, e ciò assorbe ogni altro profilo. Il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 1100, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a no