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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 24942/2025

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2374/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C. - S.A.S., elettivamente domiciliatain P almi (RC), [OSCURATO:PERSONA] , al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e , per essa , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, Via della Camilluccia n. 19 - intimata – avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 695/2024depositata il 14/10/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, inoltre, che va dichiarata l'inammissibilità della costituzione diMaior [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da considerarsi, quindi, solo intimata), perché effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella dichiarazione di costituirsi in giudizio «al solo fine di poter partecipare alla celebranda discussione orale».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 e 366 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006).

Va ricordato, invero, che alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data eventualmente fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011). ritenuto, dunque, che non deve provvedersi sulle spese processuali; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 9 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2374/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C. - S.A.S., elettivamente domiciliatain P almi (RC), [OSCURATO:PERSONA] , al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e , per essa , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, Via della Camilluccia n. 19 - intimata – avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 695/2024depositata il 14/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, inoltre, che va dichiarata l'inammissibilità della costituzione diMaior [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da considerarsi, quindi, solo intimata), perché effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella dichiarazione di costituirsi in giudizio «al solo fine di poter partecipare alla celebranda discussione orale». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 e 366 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Va ricordato, invero, che alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data eventualmente fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011). ritenuto, dunque, che non deve provvedersi sulle spese processuali; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 9 set
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