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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05689/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.11748/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso l a sentenza della Corte d’appello di Bari n. 78/2019 depositata il 14/01/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del28 febbraio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] mobili Rilevato che:

1. l a vicenda processuale desumibile dall ’ impugnata sentenza d’appello, per quanto qui rileva, può essere così riassunta: (a) il Tribunale di Bari (sez. dist.

Modugno), su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”) , con decreto ingiuntivo n. 25/2002 ordinò ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 39 .250,72 (pari a lire 76.000.000), oltre accessori, quale corrispettivo della vendita di beni mobili della società, indicati nella fattura n. 141/2001; (b) i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione e chiesero: (1) la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse dichiarato che essi nulla dovevano alla società ingiungente con la quale non era intercorso alcun rapporto obbligatorio ; (2) dichiararsi che i beni di cui alla fattura erano stati trasferiti ad essi opponenti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a parziale soddisfacimento del corrispettivo della cessione di quote societarie; (3) dichiarare che unici obbligati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, dichiarare questi ultimi obbligati a manlevare gli stessi opponenti da ogni pretesa della società ricorrente.

Dedussero che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata costituita con atto del 27/12/1990 tra i germani Vito e [OSCURATO:PERSONA] e le rispettive consorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, successivamente, gli opponenti avevano deciso di uscire dalla società, ragion per cui, una volta effettuata la stima dei beni aziendali, con scrittura privata del 07/11/2000 le parti avevano concluso un preliminare di cessione di quote rispettivamente dagli opponenti a favore degli altri due soci.

A parziale soddisfacimento del corrispettivo della cessione i due soci cessionari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si erano obbligati a trasferire ai due soci uscenti alcuni beni della società (un’autovettura, un trattore, un carrello elevatore, quattro silos in acciaio), del valore di lire

76.000.000. La cessione di quote era stata formalizzata con atto notarile del 16/01/2001, con contestuale consegna dei beni.

I soci cessionari, cui i cedenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano sollecitato l’emissione della fattura, inopinatamente e senza alcun preavviso, avevano fatto emettere una fattura alla società, così disconoscendo la reale natura parzialmente compensativa della cessione dei beni, già espressamente convenuta nella scrittura privata del 07/11/2000, e, quindi, sulla scorta di tale fallace documento, era stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio.

Gli opponenti produssero sia l’atto pubblico di cessione di quote, assumendone il carattere parzialmente simulato in ordine al reale valore delle partecipazioni trasferite e al corrispondente prezzo dovuto, sia la scrittura privata, in pari data (16/01/2001), recante la controdichiarazione di tutte le parti.

Costituendosi in giudizio, iterzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestarono l’opposizione e negarono l’esistenza di un accordo simulatorio sul prezzo di cessione delle quote,che sostennero essere esattamente quello indicato nell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a lire 250.000.000, che trovava conferma in quattro assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] a favore dei cedenti.

Dello stesso tenorele difense dell’opposta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corso del giudizio gli opponenti esibirono e produssero la fotocopia di una pagina della scrittura privata del 07/11/2000, che riportava la disposizione sulle modalità e finalità della cessione, scrittura (chiarificatrice del vero contenuto dell’operazione di cessione) il cui testo integrale sostenevano di avere smarrito; (c) il Tribunale, istruita la causa con l’interrogatorio formale dei chiamati e con l’escussione di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 215/2011, rigettò l’opposizione e la domanda di manleva e confermò il decreto ingiuntivo; (d) proposta impugnazione dai soccombenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e anche nei confronti della Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicatain epigrafe, in accoglimento dell’appello, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2002 e ha dichiarato assorbita la domanda di manleva.

Il giudice d’appello ha così motivatola propria decisione: (i) è ammissibile il nuovo documento –l’integrale scrittura privata del 07/11/2000, debitamente sottoscritta da tutte le parti – prodott o dagli appellanti con l’atto d’appelloe contestato dagli appellati .

In base alla formulazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis ( cioè, quella anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012), l’ammissibilità del nuovo documento va valutata alla luce dei parametri della indispensabilità e della incolpevolezza della mancata produzione.

Sussiste tale ultimo aspetto in quanto gli appellanti, i quali in primo grado hanno prodotto una sola pagina della scrittura, non avrebbero dovuto né potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che un esemplare del documento era depositato presso il notaio Trona, dato che non avevano motivo di supporre tale circostanza essendosi recati nello studio del professionista soltanto in data 16/01/2001, quando venne sottoscritto l’atto di cessione delle quote e venne redatta la controdichiarazione attestante l’accordo simulatorio.

Il documento, inoltre,è indispensabile perché consente di chiarire i fatti di causa rispetto alle due diverse versioni delle parti e - ricordato che esso è espressamente richiamato nella scrittura privata del 16/01/2001 (redatta presso il notaio Trona, subito dopo l’atto di cessione di quote) che assurge a controdichiarazione – dissolve l’obiettiva incertezza circa gli effettivi accordi sottesi alla cessione delle quote societarie; (ii) ciò detto, sono fondati i tre motivi di appello: in primo luogo, ha errato il Tribunale nel riten ere pacifica la compravendita dei beni mobili tra la società e gli opponenti, sulla base della fattura n. 141/2001, trascurando che, a fronte della contestazione degli opponenti, la società non ha dedotto né allegato alcuna convenzione comprovante la vendita, con ciò contravvenendo ai princìpi sull’onere della prova, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la semplice fattura non è sufficiente adimostrare il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata dal creditore opposto, la cui prova è a carico di quest’ultimo.

La carenza probatoria non è colmata dall’atto notarile di cessione delle quote d el 16/01/2001, che non fa alcun cenno all’autonomo negozio relativo alla pretesa vendita dei quattro beni aziendali.

In secondo luogo, il Tribunale ha male interpretato la controdichiarazione del 16/01/2001 che, lungi dal confermare il coevo atto notarile, ne evidenzia il carattere simulato sia con riguardo al prezzo di cessione delle quote, che non è pari a lire 250.000.000 (effettivamente ricevuti dai cedenti), essendosi i cessionari coniugi Rutigliano-Bellino impegnati a versare l’ulteriore somma di lire 160.000.000, sia per l’inequivoco riferimento alla scrittura dissimulatoria, della quale le parti confermano il persistente rilievo e l’assorbenteefficacia, dichiarando: “nel ribadire che la nostra volontà vera resta, unica e sola, quella consacrata nella scrittura privata del 7.11.2000 con la quale abbiamo inteso regolare i rapporti intercorrenti tra noi e la suddetta società, espressamente dichiariamo che gli atti testé enunciati devono intendersi compiuti in parziale esecuzione di quanto convenuto con la menzionata scrittura privata per cui ribadiamo il nostro dovere di completare la esecuzione di tutte le obbligazioni assunte con la medesima scrittura”.

Sicché, già in base ai documenti acquisiti in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’opposizione per non essere provata la pretesa creditoria della società.

In terzo luogo, come sostengono gli appellanti, la sentenza impugnata è contraddittoria:sia perché, pur ritenendo necessaria una controdichiarazione ai fini della prova del carattere simulato del prezzo di cessione , non prende in considerazione la controdichiarazione del 16/01/2001, che recepisce integralmente la scrittura del 07/11/2000, che il giudicante poteva esaminare in relazione allo stralcio prodotto in primo grado; sia perché ha ritenuto irrilevantee inammissibile la prova testimoniale che, invece, anche in tema di negozio simulato, è ammissibile ove ricorrano le circostanze descritte dall’art. 2724, cod. civ. Ed il teste [OSCURATO:PERSONA], attendibile in quanto legale degli opponenti, il quale li ha assistiti nella trattativa e nella stesura degli atti contrattuali, ha integralmente confermato tutte le circostanze della complessa vicenda, inclusa, in particolare, l’effettiva natura della cessione dei beni fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] errore commesso dal Tribunale sta nel non avere pronunciato sulla rilevanza probatorio dello stralcio della scrittura privata dissimulatoria del 07/11/2000, richiamata espressamente dalla scrittura privata del 16/01/2001, e perfettamente coerente con le circostanze riferite dal teste Clarizia.

Ebbene, prosegue la sentenza, si tratta della sesta pagina della scrittura, che reca le sottoscrizioni apposte dai quattro soci (mai disconosciute) che, nella sua evidente incompletezza, afferma, tuttavia, che i quattro beni aziendali (autovettura, trattore, carrello e silos) del valore di lire 76.000.000, sono stati trasferiti in piena proprietà ai cessionari Rutigliano-Soranno, a deconto di un maggiore credito, come esplicitato dall’espressione “quanto a £ 76.000.000 mercé l’attribuzione”e, quindi, non in virtù di una compravendita, ma come quota parte di una maggiore e complessa obbligazione pecuniaria gravante sui cessionari, integrata dal versamento di lire 190.000.000, quale ulteriore parte del corrispettivo dell e quote acquistate.

L’evidente fondatezza dei motivi a sostegno dell’opposizione a decreto ingiuntivo, conclude la Corte di Bari, è rafforzat a dalla scrittura privata del 07/11/2000, nella sua stesura integrale, che indica che il costo complessivo della cessione (determinato sulla base delle stime effettuate dai periti delle parti, allegate alla scrittura) era di lire 1.203.000.000 (ben superiore a quello di lire 250.000.00 0 fittiziamente dichiarato nel rogito), da corrispondere in parte in contante e in parte con l’attribuzione di beni immobili, quote di immobili, accolli di mutui, inclusa la somma di lire 76.000.000, da corrispondere mediante la cessione dei menzionati quattro beni aziendali;

2. il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso – “ V iolazione / falsa applicazione degli artt. 345, co.

III c.p.c.e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I, n. 3, c.p.c.” – censura la sentenza impugnata che , in applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ha ammesso la produzione in appello della scrittura privata del 07/11/2000, sul rilievo che tale documento fosse indispensabile ai fini della decisione e che l’omessa produzione della scrittura in primo grado, da parte degli opponenti, fosse incolpevole, sulla scorta di mere congetture e non in forza della prova, che spettava a questi ultimi , dell’impossibilità di produrre il documentoin sede di opposizione;

2. il secondo motivo – “Violazione / falsa applicazione degli artt.2469 e 2473 c.c., in relazione all’art. 360, co.

I, n. 3, c.p.c.” – censura il passo della sentenza impugnata (pagg. 18 e 19) in cui si afferma che «Nessuna compravendita […] giustifica e supporta l’emissione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultando la cessione solamente il parziale adempimento, per la quota di valore corrispondente, della controprestazione complessiva gravante sui cessionari, rimasti unici soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene che la Corte di Bari avrebbe confuso la diversa disciplina di due istituti: da un lato, il trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) nel quale il rapporto di scambio interviene tra due soggetti – cedente e cessionario – e soltanto in capo a quest’ultimo sorge l’obbligazione di pagare il corrispettivo, mentre la società rimane estranea alla compravendita; dall’altro lato , il recesso del socio (art. 2473, cod. civ.), nel quale la società a responsabilità limitata è il soggetto obbligato a pagare il corrispettivo della quota societaria al socio che esercita il recesso.

L’errore di diritto commesso dal giudice d’appello sarebbe desumibile dalla circostanza, pacifica, secondo cui l’oggetto del processo riguardava la cessione delle partecipazioni tra le due coppie di coniugi e non il recesso dalla società da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

3. il terzo motivo – “ Omessa motivazione su fatti decisivi della controversia ex art. 360, I co., n. 5, c.p.c. e v iolazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I, n. 3, c.p.c.” – censura la sentenza impugnatache, sul presupposto che la cessione dei beni di proprietà esclusiva della società sia il corrispettivo della cessione delle quote societarie intercorsa tra i soci, non spiega per quale ragione debba essere la società a rispondere, direttamente e/o in solido, delle obbligazioni assunte dai soci e neppure indica il titolo di tale asserita responsabilità.

Sotto altro profilo, la parte ascrive alla Corte di Bari di non avere motivato sulla dedotta inopponibilità al Fallimento della scrittura privata del 07/11/2000, priva di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il che, conclude la Curatela, integra anche la violazione dell’art. 2704, cod. civ.;

4. i tre motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili;

4.1. è il caso di richiamare il consueto indirizzo di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01), secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

Nella specie, con il primo motivo, il Fallimento lamenta l’errore di diritto processuale addebitabile alla Corte d’appello per avere acquisito, in forma integrale, la scrittura privata del 07/11/2000, che per il giudice d’appello ha rafforzato il già evidente quadro probatorio, circa la veridicità della versione dei fatti offerta da gli oppo nenti , ma omette di impugnare le altre concorrenti rationes decidendi della sentenza in esame.

A cominciare dal dirimente enunciato della Corte d’appello secondo cui, in applicazione delle regole sull’ onere della prova, incombeva sull’attrice sostanziale – la società opposta – fornire la prova (che non è stata data) che la pretesa del pagamento del prezzo dei beni aziendaliera fondata su un contratto di compravendita.

La stessa parte ha inoltre omesso di impugnare l’autonoma ratio decidendisecondo cui esisteva un principio di prova scritta, la pagina della detta scrittura del 07/11/2000, prodotta dagli opponenti in primo grado, che rendeva ammissibile e rilevante la prova per testi, che inizialmente il Tribunale aveva ammesso ed espletato salvo poi dichiararla irrilevante e inammissibile, il cui contenuto (deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) confermava in toto la versione dei fatti proposta dagli opponenti.

In altri termini, la lamentata assenza delle condizioni per l’acquisizione nel formato integrale della “scrittura dissimulatoria” del 07/11/2000, è priva di decisività rispetto all’ampio sviluppo motivazionale, fondato su plurime rationes decidendi, che ha indotto la Corte d’appello a ribaltare le sorti del giudizio.

Questa considerazione vale anche con riferimento all’asserita inopponibilità alla Curatela ex art. 2704, cod. civ., della scrittura del 07/11/2000, perché priva di data certa, che costituisce la telegrafica seconda censura del terzo motivo di ricorso;

4.2. il secondo motivo è inammissibile (anche) perché non coglie la ratio decidendidella sentenza.

Al contrario di quanto prospetta la ricorrente, la Corte di Bari non ha confuso i due diversi istituti, in tema di società a responsabilità limitata, del trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) e del recesso del socio (art. 2473, cod. civ.): il recesso del socio non è affattopreso in considerazione nel giudizio di merito.

La Corte d’appello nega che il Fallimento abbia provato l’esistenza di una compravendita tra la società e i soci uscenti e spiega che, alla luce delle risultanze probatorie, il trasferimento dei beni aziendali aveva la propria giustificazione causale nel pagamento di una parte del corrispettivo del trasferimento delle partecipazioni dovuto dai soci cessionari (i coniugi Rutigliano-Bellino) ai soci cedenti (i coniugi Rutigliano-Soranno);

4.3. la prima censura del terzo motivo (omessa motivazione, ai sensi del n. 5, dell’articolo 360) è inammissibile per una specifica ragione.

La critica si appunta contro l’”omessa motivazione” della sentenza d’appello.

La doglianza è estranea al perimetro del vizio prospettato.

Infatti, a partire da Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione);

5. in conclusione, il ricorso è inammissibile;6. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive;

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.11748/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso l a sentenza della Corte d’appello di Bari n. 78/2019 depositata il 14/01/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del28 febbraio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] mobili Rilevato che: 1. l a vicenda processuale desumibile dall ’ impugnata sentenza d’appello, per quanto qui rileva, può essere così riassunta: (a) il Tribunale di Bari (sez. dist. Modugno), su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”) , con decreto ingiuntivo n. 25/2002 ordinò ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 39 .250,72 (pari a lire 76.000.000), oltre accessori, quale corrispettivo della vendita di beni mobili della società, indicati nella fattura n. 141/2001; (b) i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione e chiesero: (1) la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse dichiarato che essi nulla dovevano alla società ingiungente con la quale non era intercorso alcun rapporto obbligatorio ; (2) dichiararsi che i beni di cui alla fattura erano stati trasferiti ad essi opponenti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a parziale soddisfacimento del corrispettivo della cessione di quote societarie; (3) dichiarare che unici obbligati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, dichiarare questi ultimi obbligati a manlevare gli stessi opponenti da ogni pretesa della società ricorrente. Dedussero che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata costituita con atto del 27/12/1990 tra i germani Vito e [OSCURATO:PERSONA] e le rispettive consorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, successivamente, gli opponenti avevano deciso di uscire dalla società, ragion per cui, una volta effettuata la stima dei beni aziendali, con scrittura privata del 07/11/2000 le parti avevano concluso un preliminare di cessione di quote rispettivamente dagli opponenti a favore degli altri due soci. A parziale soddisfacimento del corrispettivo della cessione i due soci cessionari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si erano obbligati a trasferire ai due soci uscenti alcuni beni della società (un’autovettura, un trattore, un carrello elevatore, quattro silos in acciaio), del valore di lire 76.000.000. La cessione di quote era stata formalizzata con atto notarile del 16/01/2001, con contestuale consegna dei beni. I soci cessionari, cui i cedenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano sollecitato l’emissione della fattura, inopinatamente e senza alcun preavviso, avevano fatto emettere una fattura alla società, così disconoscendo la reale natura parzialmente compensativa della cessione dei beni, già espressamente convenuta nella scrittura privata del 07/11/2000, e, quindi, sulla scorta di tale fallace documento, era stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio. Gli opponenti produssero sia l’atto pubblico di cessione di quote, assumendone il carattere parzialmente simulato in ordine al reale valore delle partecipazioni trasferite e al corrispondente prezzo dovuto, sia la scrittura privata, in pari data (16/01/2001), recante la controdichiarazione di tutte le parti. Costituendosi in giudizio, iterzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestarono l’opposizione e negarono l’esistenza di un accordo simulatorio sul prezzo di cessione delle quote,che sostennero essere esattamente quello indicato nell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a lire 250.000.000, che trovava conferma in quattro assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] a favore dei cedenti. Dello stesso tenorele difense dell’opposta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corso del giudizio gli opponenti esibirono e produssero la fotocopia di una pagina della scrittura privata del 07/11/2000, che riportava la disposizione sulle modalità e finalità della cessione, scrittura (chiarificatrice del vero contenuto dell’operazione di cessione) il cui testo integrale sostenevano di avere smarrito; (c) il Tribunale, istruita la causa con l’interrogatorio formale dei chiamati e con l’escussione di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 215/2011, rigettò l’opposizione e la domanda di manleva e confermò il decreto ingiuntivo; (d) proposta impugnazione dai soccombenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e anche nei confronti della Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicatain epigrafe, in accoglimento dell’appello, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2002 e ha dichiarato assorbita la domanda di manleva. Il giudice d’appello ha così motivatola propria decisione: (i) è ammissibile il nuovo documento –l’integrale scrittura privata del 07/11/2000, debitamente sottoscritta da tutte le parti – prodott o dagli appellanti con l’atto d’appelloe contestato dagli appellati . In base alla formulazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis ( cioè, quella anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012), l’ammissibilità del nuovo documento va valutata alla luce dei parametri della indispensabilità e della incolpevolezza della mancata produzione. Sussiste tale ultimo aspetto in quanto gli appellanti, i quali in primo grado hanno prodotto una sola pagina della scrittura, non avrebbero dovuto né potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che un esemplare del documento era depositato presso il notaio Trona, dato che non avevano motivo di supporre tale circostanza essendosi recati nello studio del professionista soltanto in data 16/01/2001, quando venne sottoscritto l’atto di cessione delle quote e venne redatta la controdichiarazione attestante l’accordo simulatorio. Il documento, inoltre,è indispensabile perché consente di chiarire i fatti di causa rispetto alle due diverse versioni delle parti e - ricordato che esso è espressamente richiamato nella scrittura privata del 16/01/2001 (redatta presso il notaio Trona, subito dopo l’atto di cessione di quote) che assurge a controdichiarazione – dissolve l’obiettiva incertezza circa gli effettivi accordi sottesi alla cessione delle quote societarie; (ii) ciò detto, sono fondati i tre motivi di appello: in primo luogo, ha errato il Tribunale nel riten ere pacifica la compravendita dei beni mobili tra la società e gli opponenti, sulla base della fattura n. 141/2001, trascurando che, a fronte della contestazione degli opponenti, la società non ha dedotto né allegato alcuna convenzione comprovante la vendita, con ciò contravvenendo ai princìpi sull’onere della prova, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la semplice fattura non è sufficiente adimostrare il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata dal creditore opposto, la cui prova è a carico di quest’ultimo. La carenza probatoria non è colmata dall’atto notarile di cessione delle quote d el 16/01/2001, che non fa alcun cenno all’autonomo negozio relativo alla pretesa vendita dei quattro beni aziendali. In secondo luogo, il Tribunale ha male interpretato la controdichiarazione del 16/01/2001 che, lungi dal confermare il coevo atto notarile, ne evidenzia il carattere simulato sia con riguardo al prezzo di cessione delle quote, che non è pari a lire 250.000.000 (effettivamente ricevuti dai cedenti), essendosi i cessionari coniugi Rutigliano-Bellino impegnati a versare l’ulteriore somma di lire 160.000.000, sia per l’inequivoco riferimento alla scrittura dissimulatoria, della quale le parti confermano il persistente rilievo e l’assorbenteefficacia, dichiarando: “nel ribadire che la nostra volontà vera resta, unica e sola, quella consacrata nella scrittura privata del 7.11.2000 con la quale abbiamo inteso regolare i rapporti intercorrenti tra noi e la suddetta società, espressamente dichiariamo che gli atti testé enunciati devono intendersi compiuti in parziale esecuzione di quanto convenuto con la menzionata scrittura privata per cui ribadiamo il nostro dovere di completare la esecuzione di tutte le obbligazioni assunte con la medesima scrittura”. Sicché, già in base ai documenti acquisiti in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’opposizione per non essere provata la pretesa creditoria della società. In terzo luogo, come sostengono gli appellanti, la sentenza impugnata è contraddittoria:sia perché, pur ritenendo necessaria una controdichiarazione ai fini della prova del carattere simulato del prezzo di cessione , non prende in considerazione la controdichiarazione del 16/01/2001, che recepisce integralmente la scrittura del 07/11/2000, che il giudicante poteva esaminare in relazione allo stralcio prodotto in primo grado; sia perché ha ritenuto irrilevantee inammissibile la prova testimoniale che, invece, anche in tema di negozio simulato, è ammissibile ove ricorrano le circostanze descritte dall’art. 2724, cod. civ. Ed il teste [OSCURATO:PERSONA], attendibile in quanto legale degli opponenti, il quale li ha assistiti nella trattativa e nella stesura degli atti contrattuali, ha integralmente confermato tutte le circostanze della complessa vicenda, inclusa, in particolare, l’effettiva natura della cessione dei beni fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] errore commesso dal Tribunale sta nel non avere pronunciato sulla rilevanza probatorio dello stralcio della scrittura privata dissimulatoria del 07/11/2000, richiamata espressamente dalla scrittura privata del 16/01/2001, e perfettamente coerente con le circostanze riferite dal teste Clarizia. Ebbene, prosegue la sentenza, si tratta della sesta pagina della scrittura, che reca le sottoscrizioni apposte dai quattro soci (mai disconosciute) che, nella sua evidente incompletezza, afferma, tuttavia, che i quattro beni aziendali (autovettura, trattore, carrello e silos) del valore di lire 76.000.000, sono stati trasferiti in piena proprietà ai cessionari Rutigliano-Soranno, a deconto di un maggiore credito, come esplicitato dall’espressione “quanto a £ 76.000.000 mercé l’attribuzione”e, quindi, non in virtù di una compravendita, ma come quota parte di una maggiore e complessa obbligazione pecuniaria gravante sui cessionari, integrata dal versamento di lire 190.000.000, quale ulteriore parte del corrispettivo dell e quote acquistate. L’evidente fondatezza dei motivi a sostegno dell’opposizione a decreto ingiuntivo, conclude la Corte di Bari, è rafforzat a dalla scrittura privata del 07/11/2000, nella sua stesura integrale, che indica che il costo complessivo della cessione (determinato sulla base delle stime effettuate dai periti delle parti, allegate alla scrittura) era di lire 1.203.000.000 (ben superiore a quello di lire 250.000.00 0 fittiziamente dichiarato nel rogito), da corrispondere in parte in contante e in parte con l’attribuzione di beni immobili, quote di immobili, accolli di mutui, inclusa la somma di lire 76.000.000, da corrispondere mediante la cessione dei menzionati quattro beni aziendali; 2. il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso – “ V iolazione / falsa applicazione degli artt. 345, co. III c.p.c.e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.” – censura la sentenza impugnata che , in applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ha ammesso la produzione in appello della scrittura privata del 07/11/2000, sul rilievo che tale documento fosse indispensabile ai fini della decisione e che l’omessa produzione della scrittura in primo grado, da parte degli opponenti, fosse incolpevole, sulla scorta di mere congetture e non in forza della prova, che spettava a questi ultimi , dell’impossibilità di produrre il documentoin sede di opposizione; 2. il secondo motivo – “Violazione / falsa applicazione degli artt.2469 e 2473 c.c., in relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.” – censura il passo della sentenza impugnata (pagg. 18 e 19) in cui si afferma che «Nessuna compravendita […] giustifica e supporta l’emissione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultando la cessione solamente il parziale adempimento, per la quota di valore corrispondente, della controprestazione complessiva gravante sui cessionari, rimasti unici soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene che la Corte di Bari avrebbe confuso la diversa disciplina di due istituti: da un lato, il trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) nel quale il rapporto di scambio interviene tra due soggetti – cedente e cessionario – e soltanto in capo a quest’ultimo sorge l’obbligazione di pagare il corrispettivo, mentre la società rimane estranea alla compravendita; dall’altro lato , il recesso del socio (art. 2473, cod. civ.), nel quale la società a responsabilità limitata è il soggetto obbligato a pagare il corrispettivo della quota societaria al socio che esercita il recesso. L’errore di diritto commesso dal giudice d’appello sarebbe desumibile dalla circostanza, pacifica, secondo cui l’oggetto del processo riguardava la cessione delle partecipazioni tra le due coppie di coniugi e non il recesso dalla società da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. il terzo motivo – “ Omessa motivazione su fatti decisivi della controversia ex art. 360, I co., n. 5, c.p.c. e v iolazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.” – censura la sentenza impugnatache, sul presupposto che la cessione dei beni di proprietà esclusiva della società sia il corrispettivo della cessione delle quote societarie intercorsa tra i soci, non spiega per quale ragione debba essere la società a rispondere, direttamente e/o in solido, delle obbligazioni assunte dai soci e neppure indica il titolo di tale asserita responsabilità. Sotto altro profilo, la parte ascrive alla Corte di Bari di non avere motivato sulla dedotta inopponibilità al Fallimento della scrittura privata del 07/11/2000, priva di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il che, conclude la Curatela, integra anche la violazione dell’art. 2704, cod. civ.; 4. i tre motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili; 4.1. è il caso di richiamare il consueto indirizzo di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01), secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. Nella specie, con il primo motivo, il Fallimento lamenta l’errore di diritto processuale addebitabile alla Corte d’appello per avere acquisito, in forma integrale, la scrittura privata del 07/11/2000, che per il giudice d’appello ha rafforzato il già evidente quadro probatorio, circa la veridicità della versione dei fatti offerta da gli oppo nenti , ma omette di impugnare le altre concorrenti rationes decidendi della sentenza in esame. A cominciare dal dirimente enunciato della Corte d’appello secondo cui, in applicazione delle regole sull’ onere della prova, incombeva sull’attrice sostanziale – la società opposta – fornire la prova (che non è stata data) che la pretesa del pagamento del prezzo dei beni aziendaliera fondata su un contratto di compravendita. La stessa parte ha inoltre omesso di impugnare l’autonoma ratio decidendisecondo cui esisteva un principio di prova scritta, la pagina della detta scrittura del 07/11/2000, prodotta dagli opponenti in primo grado, che rendeva ammissibile e rilevante la prova per testi, che inizialmente il Tribunale aveva ammesso ed espletato salvo poi dichiararla irrilevante e inammissibile, il cui contenuto (deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) confermava in toto la versione dei fatti proposta dagli opponenti. In altri termini, la lamentata assenza delle condizioni per l’acquisizione nel formato integrale della “scrittura dissimulatoria” del 07/11/2000, è priva di decisività rispetto all’ampio sviluppo motivazionale, fondato su plurime rationes decidendi, che ha indotto la Corte d’appello a ribaltare le sorti del giudizio. Questa considerazione vale anche con riferimento all’asserita inopponibilità alla Curatela ex art. 2704, cod. civ., della scrittura del 07/11/2000, perché priva di data certa, che costituisce la telegrafica seconda censura del terzo motivo di ricorso; 4.2. il secondo motivo è inammissibile (anche) perché non coglie la ratio decidendidella sentenza. Al contrario di quanto prospetta la ricorrente, la Corte di Bari non ha confuso i due diversi istituti, in tema di società a responsabilità limitata, del trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) e del recesso del socio (art. 2473, cod. civ.): il recesso del socio non è affattopreso in considerazione nel giudizio di merito. La Corte d’appello nega che il Fallimento abbia provato l’esistenza di una compravendita tra la società e i soci uscenti e spiega che, alla luce delle risultanze probatorie, il trasferimento dei beni aziendali aveva la propria giustificazione causale nel pagamento di una parte del corrispettivo del trasferimento delle partecipazioni dovuto dai soci cessionari (i coniugi Rutigliano-Bellino) ai soci cedenti (i coniugi Rutigliano-Soranno); 4.3. la prima censura del terzo motivo (omessa motivazione, ai sensi del n. 5, dell’articolo 360) è inammissibile per una specifica ragione. La critica si appunta contro l’”omessa motivazione” della sentenza d’appello. La doglianza è estranea al perimetro del vizio prospettato. Infatti, a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 5. in conclusione, il ricorso è inammissibile;6. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei pres
Decreto Cassazione n. 05689/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris