CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 28633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza del 9 novembre 2023, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, avanzata ai sensi degli artt. 667 e 676, comma 4, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento, in data 7 febbraio 2023, che aveva ritenuto infondata la richiesta di revoca della confisca del lido "Cala junco", costituente ramo di azienda dell'attività commerciale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" disposta, ai sensi dell'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, con la sentenza di n condanna pronunciata nei confronti del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di intestazione fittizia di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] esponente dell'omonima consorteria nnafiosa, operante in Sinopoli. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo con cui lamenta mancanza assoluta di motivazione. La Corte distrettuale, anziché imperniare il percorso giustificativo della decisione sull'assenza di buona fede ed estraneità al reato per il quale è intervenuta la condanna, avrebbe dovuto dare applicazione al principio enunciato dalle sentenze della Corte di cassazione che hanno definito il giudizio di cognizione a carico del coniuge e quello di applicazione della misura di prevenzione. Entrambe le pronunce hanno affermato che l'odierna ricorrente aveva diritto a far valere le sue ragioni dinanzi al giudice dell'esecuzione nella qualità di persona estranea al reato non coinvolta nell'attività illecita ascritta perché mera proprietaria del lido di fatto gestito dal coniuge e dal correo [OSCURATO:PERSONA]. Ponendosi in quest'ottica corretta, la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad individuare la porzione d bene, da ritenersi lecita, cui aveva pacificamente diritto alla restituzione. Evidenzia, ancora, [OSCURATO:PERSONA] che da nessun atto processuale si evince la natura simulata del contratto di connpravendita con cui la suocera le ha trasferito la proprietà del lido ed il coinvolgimento del nnarito e di [OSCURATO:PERSONA] in tale operazione. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, è, eAlL invece, credibile che la suocera si determinata a vendere il bene alla nuora a causa dell'età avanzata. Risulta, invece, ampiamente giustificata la provenienza lecita del capitale impiegato prima dalla suocera e poi dalla Drgova per l'acquisto del lido. D'altra parte, Alvaro, all'epoca della costituzione del lido era detenuto e non avrebbe potuto apportare capitali utili per consentire alla nnadre di [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il lido. Solo in un secondo momento, non esattannente individuato, Alvaro è divenuto socio occulto di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia non era proprietario del lido, ma semplice dipendente dell'azienda sicché l'intestazione fittizia non riguardava la proprietà nna la gestione del cespite confiscato In definitiva difettano i presupposti per disporre la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha né concorso alla comnnissione del reato di intestazione fittizia perché è divenuta proprietaria del bene confiscato quando già Alvaro era socio occulto del marito, né ha agito in mala fede, non avendo avuto conoscenza della quota di proprietà di Alvaro e, in ogni caso, non ha tratto alcun vantaggio dall'attività illecita posta a fondamento della nnisura ablativa.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato e, pertanto deve essere, rigettato 1. L'istituto della confisca cd. allargata (o «estesa»), originariamente previsto dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e ora disciplinato dall'art. 240-bis cod. pen., si caratterizza per l'obbligatoria ablazione, in caso di condanna per taluno dei reati ivi previsti - tra i quali quello di intestazione fittizia previsto originariamente dall'art. 122-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 ed attualmente dall'art. 512-bis cod. pen. - «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Tale tipologia di confisca, dunque, richiede un presupposto soggettivo, consistente nella commissione, da parte del destinatario del provvedimento reale, di una delle fattispecie di reato espressamente previste dalla menzionata disposizione, accertata con sentenza di condanna ovvero oggetto di pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen.; e uno oggettivo, consistente, da un lato, nella disponibilità, diretta o indiretta, di determinati beni da parte del condannato (v. Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Malgeri, Rv. 252808, secondo cui possono essere sottoposti a confisca sia i beni acquistati dall'interessato ma fittiziamente intestati a un terzo, sia i beni che l'interessato ha fiduciariamente intestato al terzo ad ogni effetto di legge) e, dall'altro lato, la sproporzione tra il valore di essi e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta e, al contempo, il fatto che il condannato non sia in grado di fornire una giustificazione plausibile della lecita provenienza dei beni de quibus ovvero dei mezzi impiegati per il loro acquisto. In base alla disciplina qui applicabile ratione temporis, nel caso di confisca disposta, con sentenza irrevocabile, ex art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, su beni di soggetti che non hanno partecipato al procedimento di cognizione, gli stessi, non avendo rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio e assumendo, pertanto, la qualità di «terzi», sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163); e il giudice, di fronte alla prospettazione dell'interessato, è tenuto a spiegare le ragioni per cui sia configurabile una interposizione fittizia, adducendo non soltanto circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino per gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406; Sez. 5, n. 13084 del 6/3/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognanniglio, Rv. 253957;). Ma ciò non è, comunque, sufficiente, essendo necessario che il terzo sia «persona estranea al reato», ovvero che non abbia partecipato alla sua commissione e non ne abbia ricavato vantaggi o utilità, e sia in buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato (Sez. 5, n. 7979 del 26/10/2015, dep. 2016, Manzo, Rv. 267623), ben potendo essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione all'esito del quale è stata disposta la confisca «estesa», di fronte ai quali, dunque, i terzi rimasti estranei al suddetto giudizio, sono chiamati a fornire prove valide e conducenti in proprio favore (Sez. 1, n. 30319 del 5/6/2013, Agenzia A.N.A.D., Rv. 256214; Sez. 1, n. 22860 del 3/5/2011, Puddu, Rv. 250444). Nell'ambito di tale valutazione probatoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato a un terzo, la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione, da parte del dante causa, di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa, l'oggetto dell'atto dispositivo (Sez. 2, n. 15829 del 25/2/2014, Podesta', Rv. 259538). Qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ricorra a una allegazione probatoria coinvolgente altre persone, assumendo ad esempio di aver ricevuto una donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale deve estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della sostenibilità dell'esborso effettuato (Sez. 1, n. 41100 del 16/4/2014, Persichella, Rv. 260528). 2. In applicazione dei rammentati principi la Corte di appello ha respinto l'opposizione dell'odierna ricorrente evidenziando:- che la confisca era stata disposta con sentenza irrevocabile di condanna di [OSCURATO:PERSONA], marito della Drgova, ritenuto colpevole del reato spia di intestazione fittizia; - che il bene confiscato, il lido Calajunco, per quanto formalmente di proprietà prima dea madre poicitIla moglie, odierna ricorrente, era nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, tuttavia, nel periodo compreso tra il giugno 2006 e l'ottobre 2009, ne era rimasto, grazie al mantenimento dell'intestazione formale in capo a terzi, un titolare occulto al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali; - che [OSCURATO:PERSONA] non era né persona estranea al reato né in buona fede ed aveva tratto profitto dall'attività illecita accertata in sede di cognizione e ciò perché aveva acquistato il lido dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], peraltro con risorse di cui non ha giustificato la provenienza, quando già Alvaro era pienamente coinvolto nella gestione del lido insieme con il marito ed era palese la natura elusiva dell'operazione concordata tra i gestori di fatto. 3. Le critiche sollevate daVicorrente non colgono nel segno. ''?.--- La Corte di appello ha correttamente scrutinato nel merito i presupposti giustificativi della revoca della confisca in favore del terzo che non ha partecipato al processo di cognizione. Né diversa soluzione era imposta dalle sentenze di legittimità, richiamate nel ricorso, che hanno definito il processo di cognizione e quello finalizzato ad applicare la confisca di prevenzione nei confronti del coniuge dell'odierna ricorrente nonché autore del reato spia. Entrambe le pronunce si sono limitate a riaffermare il principio indiscusso in forza del quale il terzo estraeo al reato può opporsi in sede esecutiva al provvedimento ablatorio potendo ottenersi, anche pro quota, la restituzione sempreché sussistano i presupposti ricordati nel precedente paragrafo. Ponendosi in questa giusta prospettiva, la Corte reggina ha verificato se la ricorrente fosse titolare apparente o reale del diritto di proprietà, fosse estranea al reato spia o e fosse in buona o in mala fede, pervenendo alla conclusione, nient'affatto illogica, ma al contrario plausibile e perfettamente aderente alle evidenze probatorie che la Drgova non aveva la disponibilità effettiva del bene. Il lido, infatti, era gestito in assoluta autonomia da suo marito e dal soggetto favorito dall'attività delittuosa di intestazione fittizia; ma ne era soltanto titolare formale o meglio apparente, posto che ne aveva acquistato la proprietà dalla suocera con ' fondi di cui non aveva giustificato la lecita provenienza proprio quando era in stato di avanzata esecuzione la consumazione da parte del coniuge del reato spia di cui . non poteva che esser a piena conoscenza, oltre che indiretta beneficiaria, in ragione non solo dei rapporti di coniugio ma anche della collaborazione attivamente prestata per conseguire l'obbiettivo illecito in favore di Alvaro, acconsentendo alla intestazione a suo nome. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.