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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03460/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25411-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. MARLIANO 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione della somma di euro 28.818,55 a titolo di indebito per indennità di disoccupazione corrisposta in relazione al periodo 1.1.2004 (per evidente refuso, riportato in sentenza “1.1.2016”) al 31.12.2010;

2. la Corte di merito, in base alle risultanze di causa, ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l’appellante e la [OSCURATO:SOCIETA], presupposto della controversa indennità;

3. ha chiesto la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi;

4. ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA], con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;

6. parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 del d. lgs. nr. 124 del 2004, dell’art 116 cod.proc.civ., degli artt. 2094, 2697, 2717, 2700 cod.civ.

Per la ricorrente, i giudici avrebbero errato nella valutazione delle prove documentali ed avrebbero negato l'ammissione delle prove orali articolate.

La ricorrente deduce, altresì, che il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese in occasione dell’ispezione non sarebbero stati comunicati alla parte, nè mai Ric. 2020 n. 25411 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 richiamati nelle lettere di richiesta di rimborso delle somme; inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe emesso un provvedimento formale di disconoscimento del rapporto di lavoro, limitandosi alla redazione del solo verbale ispettivo;

8. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr 5 cod.proc.civ.- è dedotta l’erronea, contraddittoria e contrastante motivazione.

La ricorrente ripropone i rilievi di cui al precedente motivo sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione;

9. i due motivi, per la stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente e respinti;

10. i rilievi, sui quali la ricorrente insiste ancora nelle note depositate ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. e relativi alla incompleta sequenza procedimentale, adottata in sede amministrativa, impongono di premettere, ad ogni altro profilo, la considerazione che il giudizio volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale, negata in sede amministrativa (come nella specie a seguito di controlli ispettivi, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza corrisposte dall’[OSCURATO:PERSONA]), non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento (e/o del procedimento) amministrativo ma riguarda il diritto dell’istante ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.

Il giudice è, dunque, chiamato ad accertare (solo) se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge (in argomento, ex plurimis, Cass. nr. 3688 del 2015);

11. dinanzi al giudice ordinario, la parte «non può […] fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione» (tra le altre, v., in motiv., Cass. nr. 31954 del 2019).

Il ricorrente deve, piuttosto, allegare e provare i fatti costitutivi dell’obbligazione pretesa o, diversamente detto, i requisiti costitutivi del suo diritto; Ric. 2020 n. 25411 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022

12. ciò posto, per il resto, le censure, sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, investono l’apprezzamento delle fonti di prova, resa dalla Corte di appello.

I vizi sono, infatti, argomentati attraverso l'imputazione alla Corte territoriale di non aver adeguatamente valutato le prove raccolte; in tal modo, parte ricorrente omette di considerare, da un lato, che «l’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito» (tra le tante, Cass. nr. 26110 del 2015) sindacabile nei limiti di cui all’art. 360 nr. 5, cod.proc.civ. tempo per tempo vigente e, dall’altro, che «spetta, in via esclusiva, (al giudice di merito) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (tra le moltissime, Cass. nr.19547 e nr. 29404 del 2017).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato e ritenuto significative le emergenze del verbale di accertamento [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese, in occasione dell’accesso ispettivo, sia dall’appellante sia dal coniuge; ha chiarito, al contempo, le ragioni per cui non erano ammissibili le prove testimoniali articolate dalla difesa dell’appellante.

Si è in presenza di un tipico giudizio di merito, non ritualmente censurato in questa sede;

13. con il terzo ed il quarto motivo è dedotta la violazione della legge nr. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3, e art. 4: gli atti con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la restituzione difetterebbero di motivazione, della indicazione della loro impugnabilità e dell’autorità alla quale ricorrere;

14. del pari infondati sono il terzo ed il quarto motivo;

15. la violazione di legge è prospettata attraverso il richiamo di una disciplina (la legge nr. 241 del 1990) che non ha alcuna Ric. 2020 n. 25411 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 rilevanza nell’odierno giudizio avente ad oggetto – come sopra già esposto - non l’atto (amministrativo) ma la tutela di una situazione di diritto soggettivo: nello specifico, quella al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro controverso;

16. la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito come le prescrizioni dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 non abbiano alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale ( Cass. nr. 31954 del 2019; Cass. nr. 20604 del 2014; Cass. nr. 9986 del 2009, Cass. nr. 2804 del 2003) che prescinde dal tenore dei provvedimenti di risposta emessi dall'ente assicurativo e nasce, ex lege, al verificarsi dei requisiti previsti;

17. in definitiva, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va respinto;

18. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25411 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 Ric. 2020 n. 25411 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25411-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. MARLIANO 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione della somma di euro 28.818,55 a titolo di indebito per indennità di disoccupazione corrisposta in relazione al periodo 1.1.2004 (per evidente refuso, riportato in sentenza “1.1.2016”) al 31.12.2010; 2. la Corte di merito, in base alle risultanze di causa, ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l’appellante e la [OSCURATO:SOCIETA], presupposto della controversa indennità; 3. ha chiesto la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; 4. ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA], con controricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.; 6. parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 del d. lgs. nr. 124 del 2004, dell’art 116 cod.proc.civ., degli artt. 2094, 2697, 2717, 2700 cod.civ. Per la ricorrente, i giudici avrebbero errato nella valutazione delle prove documentali ed avrebbero negato l'ammissione delle prove orali articolate. La ricorrente deduce, altresì, che il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese in occasione dell’ispezione non sarebbero stati comunicati alla parte, nè mai Ric. 2020 n. 25411 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 richiamati nelle lettere di richiesta di rimborso delle somme; inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe emesso un provvedimento formale di disconoscimento del rapporto di lavoro, limitandosi alla redazione del solo verbale ispettivo; 8. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr 5 cod.proc.civ.- è dedotta l’erronea, contraddittoria e contrastante motivazione. La ricorrente ripropone i rilievi di cui al precedente motivo sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione; 9. i due motivi, per la stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente e respinti; 10. i rilievi, sui quali la ricorrente insiste ancora nelle note depositate ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. e relativi alla incompleta sequenza procedimentale, adottata in sede amministrativa, impongono di premettere, ad ogni altro profilo, la considerazione che il giudizio volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale, negata in sede amministrativa (come nella specie a seguito di controlli ispettivi, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza corrisposte dall’[OSCURATO:PERSONA]), non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento (e/o del procedimento) amministrativo ma riguarda il diritto dell’istante ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Il giudice è, dunque, chiamato ad accertare (solo) se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge (in argomento, ex plurimis, Cass. nr. 3688 del 2015); 11. dinanzi al giudice ordinario, la parte «non può […] fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione» (tra le altre, v., in motiv., Cass. nr. 31954 del 2019). Il ricorrente deve, piuttosto, allegare e provare i fatti costitutivi dell’obbligazione pretesa o, diversamente detto, i requisiti costitutivi del suo diritto; Ric. 2020 n. 25411 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 12. ciò posto, per il resto, le censure, sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, investono l’apprezzamento delle fonti di prova, resa dalla Corte di appello. I vizi sono, infatti, argomentati attraverso l'imputazione alla Corte territoriale di non aver adeguatamente valutato le prove raccolte; in tal modo, parte ricorrente omette di considerare, da un lato, che «l’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito» (tra le tante, Cass. nr. 26110 del 2015) sindacabile nei limiti di cui all’art. 360 nr. 5, cod.proc.civ. tempo per tempo vigente e, dall’altro, che «spetta, in via esclusiva, (al giudice di merito) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (tra le moltissime, Cass. nr.19547 e nr. 29404 del 2017). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato e ritenuto significative le emergenze del verbale di accertamento [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese, in occasione dell’accesso ispettivo, sia dall’appellante sia dal coniuge; ha chiarito, al contempo, le ragioni per cui non erano ammissibili le prove testimoniali articolate dalla difesa dell’appellante. Si è in presenza di un tipico giudizio di merito, non ritualmente censurato in questa sede; 13. con il terzo ed il quarto motivo è dedotta la violazione della legge nr. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3, e art. 4: gli atti con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la restituzione difetterebbero di motivazione, della indicazione della loro impugnabilità e dell’autorità alla quale ricorrere; 14. del pari infondati sono il terzo ed il quarto motivo; 15. la violazione di legge è prospettata attraverso il richiamo di una disciplina (la legge nr. 241 del 1990) che non ha alcuna Ric. 2020 n. 25411 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 rilevanza nell’odierno giudizio avente ad oggetto – come sopra già esposto - non l’atto (amministrativo) ma la tutela di una situazione di diritto soggettivo: nello specifico, quella al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro controverso; 16. la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito come le prescrizioni dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 non abbiano alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale ( Cass. nr. 31954 del 2019; Cass. nr. 20604 del 2014; Cass. nr. 9986 del 2009, Cass. nr. 2804 del 2003) che prescinde dal tenore dei provvedimenti di risposta emessi dall'ente assicurativo e nasce, ex lege, al verificarsi dei requisiti previsti; 17. in definitiva, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va respinto; 18. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove versato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25411 sez. ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25411/2020 Numero sezionale 10219/2021 Numero di raccolta generale 3460/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 Ric. 2020 n. 25411 sez. ML - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Sentenza Cassazione n. 03460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris