CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 15/12/2025 del Tribunale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;Letta la memoria della difesa contenente motivi nuovi in data 7 aprile 2026;letta la memoria di replica della difesa in data 10 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiestadi riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza,emessa in data 5 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Trani, con cui era applicata al ricorrente la misura della custodiacautelare in carcere in ordine ai reati contestatigli ai capi:2) delitto di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,cod. pen. in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] almeno sino al mese di novembre 2021;3) delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e artt. 2, 4, 7 leggen. 895 del 1967, così come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del1974, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.2. Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso l’imputato, per tramitedel proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi con ilricorso ed un nuovo composito motivo con la memoria del 7 aprile 2026, motivitutti di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza della gravità indiziaria in ordinealle fattispecie di cui ai capi 2) e 3) della rubrica; motivazione illogica econtraddittoria ed apparente, al riguardo deducendo che: a) l’ordinanza avevaconsiderato come scontato e presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] prima dei fatti censuratifosse partecipe della ipotizzata associazione, con appartenenza alla fazione diMassimo [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito territoriale di [OSCURATO:PERSONA]; b) sulla base dellapremessa così posta, aveva offerto una lettura orientata nel senso dell’accusa dellerisultanze e, di rimando, aveva screditato assertivamente la lettura alternativaofferta dall’indagato.2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 292, comma 2,lett. c) e c)-bis, cod. proc. pen., 274, 275, comma 3, cod. proc. pen., violazionedell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza dicustodia cautelare genetica per totale mancanza di motivazione in merito allaconcreta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Deduce che:a) impropriamente l’ordinanza aveva ritenuto la posizione del ricorrente analogaa quella di [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto più specificamente ad esistenza ed attualitàdell’esigenza cautelare, non era stato considerato il valore del tempo silentesecondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 274 e 275,comma 3, cod. proc. pen. per manifesta illogicità e motivazione apparente inmerito alla concreta sussistenza di esigenze cautelari e graduazione delle stesse.Deduce che: a) il Tribunale aveva risposto con motivazione apparente allaprospettazione della inattualità delle esigenze a fronte del tempo silente e dellacontestazione di un reato per sua natura non permanente oppure un reatopermanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa",perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condottapartecipativa (posto che, nella fattispecie in esame, l'operatività dell'associazionerisultava ipotizzata fino a novembre 2021; b) l’ordinanza non aveva consideratol’allegazione difensiva in ordine all'interruzione/rescissione dei rapporti con ipresunti sodali risultante dalle stesse indagini protrattesi fino al mese di dicembre2021.2.4. Con il motivo aggiunto, prospetta argomenti di censura integrativi delprimo motivo in ordine alla gravità indiziaria, deducendo che: a) l’assuntodell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla fazione di [OSCURATO:PERSONA] è formalmentesorretto dal richiamo di passi dell’ordinanza genetica che non sono concludenti; b)appare del tutto incoerente l’aver valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] dicendo «a tutto il paese…queste cose» e che «sta facendo molto casino»,per sostenere che lo stesso spacciava sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA]; c) laricostruzione poggia sulle indimostrate premesse dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] allafrangia mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]” e dell’esistenza di una contesa tra la predetta frangia eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]; d) i dialoghiintercettati sui quali si fonda il ragionamento proposto dal Tribunale risultanorecepiti in una sintesi del tutto irragionevole; e) era stata travisata l’intercettazionerichiamata di conversazione inter alios del 27 giugno 2021 da cui, invece, sisarebbe potuto anche desumere che gli stessi colloquianti, sebbene ben inseritinell’associazione, nulla sapevano delle ragioni della contesa tra [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeMartena; f) analogamente era stato travisato il significato di una serie di ulterioriintercettazioni.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità delricorso.4. Con memoria del 10 aprile 2026 la difesa ha replicato al Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo del ricorso ed il primo motivo aggiunto, che devonoessere esaminati insieme posto che il secondo integra le argomentazioni del primo,sono infondati. Entrambi i motivi investono, nei termini che si sono soprasintetizzati, la ricostruzione della gravità indiziaria, che, in tesi difensiva,affermava, in particolare, in modo assertivo e pregiudiziale quella appartenenzadel ricorrente al sodalizio mafioso che doveva essere invece l’oggetto specificodella dimostrazione, in tale direzione la motivazione essendo incorsa anche intravisamenti sia per omissione sia per erronea lettura del dato probatoriosignificante.2.1. Mette conto allora rammentare che nella presente sede la verifica sicircoscrive alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, intesi quali elementi acarico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltantoalcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di persé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttaviaconsentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futuraacquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità,fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n.28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657. Cfr. anche Sez. U, n. 11 del21/04/1995, Costantino, Rv. 202002-01), comunque capace di resistere alleopposte prospettazioni difensive nella dialettica del procedimento cautelare. Inquesto quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero ad escludere - la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (cfr. per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01).Di rimando è stato anche recentemente ribadito che «(i)n tema di misurecautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare naturadel giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentila adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione,si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito.” (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976 - 01).2.2. Ad inquadrare le singole questioni giova evidenziare come l’ordinanzaimpugnata abbia dato conto dello scenario in cui si riconosceva l’esistenza diarticolazioni locali della associazione [OSCURATO:PERSONA], facenti capo allo specificoclan [OSCURATO:PERSONA], la cui storica esistenza era stata oggetto di pronunceirrevocabili.2.2.1. L’ordinanza, sulla base di intercettazioni, ha argomentatol’affermazione della persistente operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], al quale avevanocontinuativamente preso parte sia il clan [OSCURATO:PERSONA] che il clan [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoda [OSCURATO:PERSONA] nello specifico frangente in cui il capo clan [OSCURATO:PERSONA], dopoun periodo di latitanza, era stato catturato nel marzo 2021. Risultava tra l’altro,che entrambi i gruppi continuavano a garantire il pagamento di parte dei proventidelle attività illecite nonché il sostentamento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] edi altri sodali.Come pure specificamente argomentato dall’ordinanza impugnata,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur agendo in gruppi autonomi, avevano sempreperseguito lo stesso progetto criminale, operando appunto sotto l'egida dellastessa confederazione "[OSCURATO:PERSONA]", gestendo entrambi il narcotraffico sullapiazza di [OSCURATO:PERSONA] (in verità, sempre caratterizzato da turbolenze), per poipagare una quota per il sostegno economico al capo detenuto e agli altri sodali.La figura di [OSCURATO:PERSONA] compariva nelle intercettazioni evocata con laricorrente espressione “quello con gli occhiali”, riferimento coerente al suosembiante fisico, il cui significato era disambiguato anche dallo specifico ruolodirettivo del clan territoriale che storicamente era stato accertato in capo a lui. Aseguito del suo arresto, in termini coerenti, subentravano dei suoi reggenti. Inlinea con la sua individuazione, ne era registrato l’intervento tramite un pizzinoindirizzato a [OSCURATO:PERSONA], menzionato in intercettazione del 12 aprile 2021, perdirimere un contrasto relativo al traffico di stupefacenti.2.2.2. Entro tale cornice, nella fase in cui il capo del sotto-clan SergioNotaro gestiva la sua latitanza mediante l’appoggio di [OSCURATO:PERSONA], per esserepoi arrestato i primi di marzo del 2021, secondo l’ordinanza, si verificava la contesain cui emergeva la figura dell’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].Proprio nel periodo della latitanza del capo emergeva il contrasto checontrapponeva il [OSCURATO:PERSONA], che l’ordinanza ascrive alla fazione [OSCURATO:PERSONA], a GiuseppeMartena, riferito alla fazione [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda, come rimarcato nelprovvedimento, era di tale interesse per l’organizzazione che [OSCURATO:PERSONA] erachiamato ad occuparsene, a tal fine indicendo anche diverse riunioni tra i vertici,con frenetiche consultazioni telefoniche tra i vari sottoposti.Si poneva così il primo elemento su cui l’ordinanza ha fondato l’inferenzache il contrasto fosse sorto in ragione di contrapposti interessi nel ripartoterritoriale della gestione degli affari. Inferenza, questa, che doveva saldarsi conle ulteriori risultanze che specificavano la collocazione del terreno di attrito nellagestione di traffici di stupefacenti sul territorio di [OSCURATO:PERSONA].2.2.3. L’ordinanza ha altresì ricostruito come, pochi giorni dopo la catturadi [OSCURATO:PERSONA], i contrasti, anche per qualche sviluppo accidentale, erano esplosinel corso di una riunione dei vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], figlio di SergioNotaro, incluso), con la partecipazione del ricorrente e del cognato [OSCURATO:PERSONA].Seppure non aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], il suo interesse per la vicendaera rimarcato in intercettazione del giorno successivo (progr.n. 3056 del 19 marzo2021, RIT 200/21), da cui emergeva il suo risentimento per il mancato avviso daparte del [OSCURATO:PERSONA].Nelle fasi iniziali della riunione del 18 marzo 2021, appunto, si verificava ilcontrasto armato nel corso del quale erano esplosi colpi di pistola sia da Martenache da [OSCURATO:PERSONA], come in parte descritto ora nel capo 3) di incolpazione.L’episodio era ricostruito nei dialoghi intercettati nei giorni e nei mesisuccessivi al fatto da cui emergeva come vari protagonisti, tra cui, da un lato, ilMartena, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], si erano presentati armati all’incontro. Adistanza di qualche tempo, il Manni, rievocando l’episodio, denominava [OSCURATO:PERSONA] edil cognato [OSCURATO:PERSONA] come “quelli di [OSCURATO:PERSONA]”, con terminologia coerente allaripartizione per fazioni con riferimenti territoriali. Soprattutto, offriva una letturadell’episodio di [OSCURATO:PERSONA] come strumentale ad una lotta di fazioni all’indomani dellacattura di [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione di cui a pp. 20 e ss. dell’ordinanza diriesame).2.2.4. Secondo la ricostruzione operata dall’ordinanza, allo scontro seguivaun periodo di turbolenze e tentativi di riassestamento dei rapporti interni ed esterniai gruppi.[OSCURATO:PERSONA] faceva mostra di distaccarsi dal gruppo, persino inviando unacomunicazione, apparentemente proveniente dalla moglie, a [OSCURATO:PERSONA] pressol’istituto di detenzione. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto una sorta di reggenza, simanifestava preoccupato anche per la propria incolumità, in un contesto in cui,comunque, era programmato l’incontro con [OSCURATO:PERSONA]. Questi, peraltro, non sipresentava, tanto che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA], confermando che lostesso era percepito quale personaggio in stretto contatto con il capo clan.[OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo il fatto, proponeva una sorta diaccomodamento con il confinamento della sua azione in [OSCURATO:PERSONA] e l’abbandonodella piazza contesa di [OSCURATO:PERSONA], fino all'uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA](progr. n. 3430 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] RIT 200/21). Accadimenti, questi, che, secondol’ordinanza, confermavano che la vicenda riguardava lo spaccio di stupefacentisulle piazze indicate, per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una originariaautorizzazione da [OSCURATO:PERSONA].2.2.5. I tempi successivi registravano peraltro ulteriori turbolenze, con unnuovo tentativo di aggressione in data 12 aprile 2021 ai danni del [OSCURATO:PERSONA], cheera anche rimasto in arretrato nel pagamento delle forniture.Nella nuova situazione di criticità, nel maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] un nuovo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’ordinanza,«(r)isultava interessante osservare che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in un momento didifficoltà, sentisse il bisogno di contattare coloro i quali rappresentavano, per lui,i punti di riferimento sul territorio».2.2.6. Coerente al ruolo riferito al [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA] era la vicendarelativa al pusher [OSCURATO:PERSONA] che, dalle intercettazioni del maggio 2021,risultava conteso tra le due fazioni rivali, evidentemente per accaparrarseneavviamento e mercato nel traffico degli stupefacenti. Vicenda in cui MassimilianoLeuzzi era contattato da [OSCURATO:PERSONA] quale tramite con i nuovi reggenti del clanScalinci, subentrati a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di arresto dello stesso.Successivamente, essendo insorte altre incomprensioni sulle quote relativeal "punto", [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente contattato da [OSCURATO:PERSONA], il qualeprendeva a lamentarsi della scarsa fiducia in lui riposta da QUARTA Ettore,chiedendogli, pertanto, di potersi recare da quest'ultimo al fine di discuterneancora (cfr. progr. 9259 del RIT 40 I /21).2.2.7. All’interno di tale cornice, [OSCURATO:PERSONA] era individuato qualesoggetto che, parallelamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], concorreva a distribuire icontributi della associazione agli associati. Ciò in un contesto in cui il medesimoricorrente scambiava con [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull’andamento delle vicendedi finanziamento degli associati e persino dei rapporti delle varie fazioni con il capodel clan, [OSCURATO:PERSONA], in quel periodo anche lui detenuto.2.3. In quanto esposto rinvengono superamento le censure articolate nelmotivo in esame.2.3.1. Contrariamente a quanto oggetto di censura, la gravità indiziariadell’inserimento del ricorrente nell’associazione e, in particolare, nella fazioneScalinci, non si fonda su affermazione assertivamente assunta, ma poggia su unaserie di elementi che, come appena descritto, indicano [OSCURATO:PERSONA] in attività volte alla gestione degli interessi della propria fazione, in taleveste addetto ad interloquire anche con i referenti di quella provvisoriamente rettada [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’ordinanza, poi, il [OSCURATO:PERSONA] era diretto protagonista delloscontro armato del 18 marzo 2021, sorto proprio in ragione del conflitto di interessitra le due fazioni per il controllo dello spaccio su [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso sioccupava altresì di mettere in contatto le due fazioni sulla spartizione dei pusher,di distribuire i proventi. In tale quadro, la circostanza che l’appartenenza del Leuzzial clan nell’esposizione preceda la sua dimostrazione costituisce aspetto formaleche in nessun modo incide sulla sostanza logica della motivazione, secondo quantoinvece preteso dalla difesa.2.3.2. Come osservato dall’ordinanza impugnata, la lettura così offerta delcomplesso degli elementi non è falsificata dalla allegazione difensiva, secondo cuile vicende dei contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,dovevano spiegarsi con la reazione ad uno sgarbo che quest’ultimo aveva fattoalla compagna del [OSCURATO:PERSONA] e sorella del [OSCURATO:PERSONA].2.3.2.1. Al riguardo non si ravvisa alcuna illogicità nell’argomentazionespesa dal provvedimento impugnato, secondo cui intensità e livello delcoinvolgimento delle figure apicali del clan, oltretutto in contesti critici correlatiprima alla latitanza, poi alla cattura di [OSCURATO:PERSONA], di per sé rimandano ad unconflitto che si radicava in interessi propri delle due fazioni che sono poi risultatein contesa. Interpretazione che, del resto, secondo il Tribunale, rinveniva confortosemantico nel fatto stesso che le intercettazioni non coglievano alcun segno delladiversa ragione di contrasto allegata dalla difesa. La complessiva dinamica dellevicende, poi, oggettivamente confermava la lettura così assunta, posto che, nonsolo era registrato un persistere della contesa sulla gestione dei traffici (piano sucui si inserivano la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] dell’intenzione di ritirarsi a Squinzanosino all’uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA] nonché la contesa sui singoli pusher),ma anche, specificamente, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di tramite tra le fazioninella regolazione dei conflitti più particolari.2.3.2.2. Nemmeno possono trovare accoglimento le censure cheprospettano travisamento della prova con riguardo ai contenuti delleintercettazioni.Già è dirimente considerare che: a) il ricorso nemmeno allega leintercettazioni di cui assume il travisamento, con carenza sotto il profilo diautosufficienza; b) quelli dedotti non sono travisamenti del significante bensìriletture del significato del dato probatorio, oltretutto realizzate anche conriferimenti a risultanze extratestuali e non idoneamente introdotte in giudizio.Più in generale, comunque, in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.n. 22471 del 26/02/2015, rv. 263715. Cfr anche Sez. 3 - , n. 44938 del05/10/2021, Rv. 282337 - 01).L’ordinanza impugnata ha offerto alle intercettazioni una interpretazionepriva di illogicità manifeste e riscontrata dal complesso delle risultanze soprapassate in rassegna, interpretazione cui la difesa pretende di sostituire una letturaalternativa, in termini non consentiti nella presente sede di legittimità.2.3.4. Si tratta di risultanze che descrivono appunto la gravità indiziaria inordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione ex art. 416-bis cod. pen. quiin rilievo. Nemmeno è qui controversa in sé l’esistenza dell’associazione mafiosa,del resto oggetto di numerosi provvedimenti, anche irrevocabili che hanno pureaccertato il ruolo nella stessa di [OSCURATO:PERSONA], diretto referente della fazionein rilievo. Gli elementi acquisiti nel procedimento sono in tal senso pacificamenteconfermativi di siffatte acquisizioni.2.3.5. Quanto specificamente al ruolo del ricorrente, gli elementi acquisitisoddisfano il canone nomofilattico secondo cui «(l)a condotta di partecipazione adassociazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agentenella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' infavore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n.36958 del 27/05/2021, rv. 281889-01).Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] è ricostruito come attivo nella associazione di cui curaaspetti di relazione all’interno della fazione [OSCURATO:PERSONA], tanto che si rende tramite dirapporti con esponenti di fazioni esterne, concorre a distribuire i proventi tra gliassociati e a spartire i pusher tra le fazioni. In tale sequenza, quindi, realizzacertamente quell’inserimento dinamico in cui si ravvisa un contributo tipico allaassociazione.Come pure correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, èconsolidato l’orientamento secondo cui, in materia di reati associativi, lacommissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né aifini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenzadella condotta di partecipazione (Sez. 4 - , n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703– 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710 - 01).2.4. Alla stregua delle considerazioni esposte il motivo è infondato.3. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.Posto il contenuto delle questioni articolate, al loro esame deve premettersiun inquadramento in ordine alla tematica della rilevanza del tempo silente.3.1. Mette conto allora osservare che l’art. 275 comma 3, periodo secondo,cod. proc. pen., per quanto di interesse, dispone: «Quando sussistono gravi indizidi colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis delcodice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».3.1.1. La disposizione, quindi, nella sua stessa portata letterale, prevedeche, laddove sussistano gravi indizi di reati qualificati, tra cui quello previstodall’art. 416-bis cod. pen., operino: a) una presunzione vincibile di sussistenzadelle esigenze cautelari; b) una presunzione assoluta di adeguatezza della misuracarceraria. Ne discende pianamente che, una volta che ricorra la gravità indiziaria,la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi che valgano a vincere lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, al cui esito negativoconsegue l’applicazione della misura cautelare massima. Come noto, le linee delsistema così impostato hanno ricevuto avallo, sin dal loro esordio nel codice di rito,da parte sia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corteeuropea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).3.1.2. Ai presenti fini rileva che, se la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari è estesa ai reati indicati nei periodi secondo e terzo dell’art.275 comma 3 in commento, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiacautelare in carcere si è progressivamente ristretta alla sfera del secondo periodo,a seguito del succedersi di interventi della Corte costituzionale e di modifichenormative che ne hanno recepito e sistematizzato la portata. Soprattutto èsignificativo che, seppure al fine di riconoscere e delimitare insieme la legittimitàdella presunzione assoluta, il giudice delle leggi ha ripetutamente affermato laparticolare connotazione del modello empirico-sociologico su cui si è formato il tipodelittuoso di cui all’art. 416-bis cod. pen., al riguardo evidenziando che«l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanentead un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolareforza intimidatrice» (Corte cost., sentenza 26/03/2015 n. 48. Cfr. anche Cortecost., Sent., 22/07/2011, n. 231). Indicazione, questa, che al di là del tema chespecificamente l’ha occasionata, è capace di offrire una indiretta premessa ancheall’indagine sull’operatività della presunzione relativa qui di più diretto interesse.3.2. Il regime di doppia presunzione così configurato si applica a tutte lefattispecie comprese nell’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, tanto a «coloro chepromuovono, dirigono o organizzano l'associazione» quanto a quelli che sono meriassociati.Nell’esame della presunzione assoluta di adeguatezza, la Cortecostituzionale ha appunto chiarito che «la diversa graduazione di gravità e dipericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai finidella determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulleesigenze cautelari. In ordine a queste, anche la semplice partecipazioneall'associazione di tipo mafioso è idonea a giustificare la presunzione assoluta diadeguatezza della sola custodia carceraria, posta a base del regime speciale di cuial citato art. 275, comma 3, poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile alpartecipe e agli associati con ruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che lilega nel contesto associativo» (C. cost., Sent. 12/06/2017, n. 136).3.3. Quanto al tema qui di più diretto interesse, costituisce affermazione insé ampiamente condivisa quella secondo cui «(i)n tema di misure cautelari, lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza alloro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dellanorma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattorecostituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza dellaperdurante pericolosità» (Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez. 2, Sentenza, 25/01/2022, n. 6592, rv. 282766-02; Sez.5,Sentenza, 07/12/2021, n. 4950, rv. 282865-01). In altri termini, la disposizioneconsente di presumere, sino a prova contraria, quelle connotazioni di concretezzaed attualità del pericolo cui la previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen.condiziona la misura cautelare e la cui pretermissione può rilevare ai sensi dell’art.292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.3.4. Nel delineato scenario segnato da condivise coordinate ermeneuticheun disallineamento, apparente o meno, si profila in tema di rilevanza del cd.“tempo silente” inteso come lasso cronologico intercorso tra i fatti di reato e ilmomento di valutazione della pericolosità.3.4.1. Secondo un primo orientamento, quantomeno con riguardo allemafie storiche connotate dalla vischiosità e persistenza del vincolo associativo, iltempo silente sarebbe di per sé insufficiente, ove non accompagnato da altri indicisignificativi della risoluzione del rapporto con il sodalizio. È stato così osservatoche «(l)a presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati…(omissis)… deldelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specificità di tale reato la cuiconnotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanentenell'ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole unapresunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misurapiù idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsidei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010)” (Sez.5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01).È stato al riguardo anzi precisato che «(a)l lume della ripercorsa, stabilegiurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio edeccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il collegio - pur consapevole dell'esistenza di orientamentidifferenti sulla questione all'interno della giurisprudenza di legittimità - intendedare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie "storiche", ove lacustodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "temposilente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez.5, Sentenza n. 16434/2024, cit).3.4.2. Diverso orientamento è quello che riconosce rilievo anche autonomoal tempo silente laddove questo assuma caratteri non ordinari per estensione (cfr.Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv. 285272).3.4.2.1. Secondo tale direttrice, alla stregua del quadro costituzionale edegli interventi della legge 16 aprile 2015, n. 47 volti a limitare gli automatismi inmateria cautelare, in linea con il principio affermato in materia di misure diprevenzione, in ordine al tema della pericolosità qualificata (Sez. U, n. 111 del30/11/2017, dep. nel 2018, Gattuso, Rv. 271512), il tempo silente è capace dirilevanza ai presenti fini, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondosiffatta impostazione, la presunzione relativa di pericolosità sociale può esseresuperata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga unasituazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincoloassociativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibileallontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanzadelle esigenze cautelari.3.4.2.2. Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, è stato precisato chel'incidenza sulla valutazione giudiziale della dimensione temporale non è «fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cuiconfronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misuracautelare in corso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento dellapresunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6,n. 4920 del 15/10/2024, dep. 2025, non mass.). Parimenti deve essere riferitaalle caratteristiche del sodalizio mafioso in cui l’indagato risulta inserito, con laconseguenza che «l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso noncostituisce un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza dellapresunzione...in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualitàe alla durata della partecipazione...(in quanto) al fine di superare la presunzionesi impone il confronto con quelle caratteristiche e quella partecipazione, onde poterprospettare la valenza di una protratta mancanza di ulteriori manifestazioni, qualedato sintomatico di un sostanziale allontanamento (unico dato di per sé decisivo)»(Sez. 6, n. 37352 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018,Rv. 272887).3.4.3. Secondo un orientamento che si pone come intermedio, quando siprocede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei adescludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta uncriterio da applicarsi proprio in caso di incertezza. Premessa, questa, da cui derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio.Su tale solco, in funzione di sintesi, è stato affermato che, se è vero che iltempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile2015, n. 47, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistonoesigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èaltrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenzaastratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cuisi procede. In particolare, «non è sufficiente l'astratta e generica deduzione deltempo trascorso, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso lariconosciuta valenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione asodalizio mafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e allaqualità e alla durata della partecipazione. Vuol dirsi cioè che la stessa dimensionetemporale assume un significato diverso a seconda delle caratteristiche delsodalizio e del tipo di partecipazione assicurata dal soggetto, cosicché al fine disuperare la presunzione si impone il confronto con quelle caratteristiche e quellapartecipazione, onde poter prospettare la valenza di una protratta mancanza diulteriori manifestazioni, quale dato sintomatico di un sostanziale allontanamento(unico dato di per sé decisivo: sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887), non potendosi contrapporre un profilo astrattoad un dato generico. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione,alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deveessere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso esulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » ( Sez. 5, Sentenza26/06/2025, n. 27295).3.5. Nel panorama così composito possono tracciarsi le seguenti coordinateermeneutiche3.5.1. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, comecorrettamente osservato, opera quale strumento giuridico di governodell’incertezza probatoria. In quanto investe i presupposti di attualità econcretezza, altrimenti oggetto del compito dimostrativo del giudice, sterilizza,ordinariamente, anche l’autonoma rilevanza del tempo silente.Deve, pertanto, darsi continuità all’assunto secondo cui, in tema di custodiacautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzionerelativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione delprovvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza deipericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste sianostate evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali,in particolare, rilevano il fattore «tempo trascorso dai fatti», che deve essereparametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodaliziodi appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenzadelle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471 – 01; Sez.5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv. 285879 - 01).3.5.2. Quanto affermato non implica l’assoluta irrilevanza in sé del temposilente, ma la condiziona alla concorrenza di elementi esterni o alla ricorrenza dicaratteri interni che ne specifichino il significato nel senso qui rilevante dimanifestazione indiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenzacapace di superare la opposta presunzione relativa posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen.. In altri termini, il tempo silente, inteso come nozionecaratterizzata in negativo come periodo in cui non sono risultate manifestazioniconfermative del collegamento mafioso, in tanto può rilevare in quanto assumaconnotazioni tali da significare in positivo la cessazione del vincolo associativodell’indagato i cui tratti di pervasività, persistenza e vischiosità, promanando dalmodello criminologico riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dilegittimità con particolare riguardo alle mafie storiche, costituiscono il fondamentodella presunzione normativa in rilievo.3.5.3. Dalla premessa così assunta discende la conseguenza incontroversache il tempo silente può assumere rilievo in concorrenza con elementi esterni che,indicando in via più o meno diretta una dinamica dissociativa, valgano aspecificarne in tal senso il significato.Quanto alla rilevanza autonoma, la necessità di vagliarne la capacità disignificare un reale allontanamento dalla sfera associativa ne condiziona laricorrenza, in via pressoché naturale, da un lato, ad una estensione cronologicaparticolarmente significativa, dall’altro alla ricorrenza di indici che corroborino lavalenza dimostrativa di quella che altrimenti rimane una informazione neutra. Sequanto al primo profilo nulla appare da specificare, quanto al secondo mette contorimarcare che differente peso può assumere un periodo silente che risulti in unoscenario di inerzia investigativa rispetto a quello che emerga in un contesto diindagini, eventualmente articolate mediante mezzi penetranti quali intercettazioninella sfera del soggetto in rilievo.3.5.4. Nella sistematica così definita trova spazio ed inquadramento ilriconoscimento della rilevanza di elementi che valgono a modulare la portata dellapresunzione, anche se non a condizionarne la stessa esistenza (come chiarito daC. cost., Sent. 136/2017). Il significato del tempo silente può, allora, esseremisurato in concreto, per la sua valenza in relazione agli elementi checaratterizzano la concreta fattispecie, in tal senso potendo venire in rilievo fattoriquali: la connotazione del sodalizio, al riguardo essendo consolidato l’assunto cheil vincolo associativo delle mafie storiche è caratterizzato da maggiore vischiosità;il ruolo tipologico e, soprattutto, quello concreto assunto dall’indagato; la storiapersonale del medesimo.3.5.5. Laddove non si verifichino i più particolari presupposti così illustrati,deve darsi continuità all’orientamento secondo cui la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; neconsegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria,non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, icaratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021,Rv. 282004 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267- 01).3.6. Dalle osservazioni così svolte discende che deve essere disattesoquanto dedotto dalla difesa, in particolare con il secondo motivo, in ordine allacarenza di motivazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari.Seppure in termini in parte cumulativi, l’ordinanza impugnata ha richiamatola presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari a fronte del titolo di reato dicui era acquisita la gravità indiziaria. Le argomentazioni difensive, sostanzialmentetutte riferite al tempo silente, oltretutto di ridotta portata ai presenti fini, risultanoprive di incidenza sul tema in esame alla stregua dei canoni esposti. Ciò tanto piùche quello illustrato in capo al ricorrente era un ruolo tutt’altro che marginale,siccome connotato da una specifica intrusione nei meccanismi interni dellaassociazione nonché da contatti con le figure apicali della propria fazione e diquella contrapposta.Nel quadro delineato, del tutto irrilevante è l’eventuale carattereinappropriato della comparazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella di Federico3.7. A fortiori, risulta manifestamente infondata la argomentazione relativaalla motivazione apparente della scelta della misura carceraria a fronte dellaconstatazione che qui opera direttamente la presunzione assoluta di adeguatezzaesclusiva della misura così adottata.4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente