Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:186
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑85/07
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] — Diniego parziale di registrazione — Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso — Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza — Art. 62, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Decisione sul ricorso — Obbligo della commissione di ricorso — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 62, n. 1)
2.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Facoltà per il Tribunale di riformare
la decisione impugnata
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 2 e 3)
1.
Ai sensi dell’art. 62, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, «in seguito all’esame sul merito
del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». Tale obbligo deve essere inteso nel senso che la commissione
di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ciascuno dei capi delle conclusioni proposti dinanzi ad essa accogliendolo,
dichiarandolo irricevibile, oppure respingendolo nel merito. Dal momento che l’inosservanza di detto obbligo può avere un’incidenza
sul contenuto della decisione della commissione di ricorso, si tratta di una formalità sostanziale la cui violazione può essere
rilevata d’ufficio dal Tribunale.
(v. punto 20)
2.
Nonostante l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni
delle commissioni di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), tale possibilità
è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione della causa. Il fatto che
la commissione di ricorso abbia omesso di pronunciarsi su uno dei capi delle conclusioni del ricorrente esclude che tale sia
lo stato degli atti della causa. Infatti, la riforma di siffatta decisione comporterebbe che il Tribunale valuti per la prima
volta nel merito le conclusioni sulle quali la commissione di ricorso ha omesso di pronunciarsi. Orbene, una tale valutazione
non rientra nell’ambito di competenza del Tribunale definito all’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.
(v. punto 28)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 giugno 2008 (
*
)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rifiuto parziale di registrazione – Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso – Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza – Art. 62, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T‑85/07,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Rovellasca, rappresentata dall’avv. A. Petruzzelli,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
(UAMI)
, rappresentato dai sigg. O. Montalto e L. Rampini, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Logroño (Spagna),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2007 (procedimento
R 960/2006‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA, e la [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dalla sig.ra K. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2007,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2007,
visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti il 13 dicembre 2007,
viste le osservazioni delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 e 20 dicembre 2007,
in seguito all’udienza del 30 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
In data 2 aprile 2004, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], presentava all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE)
del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio denominativo rientrano nelle classi 24 e 25 ai sensi dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 24: «Tessuti, coperte da letto e da tavola, plaids, lenzuola, federe, asciugamani, spugne da bagno, copriletti, trapunte,
piumoni, biancheria da bagno»;
– classe 25: «Articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole».
4
In data 10 gennaio 2005 la domanda di marchio veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 2/05.
5
In data 6 aprile 2005 l’opponente, [OSCURATO:PERSONA], S.A, presentava opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94,
contro la registrazione del marchio richiesto.
6
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione consisteva nel rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, tra il marchio denominativo richiesto e vari marchi anteriori, vale a dire nove marchi spagnoli,
sei marchi internazionali e due marchi comunitari. Questi ultimi corrispondevano, in particolare, al marchio comunitario figurativo
anteriore n. 1806199 (in prosieguo: il «marchio comunitario figurativo anteriore»), registrato il 5 gennaio 2005, qui di seguito
riprodotto:
7
I prodotti per i quali il marchio comunitario figurativo anteriore era stato registrato rientrano nelle classi 24, 25 e 26
ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 24: «Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavoli»;
– classe 25: «Guaine, reggiseni, slip, sottovesti e body»;
– classe 26: «Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci».
8
Con decisione 22 giugno 2006 la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione e respingeva in toto la domanda di registrazione,
condannando la ricorrente alle spese. La divisione di opposizione riteneva che, a causa della somiglianza del marchio denominativo
richiesto con il marchio comunitario figurativo anteriore e dell’identità dei prodotti designati da tali marchi, esistesse
un rischio di confusione per il pubblico dell’Unione europea. Peraltro, la divisione di opposizione non ritenne necessario
esaminare se i marchi anteriori invocati dall’opponente fossero stati oggetto di un uso effettivo nella [OSCURATO:PERSONA] ai sensi
degli artt. 15 e 50 del regolamento n. 40/94, in quanto la sua decisione si basava unicamente sul marchio comunitario figurativo
anteriore, che era stato registrato da meno di 5 anni e non era quindi soggetto ad una tale condizione.
9
Con lettera 12 luglio 2006 la ricorrente comunicava all’UAMI la sua decisione di procedere, per quanto riguarda la sua domanda
di registrazione, alla delimitazione dell’elenco dei prodotti della classe 25, come segue:
«(…) in luogo degli “articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole”, (…) limitare tali prodotti ai
soli “accappatoi”, pure appartenenti alla classe 25».
10
In data 17 luglio 2006 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione,
ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.
11
Con decisione 25 gennaio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente in data 29 gennaio 2007,
la seconda commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e autorizzava la registrazione
del marchio richiesto per gli accappatoi della classe 25, ordinando che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui rifiuta implicitamente la registrazione del marchio richiesto
per i prodotti della classe 24;
– confermare la decisione impugnata, nella parte in cui autorizza la registrazione del marchio richiesto per gli accappatoi
della classe 25;
– ordinare all’UAMI di procedere alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 24 e per gli accappatoi
della classe 25;
– dichiarare che i marchi anteriori dell’opponente, ad esclusione del marchio comunitario figurativo anteriore, non sono stati
usati per i prodotti della classe 24 e che ciò costituisce un abuso di registrazione di tali marchi ai sensi degli artt. 15
e 50 del regolamento n. 40/94;
– condannare l’UAMI alle spese.
13
L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
14
Nelle osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, depositate in cancelleria il 19 dicembre 2007, la ricorrente ha dichiarato
che intendeva rinunciare al terzo capo delle sue conclusioni, il Tribunale ne ha preso quindi atto nel verbale d’udienza.
Sulla ricevibilità
15
Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, il Tribunale può esaminarle d’ufficio
e il suo controllo, a tale riguardo, non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti [sentenza della
Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 19; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996,
causa T‑99/95, Stott/Commissione, Racc. pag. II‑2227, punto 22, e 27 settembre 2006, causa T‑172/04, Telefónica/UAMI – Branch
(emergia), punto 22].
16
Con il secondo capo delle sue conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di confermare la decisione impugnata, nella parte
in cui autorizza la registrazione del marchio richiesto per gli accappatoi della classe 25. Con il quarto capo delle sue conclusioni
essa chiede inoltre al Tribunale di dichiarare che i marchi anteriori dell’opponente, ad esclusione del marchio comunitario
figurativo anteriore, non sono stati usati per i prodotti della classe 24 e che ciò costituisce un abuso di registrazione
di tali marchi ai sensi degli artt. 15 e 50 del regolamento n. 40/94.
17
Si deve rilevare che, con il secondo e quarto capo delle sue conclusioni, la ricorrente mira ad ottenere dal Tribunale una
sentenza confermativa o declaratoria. Risulta tuttavia dall’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 che il ricorso dinanzi
al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e ad ottenere, eventualmente,
la riforma o l’annullamento di queste ultime [sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573,
punto 28; v. parimenti, in questo senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II‑5301,
punto 46, e 6 novembre 2007, causa T‑407/05, SAEME/UAMI-Racke (REVIAN’s), Racc. pag. II‑4385, punto 65], così che detto ricorso
non può avere ad oggetto la pronuncia, rispetto a tali decisioni, di sentenze confermative o declaratorie.
18
Di conseguenza, il secondo e quarto capo delle conclusioni della ricorrente sono irricevibili e vanno pertanto disattesi.
Nel merito
19
A sostegno del primo capo delle sue conclusioni, diretto all’annullamento della decisione impugnata in quanto rifiuterebbe
la registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 24, la ricorrente fa valere tre motivi. Il primo motivo
verte, in sostanza, sulla violazione da parte della commissione di ricorso dell’obbligo ad essa incombente di pronunciarsi
espressamente sulla domanda di registrazione per i prodotti della classe 24. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il terzo motivo è fondato sulla violazione degli artt. 15 e 50 dello stesso regolamento,
definita come un abuso di registrazione dei detti marchi.
20
Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 62, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, «in seguito all’esame
sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». Tale obbligo deve essere inteso nel senso che la
commissione di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ciascuno dei capi delle conclusioni proposti dinanzi ad essa accogliendolo,
dichiarandolo irricevibile, oppure respingendolo nel merito (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P,
UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, punti 56 e 57). Dal momento che l’inosservanza di detto obbligo può avere un’incidenza sul contenuto
della decisione della commissione di ricorso, si tratta di una formalità sostanziale la cui violazione può essere rilevata
d’ufficio dal Tribunale.
21
Nel caso di specie, occorre esaminare d’ufficio se, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si è pronunciata
sulle conclusioni della ricorrente dedotte contro il diniego della divisione di opposizione di procedere alla registrazione
del marchio richiesto per i prodotti della classe 24.
22
Le parti della presente controversia concordano nel considerare che la commissione di ricorso si è implicitamente pronunciata
su tali conclusioni nella decisione impugnata. L’UAMI aggiunge che la commissione di ricorso ha confermato, in pratica, la
decisione della divisione di opposizione a tale proposito. Le parti concordano parimenti nel considerare che tale diniego
è dovuto all’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, derivante
dalla somiglianza del marchio comunitario figurativo anteriore con il marchio richiesto e dall’identità o dalla somiglianza
dei prodotti designati da questi due marchi. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, relativo a un’eventuale omissione
della commissione di ricorso di statuire sul diniego di registrare il marchio richiesto per i prodotti della classe 24, le
parti si sono limitate a confermare la loro precedente argomentazione.
23
Tuttavia conviene, innanzitutto, rilevare che il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, ai sensi del quale la
commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione che rigettava la domanda di registrazione,
esclude la possibilità di considerare, come sostiene l’UAMI, che essa abbia implicitamente confermato detta decisione nella
parte in cui rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 24.
24
Occorre poi rilevare che nessun altro punto del dispositivo della decisione impugnata consente o impedisce espressamente la
registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 24. Il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata si
limita, infatti, a consentire la registrazione del marchio richiesto per gli accappatoi della classe 25. Poiché il dispositivo
di una decisione della commissione di ricorso deve, tuttavia, essere interpretato alla luce dei motivi di fatto e di diritto
che ne costituiscono il necessario fondamento, occorre verificare, nel caso di specie, se il punto 2 del dispositivo della
decisione impugnata, letto alla luce dei motivi di quest’ultima, possa essere interpretato nel senso che contiene anche un
rigetto o un diniego implicito di registrare il marchio richiesto per i prodotti della classe 24 indicati nella domanda di
registrazione.
25
La ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle proprie affermazioni, in base alle quali la commissione di ricorso
ha richiamato brevemente, nei motivi della decisione impugnata, il suo diniego di registrare il marchio richiesto per i prodotti
della classe 24. Per contro, emerge dal punto 16 dei motivi della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha ritenuto
che, in seguito all’adozione della decisione della divisione di opposizione, la ricorrente avesse limitato i prodotti indicati
nella sua domanda di registrazione ai soli accappatoi della classe 25. Dai due punti successivi della decisione impugnata
risulta, inoltre, che la commissione di ricorso ha ritenuto pertanto gli accappatoi della classe 25 come i soli prodotti in
questione dinanzi ad essa.
26
È quindi opportuno verificare se, nelle circostanze del caso di specie, la commissione di ricorso poteva, a buon diritto,
concludere che esisteva una tale limitazione della domanda di registrazione e, pertanto, limitare il proprio esame ai soli
accappatoi della classe 25. Come l’UAMI ha confermato in risposta a un quesito scritto del Tribunale, il punto 16 dei motivi
della decisione impugnata si basa sulla lettera della ricorrente del 12 luglio 2006, menzionata supra al punto 9. Tale lettera,
che non fa riferimento ai prodotti della classe 24 indicati dalla domanda di registrazione, non poteva, tuttavia, essere interpretata
nel senso che essa esprimeva la volontà della ricorrente di rinunciare alla propria domanda di registrazione per detti prodotti.
Si deve quindi concludere che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era rivolto contro
l’intera decisione della divisione di opposizione, ivi compreso il diniego di registrazione del marchio richiesto per i prodotti
della classe 24, e non solo contro una parte di tale decisione.
27
Alla luce del dispositivo e dei motivi della decisione impugnata, si deve pertanto concludere che la commissione di ricorso
ha omesso di pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa, laddove questo si riferiva al diniego della divisione di opposizione
di registrare il marchio richiesto per i prodotti della classe 24, e che essa ha quindi violato l’art. 62, n. 1, prima frase,
del regolamento n. 40/94, poiché la ricorrente non aveva precedentemente rinunciato alla registrazione del marchio richiesto
per i suddetti prodotti.
28
Nonostante l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni delle commissioni di
ricorso, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione
della causa. Nel caso di specie, il fatto che la commissione di ricorso abbia omesso di pronunciarsi su uno dei capi delle
conclusioni esclude che tale sia lo stato degli atti della causa. Infatti, la riforma della decisione impugnata comporterebbe
che il Tribunale valuti per la prima volta nel merito le conclusioni sulle quali la commissione di ricorso ha omesso di pronunciarsi.
Orbene, una tale valutazione non rientra nell’ambito di competenza del Tribunale definito all’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 40/94 (v. supra punto 17).
29
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la decisione impugnata è stata adottata
in violazione di una formalità sostanziale che, nel caso di specie, imponeva alla commissione di ricorso di pronunciarsi sul
diniego della divisione di opposizione di registrare il marchio richiesto per i prodotti della classe 24 e che detta decisione
deve, a seguito di tale violazione, e senza dover decidere sui motivi sollevati dalla ricorrente a sostegno del primo capo
delle sue conclusioni, essere annullata nel suo complesso.
Sulle spese
30
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che
ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
31
Nella specie, la ricorrente è risultata soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, si deve prendere in considerazione l’errore
procedurale che vizia la decisione impugnata. Poiché la decisione è stata annullata, per questo motivo, dal Tribunale, l’UAMI
deve parimenti essere considerato come soccombente nelle proprie conclusioni. In tali circostanze, si deve decidere che ciascuna
delle parti sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 25 gennaio 2007 (procedimento R 960/2006‑2) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SpA e l’UAMI sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
I. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.