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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19024/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 28.11.2025 con cui è stata rigettata la sua richiesta di rescissione del giudicato, formulata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in data 07.09.2023, nell'ambito di un procedimento nel corso del quale l'imputata era stata dichiarata assente.

L'ordinanza ha ritenuto che la ricorrente si sia resa volontariamente irreperibile, evadendo dagli arresti domiciliari cui era sottoposta, in un diverso procedimento, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine al processo conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di rescissione del giudicato.

All'evasione, infatti, e alla conseguente latitanza perhè la ricorrente si era resa irreperibile, è seguita l'impossibilità di notifica del decreto di citazione in giudizio.

L'ordinanza di rigetto impugnata ha argomentato, quindi, che deve trovare applicazione, nel caso di specie, il terzo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. 2.

Il ricorso si compone di un unico motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 296, comma 3, e 420-bis cod. proc. pen.

Il difensore evidenzia che la ricorrente ha avuto contezza della condanna e del processo soltanto al momento della notifica dell'ordine di esecuzione.

Nel procedimento ella non era stata tratta in arresto, non aveva nominato un difensore né eletto un domicilio.

La notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta, pertanto, presso il solo difensore d'ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbruzzo), nonostante rispetto a tale procedimento l'imputata non fosse stata dichiarata latitante, bensì lo fosse stata solo in altro e diverso procedimento pendente presso il Tribunale di Cosenza.

Inoltre, il difensore di ufficio non aveva mai presenziato alle udienze e non l'aveva mai contattata.

L'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che la ricezione a mani proprie della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la successiva evasione/latitanza potessero essere condizioni tali da far ritenere la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, in palese divergenza con la riforma legislativa del 2014 e del principio di conoscenza effettiva della vocatio in ius, intesa come decreto di citazione a giudizio (contenente anche il luogo e la data dell'udienza per lo stesso giudizio), cui non può sostituirsi la conoscenza dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sia pure in un caso peculiare come quello di specie e con imputazione identica contenuta nei due atti. 2Nondimeno, lo stato di latitanza - dichiarato in un procedimento diverso - non implica automatica conoscenza del processo né determina di per sé la validità della notifica della citazione a giudizio nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen. (si cita Sez. 1, n. 21997 del 2020).

La Corte di appello aveva, invece, l'obbligo di ricercare indicatori concreti di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

4. La ricorrente ha depositato memoria con cui reitera le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in base a due diversi ordini di argomenti.

2. Una prima ragione che fonda la rescissione del giudicato richiesta risiede nella nozione di "effettiva conoscenza" del processo.

Come insegnano le Sezioni Unite, ai fini dei rimedi restitutori delle garanzie processuali (nella specie, si trattava di restituzione nel termine) l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01).

Sotto un aspetto complementare, si è aggiunto che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279420 - 01).

Le Sezioni Unite, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, hanno indicato la strada dell'effettiva verifica in concreto della conoscenza del processo da parte dell'imputato assente come l'unica praticabile 3per assicurare certezza del rapporto processuale e diritto di difesa effettivo, superando qualsiasi forma di presunzione collegata a retaggi formalistici del passato.

Nel caso di specie, la conoscenza del processo è stata desunta, dalla Corte di appello che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, proprio sulla base dell'avviso notificato alla ricorrente ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.; atto da ritenersi inidoneo — secondo quanto si evince dalla sentenza Innaro - a costituire base della conoscenza formale dell'accusa mossa nei suoi confronti e che non sostituisce la vocatio in ius, intesa come citazione a giudizio che indica la data dell'udienza, il nominativo del giudice, il luogo del processo, la contestazione finale.

Né vale a sostenere l'equivalenza tra avviso di conclusione delle indagini preliminari e vocatio in ius la circostanza che l'imputazione sia rimasta la stessa tra i due atti (circostanza che sfiora l'ovvio, dato che, altrimenti, vi sarebbe stata necessità di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Per questo, tenuto conto che la ricorrente non risultava essere stata messa a conoscenza di un provvedimento formale d'accusa, contenuto in un atto di vocatio in ius vero e proprio, nonché del fatto che ella è stata difesa d'ufficio nel corso del procedimento, deve ritenersi che non vi sia prova adeguata della sua effettiva conoscenza del processo.

Tanto più che ella è risultata irreperibile e, evasa dagli arresti domiciliari ai quali si trovava sottoposta nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata latitante, sottraendosi a qualsiasi contatto con il difensore d'ufficio.

3. Il secondo profilo di rilievo, dunque, è quello della valenza dell'evasione e della latitanza ad integrare la condizione della "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo da parte della ricorrente; volontaria sottrazione che consente di procedere legittimamente in sua assenza, ancorchè ella non sia stata a conoscenza del processo, perché per libera, consapevole e ostruzionistica scelta a tale conoscenza si sia sottratta (cfr. le sentenze Innaro e Ismail citate).

In proposito, devono essere svolte alcune osservazioni che, anche sotto tale aspetto, rendono fondate le ragioni del ricorso, partendo dall'accostamento tra i concetti di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo e di "negligenza informativa".

In generale, la Corte di cassazione ritiene che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza sia l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114 - 01). 4Né tantomeno la mancanza di diligenza informativa, a fronte della nomina di un difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di lui, può determinare automaticamente la ricorrenza della "volontaria sottrazione", potendo la casistica concreta offrire spazi per ritenere insoddisfacente una simile equivalenza concettuale.

Se si esasperasse il concetto di "mancata diligenza" sino a interpretarla trasformandola automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente a far a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si sarebbe compiuta, da parte del legislatore, una mera operazione di maquillage esteriore dell'impianto normativo previgente e si tornerebbe alle vecchie presunzioni di conoscenza legale del processo, abbandonate invece dalla nuova prospettiva costituzionalmente orientata delle garanzie delle parti (cfr., in motivazione, Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail).

Non può che condividersi, pertanto, l'insegnamento decisamente maggioritario di questa Corte, secondo cui la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digiola, Rv. 288660 - 01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01; in motivazione Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Lleshi; conf.

Sez. 2 n. 33417 del 12/09/2025, non mass.; Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, non mass.).

3.1. Una pronuncia della Sesta Sezione penale, tuttavia, ha posto l'accento sul fatto che, in tema di rescissione del giudicato, l'evasione da una misura cautelare cui si sia sottoposti (avendo nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio) costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 - 01).

Nel caso della citata sentenza, l'evasione del soggetto che chiedeva la rescissione del giudicato era avvenuta durante l'esecuzione del titolo cautelare emesso nell'ambito del medesimo procedimento ed in prossimità della fase di giudizio, sicchè avrebbe potuto fondare un difetto di conoscenza del processo solo 5una particolare e specifica allegazione delle circostanze utili a dimostrare lo stato di 'incolpevole ignoranza'.

La Sesta Sezione ha evidenziato che tale allegazione, in un'ipotesi così peculiare come quella sottopostale, non può essere circoscritta all'evocazione del mero dato di non avere ricevuto la notifica di un'accusa cristallizzata in una vocatio in ius, dato che la fissazione di un'accusa in un provvedimento cautelare costituisce indice inequivoco e sufficiente per la consapevolezza, in capo al soggetto, di essere sottoposto ad un procedimento penale per una ben individuata fattispecie di reato.

3.2. Nel caso sottoposto oggi al Collegio, invece, la "volontaria sottrazione" al processo è stata desunta, dai giudici di appello, dall'evasione della ricorrente dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti in relazione ad un diverso procedimento rispetto a quello per cui si chiede la rescissione e collegata alla "effettiva conoscenza" derivata dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non dell'atto di vocatio in ius dell'odierno processo.

Notifica effettuata subito prima della sua evasione e della latitanza che ne è seguita.

Inoltre, la ricorrente non era neppure assistita da un difensore di fiducia ma da un difensore d'ufficio.

Si tratta di una situazione concreta nella quale, a differenza che nella fattispecie di cui alla sentenza Sez. 6, n. 46795 del 2023, non è possibile arguire, dagli indicatori di fatto poco sopra enunciati, la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo da parte della ricorrente.

4. Pertanto, il Collegio rileva che, in tema di rescissione del giudicato, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non dell'atto di vocatio in ius del processo, in relazione al quale si chiede la rescissione, e l'evasione dagli arresti domiciliari, applicati in relazione ad un diverso procedimento rispetto a quello oggetto della richiesta, con la successiva latitanza, non costituiscono di per sè indici di effettiva conoscenza del processo stesso da parte dell'imputato difeso d'ufficio.

Resta inteso che tali indicatori concorrono ad un giudizio complessivo di volontaria sottrazione qualora emergano altri elementi di fatto dai quali inferire l'effettiva conoscenza del processo.

5. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, affinchè si orienti, nel rivalutare la richiesta di rescissione del giudicato, secondo i principi dati dal Collegio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., con piena libertà di giudizio, fatta salva la necessità di non ripetere il percorso logico già censurato. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 28.11.2025 con cui è stata rigettata la sua richiesta di rescissione del giudicato, formulata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in data 07.09.2023, nell'ambito di un procedimento nel corso del quale l'imputata era stata dichiarata assente. L'ordinanza ha ritenuto che la ricorrente si sia resa volontariamente irreperibile, evadendo dagli arresti domiciliari cui era sottoposta, in un diverso procedimento, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine al processo conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di rescissione del giudicato. All'evasione, infatti, e alla conseguente latitanza perhè la ricorrente si era resa irreperibile, è seguita l'impossibilità di notifica del decreto di citazione in giudizio. L'ordinanza di rigetto impugnata ha argomentato, quindi, che deve trovare applicazione, nel caso di specie, il terzo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 296, comma 3, e 420-bis cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che la ricorrente ha avuto contezza della condanna e del processo soltanto al momento della notifica dell'ordine di esecuzione. Nel procedimento ella non era stata tratta in arresto, non aveva nominato un difensore né eletto un domicilio. La notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta, pertanto, presso il solo difensore d'ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbruzzo), nonostante rispetto a tale procedimento l'imputata non fosse stata dichiarata latitante, bensì lo fosse stata solo in altro e diverso procedimento pendente presso il Tribunale di Cosenza. Inoltre, il difensore di ufficio non aveva mai presenziato alle udienze e non l'aveva mai contattata. L'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che la ricezione a mani proprie della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la successiva evasione/latitanza potessero essere condizioni tali da far ritenere la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, in palese divergenza con la riforma legislativa del 2014 e del principio di conoscenza effettiva della vocatio in ius, intesa come decreto di citazione a giudizio (contenente anche il luogo e la data dell'udienza per lo stesso giudizio), cui non può sostituirsi la conoscenza dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, sia pure in un caso peculiare come quello di specie e con imputazione identica contenuta nei due atti. 2Nondimeno, lo stato di latitanza - dichiarato in un procedimento diverso - non implica automatica conoscenza del processo né determina di per sé la validità della notifica della citazione a giudizio nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen. (si cita Sez. 1, n. 21997 del 2020). La Corte di appello aveva, invece, l'obbligo di ricercare indicatori concreti di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 4. La ricorrente ha depositato memoria con cui reitera le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in base a due diversi ordini di argomenti. 2. Una prima ragione che fonda la rescissione del giudicato richiesta risiede nella nozione di "effettiva conoscenza" del processo. Come insegnano le Sezioni Unite, ai fini dei rimedi restitutori delle garanzie processuali (nella specie, si trattava di restituzione nel termine) l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Sotto un aspetto complementare, si è aggiunto che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279420 - 01). Le Sezioni Unite, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, hanno indicato la strada dell'effettiva verifica in concreto della conoscenza del processo da parte dell'imputato assente come l'unica praticabile 3per assicurare certezza del rapporto processuale e diritto di difesa effettivo, superando qualsiasi forma di presunzione collegata a retaggi formalistici del passato. Nel caso di specie, la conoscenza del processo è stata desunta, dalla Corte di appello che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, proprio sulla base dell'avviso notificato alla ricorrente ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.; atto da ritenersi inidoneo — secondo quanto si evince dalla sentenza Innaro - a costituire base della conoscenza formale dell'accusa mossa nei suoi confronti e che non sostituisce la vocatio in ius, intesa come citazione a giudizio che indica la data dell'udienza, il nominativo del giudice, il luogo del processo, la contestazione finale. Né vale a sostenere l'equivalenza tra avviso di conclusione delle indagini preliminari e vocatio in ius la circostanza che l'imputazione sia rimasta la stessa tra i due atti (circostanza che sfiora l'ovvio, dato che, altrimenti, vi sarebbe stata necessità di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari). Per questo, tenuto conto che la ricorrente non risultava essere stata messa a conoscenza di un provvedimento formale d'accusa, contenuto in un atto di vocatio in ius vero e proprio, nonché del fatto che ella è stata difesa d'ufficio nel corso del procedimento, deve ritenersi che non vi sia prova adeguata della sua effettiva conoscenza del processo. Tanto più che ella è risultata irreperibile e, evasa dagli arresti domiciliari ai quali si trovava sottoposta nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata latitante, sottraendosi a qualsiasi contatto con il difensore d'ufficio. 3. Il secondo profilo di rilievo, dunque, è quello della valenza dell'evasione e della latitanza ad integrare la condizione della "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo da parte della ricorrente; volontaria sottrazione che consente di procedere legittimamente in sua assenza, ancorchè ella non sia stata a conoscenza del processo, perché per libera, consapevole e ostruzionistica scelta a tale conoscenza si sia sottratta (cfr. le sentenze Innaro e Ismail citate). In proposito, devono essere svolte alcune osservazioni che, anche sotto tale aspetto, rendono fondate le ragioni del ricorso, partendo dall'accostamento tra i concetti di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo e di "negligenza informativa". In generale, la Corte di cassazione ritiene che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza sia l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114 - 01). 4Né tantomeno la mancanza di diligenza informativa, a fronte della nomina di un difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di lui, può determinare automaticamente la ricorrenza della "volontaria sottrazione", potendo la casistica concreta offrire spazi per ritenere insoddisfacente una simile equivalenza concettuale. Se si esasperasse il concetto di "mancata diligenza" sino a interpretarla trasformandola automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente a far a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si sarebbe compiuta, da parte del legislatore, una mera operazione di maquillage esteriore dell'impianto normativo previgente e si tornerebbe alle vecchie presunzioni di conoscenza legale del processo, abbandonate invece dalla nuova prospettiva costituzionalmente orientata delle garanzie delle parti (cfr., in motivazione, Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail). Non può che condividersi, pertanto, l'insegnamento decisamente maggioritario di questa Corte, secondo cui la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digiola, Rv. 288660 - 01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01; in motivazione Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Lleshi; conf. Sez. 2 n. 33417 del 12/09/2025, non mass.; Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, non mass.). 3.1. Una pronuncia della Sesta Sezione penale, tuttavia, ha posto l'accento sul fatto che, in tema di rescissione del giudicato, l'evasione da una misura cautelare cui si sia sottoposti (avendo nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio) costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493 - 01). Nel caso della citata sentenza, l'evasione del soggetto che chiedeva la rescissione del giudicato era avvenuta durante l'esecuzione del titolo cautelare emesso nell'ambito del medesimo procedimento ed in prossimità della fase di giudizio, sicchè avrebbe potuto fondare un difetto di conoscenza del processo solo 5una particolare e specifica allegazione delle circostanze utili a dimostrare lo stato di 'incolpevole ignoranza'. La Sesta Sezione ha evidenziato che tale allegazione, in un'ipotesi così peculiare come quella sottopostale, non può essere circoscritta all'evocazione del mero dato di non avere ricevuto la notifica di un'accusa cristallizzata in una vocatio in ius, dato che la fissazione di un'accusa in un provvedimento cautelare costituisce indice inequivoco e sufficiente per la consapevolezza, in capo al soggetto, di essere sottoposto ad un procedimento penale per una ben individuata fattispecie di reato. 3.2. Nel caso sottoposto oggi al Collegio, invece, la "volontaria sottrazione" al processo è stata desunta, dai giudici di appello, dall'evasione della ricorrente dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti in relazione ad un diverso procedimento rispetto a quello per cui si chiede la rescissione e collegata alla "effettiva conoscenza" derivata dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non dell'atto di vocatio in ius dell'odierno processo. Notifica effettuata subito prima della sua evasione e della latitanza che ne è seguita. Inoltre, la ricorrente non era neppure assistita da un difensore di fiducia ma da un difensore d'ufficio. Si tratta di una situazione concreta nella quale, a differenza che nella fattispecie di cui alla sentenza Sez. 6, n. 46795 del 2023, non è possibile arguire, dagli indicatori di fatto poco sopra enunciati, la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo da parte della ricorrente. 4. Pertanto, il Collegio rileva che, in tema di rescissione del giudicato, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e non dell'atto di vocatio in ius del processo, in relazione al quale si chiede la rescissione, e l'evasione dagli arresti domiciliari, applicati in relazione ad un diverso procedimento rispetto a quello oggetto della richiesta, con la successiva latitanza, non costituiscono di per sè indici di effettiva conoscenza del processo stesso da parte dell'imputato difeso d'ufficio. Resta inteso che tali indicatori concorrono ad un giudizio complessivo di volontaria sottrazione qualora emergano altri elementi di fatto dai quali inferire l'effettiva conoscenza del processo. 5. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, affinchè si orienti, nel rivalutare la richiesta di rescissione del giudicato, secondo i principi dati dal Collegio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., con piena libertà di giudizio, fatta salva la necessità di non ripetere il percorso logico già censurato. 6 P.Q.M
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