CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 20082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA .3212-5, sul ricorso iscritto al n.1783 /2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, sez. staccata di Foggia n. 231/27/12, depositata in data 28 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con invito n. P00041/24 l'Ufficio di Manfredonia ha convocato il sig. [OSCURATO:PERSONA] - esercente l'attività di consulente del lavoro - al fine dell'instaurazione del contraddittorio dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 17 luglio 1997, n. 218, sulla base dei compensi derivanti dall'applicazione dei parametri di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 184, della legge 31 dicembre 1992, n. 545 e del d.P.C.m. 29 gennaio 1196 e ss. A seguito di tale invito, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], giusta verbale di contraddittorio del 16.05.2005 prot. 10946, ha chiesto il ricalcolo dei compensi con l'applicazione dello studio di settore nel frattempo pubblicato per l'attività esercitata e quindi sottoscriveva atto di adesione n. CO 00064/05. Tale atto, tuttavia, non è stato onorato con il pagamento delle somme dovute entro i venti giorni dalla sottoscrizione e quindi l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento n. RFAH00039 a.i. 1992, emesso sulla base dei compensi rideterminati con l'atto di adesione, ma con l'applicazione delle sanzioni in misura piena, avendo perso il beneficio. 2. Avverso suddetto atto, ha proposto ricorso il contribuente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per l'assoluta infondatezza del maggior reddito accertato in quanto basato sui dati relativi agli studi di settore nonché eccependo la violazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, essendo i parametri non applicabili perché privi del parere preventivo del Consiglio di Stato. L'Ufficio si è costituito in giudizio, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni di parte siccome l'atto di accertamento era dotato di una motivazione congrua ed esauriente basato sull'art. 62 -- sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 che autorizzava gli Uffici a porre in essere accertamenti analitici con poste induttive, basati sull'applicazione degli studi di settore allegati all'accertamento. 3. La C.t.p. ha accolto il ricorso ed annullato l'accertamento, con la sentenza n. 143/09/07, ritenendo fondata l'eccezione di violazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 88, n. 400. 4. Avverso la suddetta sentenza, l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che la C.t.p. avesse erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato emesso sulla base dei parametri di cui al d.P.C.m. 20 gennaio 1996, atteso che, a seguito del contraddittorio tenutosi con il contribuente, il quale aveva chiesto l'applicazione del più favorevole studio di settore, l'accertamento emesso a seguito del mancato perfezionamento dell'adesione era basato sugli studi di settore. L'appello è stato notificato, oltre che al difensore domiciliatario Rag. [OSCURATO:PERSONA] il 09.10.08 con raccomandata n. 11071327279-1, anche agli eredi del Sig., [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto in data 23.02.08 ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non si costituivano. 5. La C.t.r., con sentenza n. 231/27/12, depositata il 28.11.12, ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la sentenza di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'accertamento fosse stato emesso sulla base dei parametri del d.P.C.m. 20 gennaio 1996 e del d.P.C.m. 27 marzo 1997, mentre era evidente che l'Ufficio avesse applicato gli studi di settore come richiesto dal contribuente in sede di contraddittorio, sottoscrivendo, peraltro, atto di adesione poi non pagato; ha affermato, altresì, che, in base alla valenza probatoria dello studio di settore quale presunzione legale relativa, a fronte della stessa la parte, nel ricorso in appello, non aveva sviluppato una linea difensiva tale da poter scalfire la legittimità e la fondatezza della maggiore pretesa. 6. Avverso la pronuncia del giudice di seconde cure, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. 7. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'error in procedendo in quanto ci sarebbe stata un'omessa notificazione dell'atto di appello alla ricorrente medesima, quale litisconsorte necessaria per ragioni di ordine processuale, in quanto erede della parte appellata deceduta nelle more della proposizione del giudizio di appello deciso con la sentenza dei giudici di prime cure. Quindi, ritiene che la sentenza sia nulla perché, in violazione dell'art. 327, comma 2, cod. proc. civ., è stato violato il contraddittorio nei confronti della ricorrente medesima, quale erede pretermessa della parte vittoriosa innanzi al giudice di prime cure. 7.1 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia una violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'error in iudicando in quanto non sia stato dato rilievo al decesso dell'appellato, quale causa evento interruttivo del processo, ciò in violazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ. Rilevato che: 1. La Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli di ufficio dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli di ufficio de