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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 24681/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna del predetto imputato per due episodi di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

2.1. In data 26 marzo 2024 è pervenuto il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (redatto il 6 marzo 2024 dal Commissariato di Genova - Sampierdarena - Cornigliano) e verbale di accettazione (redatto in pari data dal medesimo commissariato).

2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna del predetto imputato per due episodi di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.). 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. In data 26 marzo 2024 è pervenuto il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (redatto il 6 marzo 2024 dal Commissariato di Genova - Sampierdarena - Cornigliano) e verbale di accettazione (redatto in pari data dal medesimo commissariato). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così d
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