Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:77
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
16 marzo 2004
[OSCURATO:PERSONA]11/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea
«Personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Diffamazione — Discriminazione razziale — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricorso per risarcimento danni»
Testo completo in inglese II - 0000
Oggetto
: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 5 novembre 2002, recante una nota di
biasimo a carico della ricorrente, nonché il risarcimento dei danni che questa avrebbe subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Atto recante pregiudizio — Sanzione disciplinare — Obbligo di motivazione — Portata
2.
Dipendenti — Principi — Principio di buona amministrazione — Portata
3.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Regime disciplinare — Rispetto dei diritti della difesa — Obbligo vigente
anche in assenza di una norma scritta
(Statuto del personale, art. 87; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 43)
4.
Dipendenti — Parità di trattamento — Nozione — Limiti
5.
Dipendenti — Regime disciplinare — Obbligo di sentire l’interessato prima di adottare la decisione — Inosservanza — Irregolarità
idonea a incidere particolarmente sul contenuto della decisione — Violazione dei diritti della difesa
6.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Regime disciplinare — Rispetto dei diritti della difesa — Mancata menzione,
in fase di apertura del procedimento disciplinare, delle disposizioni asseritamente violate dall’interessato — Conseguenze
da valutarsi in concreto
7.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Diritti e obblighi — Rispetto della dignità delle funzioni — Dovere di
lealtà — Portata
[Statuto del personale, artt. 12 e 21, primo comma; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, artt. 4,
lett. a), e 9, lett. c)]
8.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Regime disciplinare — Sanzione — Principio di proporzionalità — Nozione
— Discrezionalità dell’autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, artt. 86‑89; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 43)
9.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Insussistenza di comportamento illegittimo dell’amministrazione —
Rigetto
(Statuto del personale, art. 91)
1. La motivazione di una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione
sia fondata. La motivazione della decisione dell’amministrazione in un procedimento disciplinare deve esporre con precisione
i fatti addebitati al dipendente e le considerazioni che hanno indotto l’autorità che ha il potere di nomina a infliggere
la sanzione prescelta. Tuttavia, non è prescritto che la motivazione della decisione disciplinare tratti tutti i punti di
fatto e di diritto fatti valere dall’interessato nel corso del procedimento.
(v. punti 37 e 38)
Riferimento: Corte 20 novembre 1997, causa C‑188/96 P, Commissione/V (Racc. pag. I-6561, punto 26); Tribunale 16 ottobre 1998,
causa T‑40/95, V/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑587 e II‑1753, punto 36); Tribunale 19 maggio 1999, cause riunite T-34/96
e T-163/96, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑87 e II-463, punto 93); Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione
(Racc. PI pagg. I-A‑49 e II-223, punto 49); Tribunale 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑69
e II-325, punto 156)
2. In applicazione del principio di buona amministrazione, allorché statuisce in merito alla situazione di un dipendente, l’amministrazione
ha l’obbligo di prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e, nel farlo, deve
tener conto non soltanto dell’interesse del servizio, bensì anche di quello del dipendente interessato.
(v. punti 42 e 217)
Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551, punto 12); Tribunale 7 novembre
2002, causa T‑199/01, G/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑217 e II-1085, punto 67); Tribunale 6 febbraio 2003, causa T‑7/01,
Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑37 e II‑239, punto 77)
3. Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che dev’essere osservato
anche in assenza di una disposizione esplicita. Inoltre, l’art. 43 delle condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale
europea dispone, in modo analogo all’art. 87 dello Statuto del personale, che il procedimento disciplinare deve garantire
che nessun dipendente sia colpito da sanzione disciplinare senza essere previamente messo in grado di rispondere alle censure
addebitategli.
Non è prescritto che la motivazione di una decisione disciplinare tratti tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dall’interessato
nel corso del procedimento. Pertanto, la semplice circostanza che la decisione impugnata non risponda a taluni argomenti dedotti
nel procedimento disciplinare non basta a dimostrare che l’agente sanzionato non sia stato efficacemente sentito nel corso
del detto procedimento.
(v. punti 49, 50 e 52)
Riferimento: Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑169/95, Quijano/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑91 e II-273, punto 44); Connolly/Commissione,
cit., punto 93; Tribunale 15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II-471, punto 28); Tribunale
18 ottobre 2001, causa T‑333/99, X/BCE (Racc. pag. II-3021, punti 176 e 177); Onidi/Commissione, cit., punto 156
4. Il principio di non discriminazione si applica unicamente a persone che si trovino in situazioni identiche o comparabili e
richiede che la differenza di trattamento tra diverse categorie di dipendenti di ruolo o di agenti temporanei sia giustificata
in base a un criterio oggettivo e ragionevole e sia proporzionata allo scopo con essa perseguito.
(v. punto 65)
Riferimento: Tribunale 23 marzo 1994, causa T‑8/93, Huet/Corte dei conti (Racc. pag. II-103, punto 45)
5. Nell’ambito dei procedimenti disciplinari, il principio del rispetto dei diritti della difesa è violato quando è accertato
che l’interessato non è stato utilmente sentito prima dell’adozione dell’atto arrecantegli pregiudizio e quando non si può
ragionevolmente escludere che questa irregolarità abbia potuto avere una particolare incidenza sul contenuto di tale atto.
(v. punto 90)
Riferimento: Tribunale 23 gennaio 2002, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. pag. II‑163, punto 113)
6. Il fatto che, al momento dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di uno dei suoi agenti, la [OSCURATO:PERSONA] centrale
europea non abbia menzionato esplicitamente le disposizioni di cui si è infine ritenuta la violazione nella decisione di sanzione
adottata in esito a tale procedimento non può essere considerato tale da aver privato l’interessato del suo diritto di essere
efficacemente sentito se le censure formulate al momento di tale avvio permettevano all’interessato di conoscere con precisione
le disposizioni di cui gli si imputava la violazione.
Inoltre, quand’anche non si possa presumere che l’interessato sapesse che gli sarebbe stata addebitata la violazione di una
disposizione particolare, la decisione di sanzione non ne è inficiata qualora risulti chiaramente dalla sua motivazione che
le altre violazioni che gli erano contestate, e in merito alle quali è stato efficacemente sentito, giustificavano, di per
sé, l’applicazione e il grado della sanzione inflitta.
(v. punti 111‑121)
7. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, «il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall’esprimere
pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione». Tale disposizione mira a garantire che i dipendenti
comunitari offrano con il loro comportamento un’immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettabile
che ci si può legittimamente attendere da chi riveste una funzione pubblica internazionale.
Peraltro, l’art. 21, primo comma, dello Statuto stabilisce un dovere di lealtà e cooperazione che incombe a qualsiasi dipendente
nei confronti dell’istituzione cui appartiene e dei suoi superiori. Tale dovere di lealtà e cooperazione non comporta solo
obblighi positivi, ma anche, a maggior ragione, un obbligo negativo: quello di astenersi in generale da comportamenti lesivi
della dignità e del rispetto dovuti all’istituzione e alle sue autorità.
Tenuto conto del rinvio esplicito operato dall’art. 9, lett. c), delle condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale
europea alle norme applicabili ai dipendenti delle Comunità europee, l’obbligo – imposto ai membri del personale della [OSCURATO:PERSONA]
in applicazione dell’art. 4, lett. a), delle condizioni d’impiego – di «adottare una condotta consona alle loro funzioni e
alla natura di organo comunitario della BCE» dev’essere interpretato nel senso che impone in particolare al personale della
[OSCURATO:PERSONA] doveri di lealtà e di dignità simili a quelli che si applicano ai dipendenti delle Comunità europee.
(v. punti 191‑193)
Riferimento: Corte 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri/Parlamento (Racc. pag. 633, in particolare pag. 650); Tribunale 26
novembre 1991, causa T‑146/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-1293, punto 72); Tribunale 7 marzo 1996, causa T‑146/94,
Williams/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I-A-103 e II-329, punti 65 e 72); Tribunale 15 maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione
(Racc. PI pagg. I-A‑97 e II-289, punto 127); Tribunale 12 settembre 2000, causa T‑259/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia
(Racc. PI pagg. I-A‑169 e II-773, punti 44‑47); Onidi/Commissione, cit., punto 73
8. L’applicazione del principio di proporzionalità in materia disciplinare comporta due aspetti.
Da una parte, la scelta della sanzione adeguata spetta all’autorità che ha il potere di nomina allorché la realtà dei fatti
posti a carico del dipendente è dimostrata, e il giudice comunitario non può censurare tale scelta, a meno che la sanzione
inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti addebitati al dipendente. Dall’altra, la determinazione della sanzione si
fonda su una valutazione complessiva, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle
circostanze proprie a ogni singolo caso, poiché gli artt. 86‑89 dello Statuto del personale, così come le condizioni di impiego
del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea per quanto riguarda i membri del personale della stessa, non stabiliscono un rapporto
fisso tra le sanzioni disciplinari previste e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti, né precisano in che misura
l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba rilevare nella scelta della sanzione. Perciò l’esame del giudice
comunitario si limita a verificare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’autorità che
ha il potere di nomina sia stata effettuata in modo proporzionato, e il giudice non può sostituirsi a detta autorità quanto
ai giudizi di valore effettuati al riguardo da quest’ultima.
(v. punto 203)
Riferimento: X/BCE, cit., punto 221
9. La responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte più condizioni, ossia l’illegittimità
del comportamento contestato alle istituzioni, la reale sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento
allegato e il danno lamentato. Dev’essere pertanto respinta la domanda proposta da un dipendente diretta a ottenere il risarcimento
del danno morale che gli sarebbe stato cagionato dall’illegittimità del comportamento dell’amministrazione comunitaria, qualora
tale illegittimità non sia accertata.
(v. punto 224)
Riferimento: Tribunale 15 febbraio 1996, causa T‑589/93, Ryan‑Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I-A‑27 e II-77, punti 141 e
142)