CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 07272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11603/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 399/2018 depositata il09/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 febbraio 2018, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza dal Tribunale della stessa città del 4 dicembre 2015, la quale aveva rigettato le domande, proposte da Carmel a Natale , volte alla condanna dell’amministratore, e poi liquidatore, della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché socio, [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2476, commi 6 e 7, c.c., da essa patiti quale creditrice (in relazione a differenze retributive, indennità e risarcimento del danno da illegittimo licenziamento) della società, a causa delle condotte di mala gestio, consistenti nella svendita totale della merce, restituzione del vestiario ai fornitori con incasso del corrispettivo, messa in liquidazione della società e ritardo nel deposito dei bilanci. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la soccombente, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], per il quale si costituisce in data 1° febbraio 2023 un nuovo procuratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La C orte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a)circa la domanda per i danni patiti quale terzo, l’attrice non ha neppure dedotto un danno diretto al suo patrimonio, in quanto le condotte denunziate sono tutte produttive, ove pure fossero state provate, di un danno diretto soltanto al patrimonio sociale; quanto all’allegata mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro con la medesima, al mancato adeguamento previdenziale e al licenziamento illegittimo, si tratta di condotte riferibili unicamente alla società datrice di lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]., e non all’amministratore in proprio; b) con riguardo alla domanda proposta quale creditrice della società, l’appellante ha lamentato la mancata ammissione della prova per interpello e per testi, nonché della c.t.u. sui bilanci da parte del primo giudice: ma la svendita della merce, iniziata nel mese di gennaio, dopo le feste natalizie, non integra in sé una condotta illecita, neppure alla luce della deduzione secondo cui essa non sarebbe avvenuta al c.d. giusto prezzo di realizzo, dato che l’appellante avrebbe dovuto, semmai, provare l’entità del magazzino, la qualità delle merci o fornire elementi di giudizio al riguardo, trattandosi di circostanze certamente note alla medesima per le mansioni svolte; né l’appellante, a fronte delle ragioni esposte dal Tribunale circa l’inammissibilità delle prove e della c.t.u., ritenute generiche, ininfluenti ed esplorative, ha svolto specifiche censure; i bilanci non forniscono alcun elemento probatorio circa la dedotta mala gestio, in quanto documentano l’utilizzo del ricavato della svendita per pagare i debiti sociali, mentre il mero ritardo nel deposito degli stessi nel registro delle imprese non ha causato un danno, di per sé, al patrimonio sociale; c) l’introduzione in giudizio di fatti nuovi – ossia, il mancato rispetto della causa di prelazione del proprio credito di lavoro, allorché la società ha preferito pagare i fornitori; il rimborso in precedenza del finanziamento dello stesso amministratore quale socio, in violazione dell’art. 2467 c.c. – mai esposti nell’atto di citazione, è inammissibile, essendo mancate del tutto le relative allegazioni nell’atto di citazione, in violazione dell’art. 163 c.p.c., e non essendo neppure contenute nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre la condotta illecita imputata all’amministratore costituisce oggetto di necessaria allegazione nell’azione di responsabilità contro lo stesso; d) la sentenza di primo grado non è vizia ta da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla responsabilità del liquidatore, in quanto nessuna allegazione sussisteva circa le specifiche condotte del Boni in violazione degli obblighi come liquidatore della società, onde il tribunale correttamente non ha pronunciato al riguardo, né tali condotte possono più essere oggetto del giudizio di appello. 2. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2476 c.c., per non avere la C orte d’appello attribuito direttamente all’amministratore la responsabilità delle condotte di mala gestio denunziate, in particolare concernenti il rapporto di lavoro con la dipendente (mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro con la medesima, mancato adeguamento previdenziale, illegittimo licenziamento), che ne hanno direttamente inciso il patrimonio; ai predetti inadempimenti aggiunge l’abuso del processo civile, per avere sostenuto in giudizio circostanze non rispondenti al vero, il danno morale cagionatole e l’assunzione della deliberazionedi scioglimento della società dopo accertato il proprio credito in altra sede. Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, laddove la Corte territoriale ha ritenuto mai proposta una domanda per condotte illecite del Boni in veste di liquidatore, dato, che invece, era palese trattarsi di comportamenti rilevanti come amministratore o come liquidatore, a seconda del tempo della commissione rispetto alla deliberazione di scioglimento della società del 22 ottobre 2012: si tratta del mancato deposito dei bilanci 2010 e 2011; del deposito del bilancio di liquidazione dell’esercizio 2012 solo nel novembre 2014, oltretutto con indicazioni carenti e senza la documentazione imposta dall’art. 2487-bis c.c., né la relazione del liquidatore; della manc ata richiesta ai soci dei fondi per pagare i debiti, presentando tale bilancio di liquidazione delle perdite; della mancata conclusione della fase di liquidazione, non essendo stata ancora la società cancellata dal registro delle imprese. 3. – Il primo mot ivo è inammissibile, sia con riguardo alle condotte relative agli inadempimenti della società al contratto di lavoro, nell’assunto concorrenti con l’illecito personale dell’amministratore che ne aveva la rappresentanza legale, sia in ordine alle nuove condotte in questa sede allegate. Sotto il primo profilo, infatti, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c. (vigente all’epoca dei fatti), atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi: peraltro, in tale ultimo caso e se ne ricorrano tutti gli estremi, può configurarsi un concorso tra l’inadempimento della società e l’illecito dell’amministratore (Cass.8 settembre 2015, n. 17794; Cass. 5 agosto 2008, n. 21130; Cass.3 dicembre 2002, n. 17110, che si occupa del diverso profilo dell’induzione della società all’inadempimento per l’avvenuta distrazione di somme operata dall’amministratore). La Corte d’appello non ha deciso in contrasto con tale principio, ma ha semplicemente accertato la mancata integrazione della fattispecie di illecito personale dell’amministratore nel caso di specie. Pertanto, è vero che, come deduce la ricorrente, questa Corte ha affermato come, ai fini della responsabilità prevista dall’art.2395 c.c. per danno diretto, non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze (Cass. 3 aprile 2007, n. 8359): ma la Corte territoriale non ha affatto sostenuto, come la ricorrente pretenderebbe, che la responsabilità dell’amministratore in proprio presupponga un agire come “privato”, avendo solo escluso che l’inadempimento societario, nel caso di specie, abbia palesato anche un illecito proprio dell’amministratore stesso. A fronte di questo accertamento in fatto, il motivo non propone censure ammissibili. Sotto il secondo profilo, l’introduzione di fatti nuovi in sede di legittimità è del pari inammissibile, dal momento che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto –non sia stata affrontata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr., e multis , Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass.10 febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989). 4. –Il secondo motivo è inammissibile. L’inammissibilità deriva sia dall’essere stata la censura proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quale omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che non è il veicolo per denunziare una omissione di pronuncia sulla domanda di responsabilità del liquidatore, asseritamente proposta; sia dalla circostanza che il motivo non attacca la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui il mancato deposito dei bilanci o le eventuali carenze redazionali di essi non integrano in sé fatti di pregiudizio diretto per il terzo creditore. Ogni fatto nuovo, in questa sede indicato come imputabile al liquidatore, incorre del pari nell’inammissibilità per il già richiamato principio, secondo cui non è ammessa la deduzione di fatti nuovi in sede di legittimità. 5 – L’istanza di cancellazione delle « espressioni e deduzioni diffamatorie e calunniose nei confronti del convenuto e della scrivente», contenuta nel controricorso, è inammissibile, essendo stata formulata con la predetta assoluta genericità. 6. –Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente,