CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, nel negare la configurabilità comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con motivazione sintetica ma compiuta, ha fatto coerente riferimento a tutti gli elementi considerati dalla detta fattispecie valutati in termini di sinergica reciprocità dando coerente rilievo alla quantità non indifferente della sostanza detenuta, alla qualità eterogenea della stessa, alle modalità della condotta, concludendo, con valutazione certamente immune a censure prospettabili in questa sede, per la incompatibilità del fatto con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ri„,....._._.,,..).,:• ___..._....„.......