Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 36372/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà; Rilevato che il ricorso è articolato in tre motivi, due dei quali stigmatizzano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del rilievo positivo della disponibilità di un lavoro, mentre il terzo motivo evidenzia in generale la insufficienza dei precedenti penali ai fini del rigetto della richiesta di misura alternativa; Osservato, in proposito, che i tre motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la motivazione del rigetto della richiesta, la quale si fonda complessivamente sia sul rischio di recidiva, desunto da precedenti e pendenze, sia sulla insufficienza del periodo di osservazione della personalità del soggetto, tanto in termini temporali che di avvio di revisione critica; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà; Rilevato che il ricorso è articolato in tre motivi, due dei quali stigmatizzano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del rilievo positivo della disponibilità di un lavoro, mentre il terzo motivo evidenzia in generale la insufficienza dei precedenti penali ai fini del rigetto della richiesta di misura alternativa; Osservato, in proposito, che i tre motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la motivazione del rigetto della richiesta, la quale si fonda complessivamente sia sul rischio di recidiva, desunto da precedenti e pendenze, sia sulla insufficienza del periodo di osservazione della personalità del soggetto, tanto in termini temporali che di avvio di revisione critica; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 36372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris