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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 16139/2026

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/10/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi imotivi di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità inquanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e,laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra i reati di furto oggetto della richiesta diunificazione, rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due mesi) el'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanzesintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primoreato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Per converso, la diversità deicorrei e le differenti modalità esecutive depongono per considerare, piùplausibilmente, i reati come espressione della inclinazione del condannato adelinquere quando se ne presente l’occasione e l’opportunità.1.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella,non manifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamenteapprezzato il dato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur nonessendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità diravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono ifatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni.

E a tale canonedi comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi acontestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.

Rilevato, sul piano giuridico, che il Tribunale ha fatto corretta applicazionedel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata sceltadi vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mentedel reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.pen (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014 Rv. 260896 – 01).D’altra parte, ai fini della configurabilità dell’unicità del disegno criminoso, lesingole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programmadeliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi,in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti,già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.

Deve, dunque, escludersiche una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base dell'identità odell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancoradella unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece cheil requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a farfondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originariaideazione e determinazione volitiva4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi imotivi di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità inquanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e,laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra i reati di furto oggetto della richiesta diunificazione, rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due mesi) el'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanzesintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primoreato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Per converso, la diversità deicorrei e le differenti modalità esecutive depongono per considerare, piùplausibilmente, i reati come espressione della inclinazione del condannato adelinquere quando se ne presente l’occasione e l’opportunità.1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella,non manifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamenteapprezzato il dato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur nonessendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità diravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono ifatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canonedi comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi acontestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2. Rilevato, sul piano giuridico, che il Tribunale ha fatto corretta applicazionedel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata sceltadi vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mentedel reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.pen (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014 Rv. 260896 – 01).D’altra parte, ai fini della configurabilità dell’unicità del disegno criminoso, lesingole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programmadeliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi,in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti,già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersiche una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base dell'identità odell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancoradella unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece cheil requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a farfondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originariaideazione e determinazione volitiva4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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