CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 04406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26370-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 296/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/03/2021; Ric. 2021 n. 26370 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Lucca in tema di accertamento ove non erano state accolte le sue ragioni in tema di ripresa a tassazione di un maggior reddito ai fini Ires e Irap e un’Iva indebitamente detratta relativamente a operazioni che, secondo l’amministrazione finanziaria, sarebbero da considerare oggettivamente inesistenti. Il ricorso è affidato a quattro motivi cui replica l’Ufficio con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione di parte contribuente ove afferma la tardività della notifica del controricorso. Dall’esame delle attestazioni telematiche, risulta che il ricorso sia stato spedito (e ricevuto) in data 15 ottobre, donde il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 25 novembre, mentre risulta inviato telematicamente solo il 29. Donde è inammissibile il controricorso ed irritualmente costituito il patrono pubblico. Con il primo motivo si prospetta censura in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 D.Lgs n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., per essere la motivazione totalmente mancante o meramente apparente, ovvero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione. Con il secondo motivo si prospetta censura in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., non avendo il collegio d’appello motivato adeguatamente circa l’esistenza di elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, avendo acriticamente ritenuto valido l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate, senza premurarsi di ulteriori riscontri. Ric. 2021 n. 26370 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Con il terzo motivo si prospetta censura in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per essere la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] priva di ratio decidendi, nonché priva dell’esame della documentazione tutta diretta a dimostrare l’esistenza della consegna oggetto di contestazione. Con il quarto motivo, infine, si prospetta censura in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e per mancanza della decisione in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Quanto al primo motivo deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza solo allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Nel caso in es ame, la CTR ha analiticamente preso in esame i motivi, dando risposta articolata con riferimento alle singole cesure, con una valutazione di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa suprema Corte di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile in quanto richiede una rivalutazione nel merito, inibita a questa Corte. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Ric. 2021 n. 26370 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 4 - Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Nel caso di specie, il ricorso sollecita una revisione nel merito, inibita a questa corte di legittimità. Infine, il terzo ed il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati. Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo e in secondo grado e quindi si ha una ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter c.p.c.. Il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018 Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014). La ricorrente non ha assolto a questo onere. (Cass. V, n, 6711/2020). Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di rituale costituzione della parte pubblica. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 26370 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 5 - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe