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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 24307/2025

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039OYAW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AO9II) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 20/05/2025 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti diAlexander Laskhishvili e di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (fatto commesso in Valeggio sul Mincio in data 25 febbraio 2014), ha ridotto la pena irrogata a Agiashvili ad anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con conferma nel resto.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il medesimo difensore e con comune atto d’impugnazione.

Affidandosi ad un unico motivo, hanno denunciato l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata, per entrambi gli imputati, alla prima udienza utile in appello, dal momento che non era stato possibile formulare motivo di gravame al riguardo essendo stato questo presentato ben prima dell’introduzione delle sanzioni sostitutive ad opera della cd. ‘[OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] È meritevole di accoglimento il solo ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere dichiarato inammissibile quello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1. Va, preliminarmente, rilevato che dal verbale dell’udienza del 23 settembre 2024 (allegato al ricorso), nel corso della quale si è celebrato il giudizio di appello nei confronti dei ricorrenti, emerge come la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia stata avanzata dal difensore del solo [OSCURATO:PERSONA], che ha «dimesso documentazione» a sostegno, non anche dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a riportarsi ai motivi di appello.

Ne viene che l’eccezione,formulata nell’interesse diNikoloz Agiashvili, di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, èinammissibile.

2. La stessa eccezione è, invece, fondata per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA].

La riscontrata assenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare avanzata nell’interesse del menzionato ricorrente, che ne avrebbe potuto beneficiare essendogli stata irrogata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, configura certamente il vizio di omessa motivazione.

Questa Corte, con orientamento pacifico, ha statuito che, dal combinato disposto di cui agli artt. 545-bis, 597, comma 1, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 si desume che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui al citato 95, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità a condizione che l'imputato ne abbia fatto richiesta, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751- 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01).

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha omesso di provvedere sull’istanza anzidetta, deve essere annullata limitatamente a tale parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, precisandosi che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini della prescrizione, deve intendersi definitivamente accertata.

3. S’impone, pertanto: quanto a [OSCURATO:PERSONA] , l’ annullamento della sentenza impugnata limitatamente a lla pena sostitutiva , con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; quanto a [OSCURATO:PERSONA] , la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039OYAW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AO9II) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 20/05/2025 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti diAlexander Laskhishvili e di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (fatto commesso in Valeggio sul Mincio in data 25 febbraio 2014), ha ridotto la pena irrogata a Agiashvili ad anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con conferma nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il medesimo difensore e con comune atto d’impugnazione. Affidandosi ad un unico motivo, hanno denunciato l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata, per entrambi gli imputati, alla prima udienza utile in appello, dal momento che non era stato possibile formulare motivo di gravame al riguardo essendo stato questo presentato ben prima dell’introduzione delle sanzioni sostitutive ad opera della cd. ‘[OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] È meritevole di accoglimento il solo ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere dichiarato inammissibile quello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Va, preliminarmente, rilevato che dal verbale dell’udienza del 23 settembre 2024 (allegato al ricorso), nel corso della quale si è celebrato il giudizio di appello nei confronti dei ricorrenti, emerge come la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia stata avanzata dal difensore del solo [OSCURATO:PERSONA], che ha «dimesso documentazione» a sostegno, non anche dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a riportarsi ai motivi di appello. Ne viene che l’eccezione,formulata nell’interesse diNikoloz Agiashvili, di omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, èinammissibile. 2. La stessa eccezione è, invece, fondata per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]. La riscontrata assenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare avanzata nell’interesse del menzionato ricorrente, che ne avrebbe potuto beneficiare essendogli stata irrogata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, configura certamente il vizio di omessa motivazione. Questa Corte, con orientamento pacifico, ha statuito che, dal combinato disposto di cui agli artt. 545-bis, 597, comma 1, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 si desume che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui al citato 95, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità a condizione che l'imputato ne abbia fatto richiesta, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751- 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01). Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha omesso di provvedere sull’istanza anzidetta, deve essere annullata limitatamente a tale parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, precisandosi che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini della prescrizione, deve intendersi definitivamente accertata. 3. S’impone, pertanto: quanto a [OSCURATO:PERSONA] , l’ annullamento della sentenza impugnata limitatamente a lla pena sostitutiva , con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; quanto a [OSCURATO:PERSONA] , la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 24307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris