CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 1463/2023 depositata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/2026IL 22 ottobre 2015 il Comune di Galatone (LE) notificò alla ricorrente unavviso d’accertamento dell’importo di € 46.044,13 per IMU 2012, oltre ad€ 13.813,24 a titolo di sanzioni e € 1.839,79 per interessi moratori.La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 729 del 14/2/2017, respinse ilricorso affermando che agli immobili IACP, quali quelli oggetto dell’avviso,non spetterebbe l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs.504/1992 in quanto occorrerebbe la compresenza dei due requisitidell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore edell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non sianoproduttive di reddito.Su appello della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, nel contraddittorio con il Comune e con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto l’appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte(SSUU n. 28160/08, 8964/2020, 37342/21) e ribadendo che agli entid’edilizia residenziale, quale è la contribuente, non sarebbe applicabilel’esenzione invocata tenuto conto che le norme agevolative hanno naturaspeciale e derogatoria e pertanto di stretta interpretazione (Cass.17300/21), mentre nel caso specifico occorrerebbe invece applicare laspecifica disposizione di cui all’art. 13, comma 10 del d.l. 201/11, rationetemporis vigente (2012), che prevedeva l’applicazione dell’aliquotaordinaria IMU con detrazione di € 200,00 per ogni unità abitativa. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì richiamato ulteriori pronunce di legittimità(20135/19, 24540/2020 e 29376/2020) che, nell’interpretazione dellesuddette disposizioni, hanno ritenuto che la quota d’imposta prevista dalcomma 11 del predetto art. 13, non più riservata allo Stato, non perciòpuò ritenersi devoluta a favore degli enti d’edilizia residenziale pubblica,rendendo pertanto l’ente locale unico percettore dell’imposta nella suaintegrità, come confermato altresì dalla nota 12507/2012 del MinisteroNumero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’Economia e delle Finanze (Sez. 5 - , Sentenza n. 20135 del25/07/2019, Rv. 654855 - 01). Sarebbe pertanto esclusa l’esenzione daltributo, anche invocando l’art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011, rationetemporis vigente, che prevede un’agevolazione per il proprietario cheutilizza l’immobile come abitazione principale, ciò che non accadrebbe nelcaso specifico in cui l’ente proprietario è diverso dalla persona fisicalocataria, essendo anche in questo caso vietata l’interpretazione estensivao analogica della norma d’agevolazione.Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi, illustrati dasuccessiva memoria.Resiste il Comune con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i) della Legge 504/1992, 9 delD.Lgs. 14.03.2011 n.23, anche in relazione a quanto stabilito dal D.M.19.11.2012 n.200 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Sostiene che questa Corte, con diverse pronunce nel corso del 2022 e intema di TOSAP, ha riconosciuto il presupposto soggettivo in capo allaricorrente trattandosi di ente pubblico non economico e pertantorientrante nella sfera applicativa del citato art. 7, comma 1, lett. i) deld.lgs. 504/1992 oltre che dell’art. 9 del d.lgs. 23/2011, in tema diimmobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, daiComuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove nonsoppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali.Il perseguimento di finalità pubblicistiche e assistenziali, sociali e diinteresse pubblico, di cui gli stessi Comuni sarebbero gestori e custodi, liporrebbe al di fuori della fattispecie impositiva come sarebbe confermatodalla legge regionale Puglia n. 22/2014, che ha trasformato i vecchi IACPNumero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/2026nelle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa e l’Abitare (ARCA) ribadendo trattarsid’ente regionale non economico che agisce direttamente per la Regione.Sussisterebbero pertanto entrambi i presupposti di cui all’invocato art. 7,comma 1, lett. i) d.lgs. 504/92:- il requisito soggettivo, come riconosciuto dalle sentenze del 2022indicate nel ricorso;- il requisito funzionale.Ciò sarebbe confermato dal DM Finanze 200/12 (Regolamento da adottareai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 eintegrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174) e dall’art. 13 del d.l. 201/11 così come modificato dalla legge 228/12e dal più volte richiamato art. 7, nella versione vigente all’epoca e l’art. 9-bis del d.l. 1/12 ove si dispone che le attività oggetto d’esenzione debbanoessere svolte con “modalità non commerciali”.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Se infatti è corretto affermare come questa Corte si sia giàpronunciata sul requisito soggettivo, ma in relazione all’esenzione Tosap(vv. più recentemente la pronuncia n. 33178/2025), e anche ammettendola qualifica di ente pubblico non economico, con riferimento alle Agenzienel territorio della Regione Puglia, ciò non è sufficiente a far rientrare laricorrente nell’esenzione invocata.1.3 Infatti, come evidenziato nella pronuncia Cass. Sez. 5, 25/07/2019, n.20135, Rv. 654855–01, richiamata anche nella sentenza impugnata, laquestione oggetto della censura è costituita dall'esenzione previstadall'art. 7, lett i), d.lvo 504/92 richiamato dagli artt. 13 d.l. 201/2011 e 9d.lvo 23/2001, e l'art 7 lett. i) citato, nella versione modificata ad operadell'art 91-bis d.l. 1/12 convertita con I. 27/12, applicabile rationetemporis all'annualità oggetto di causa (2012), recita: gli immobiliutilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testoNumero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/2026unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali diricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),della legge 20 maggio 1985, n. 222.».1.4 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017,4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013), in materia fiscale le norme chestabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione aisensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterioanalogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e lecondizioni dalle stesse espressamente considerati.Sulla scorta di tale insegnamento questa Corte, anche a Sezioni Unite, haripetutamente affermato, con riferimento ad immobili gestiti da IACP che«in materia di ICI, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lettera (i) -opera alla duplice condizione dell'utilizzazione direttadegli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva lorodestinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito,escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta,pur se assistita da finalità di pubblico interesse» (cfr. tra le tante Cass.SS.UU. 28160/2008, 7385/2012, 2212014, 12313/2017).1.5 Dal momento che le finalità di carattere sociale svolte per legge daglienti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da lorosvolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, siapure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quantoparametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un’attività dicarattere economico ai sensi di legge, è fondata la censura volta adescludere l’esenzione nei casi d’utilizzo indiretto.1.6 Inoltre, l’invocata esenzione riguarda solo gli immobili posseduti, nelproprio territorio, da enti locali, dai consorzi fra detti enti, ove nonNumero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/2026soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali, e non può sostenersi che l’ex IACP,pur anche ove ritenuto ente pubblico non economico o esercente attivitànon commerciale, rientri tra quelli indicati dalla norma. L’agiredirettamente per conto della Regione, come stabilito dalla legge reg.Puglia n. 22/2014, non fa dell’Agenzia Regionale un ente locale, al di làdelle finalità pubblicistiche e assistenziali sue proprie, tenuto anche contodel pacifico insegnamento, richiamato anche dalla sentenza impugnata, intema di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative (cfr. Cass. n.28460/2025, 21914/2024, 14511/24 e, da ultimo, n. 4500/2026).1.7 Non paiono pertinenti i richiami giurisprudenziali operati nellamemoria integrativa al problema dell’appartenenza degli alloggi allacategoria degli “alloggi sociali” e alla prova di ciò, in quanto nonriguardanti l’esenzione di cui al motivo di ricorso, bensì a quella previstadall'art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Tale regolamentazione non potrebbe comunque applicarsi all’anno2012 cui è riferito l’avviso impugnato, essendo in vigore dal 28 maggio2014.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune diGalatone n.50 del 31.10.2012 (all.6), in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c. Sostiene che tale regolamentazione prevede in viagenerale un’aliquota ordinaria del 10,60 per mille, un’aliquota agevolatadel 3,50 per mille per abitazione principale e del 2 per mille per fabbricatirurali a uso strumentale. Avrebbe pertanto errato il Comune di Galatone aconcedere la riduzione di € 200,00 per abitazione principale, salvo poiapplicare agli stessi alloggi l‘aliquota ordinaria.2.1 Anche questo motivo è infondato.Numero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/20262.2 La ricorrente confonde infatti l’agevolazione c.d. prima casa, chespetta al proprietario (o possessore) che adibisca la casa a sua abitazioneprincipale, con il beneficio specifico sopra ricordato di cui all’art. 13,comma 10, del d.l. 201/11, conv. con mod. nella legge 214/11 (poiabrogata dalla legge 160/19). Come già evidenziato dalla citata Cass.20135/19, ai sensi dell'art 13, comma 2 d.l. 201/2011, istitutiva della c.d.IMU Sperimentale: «l'imposta municipale propria ha per presupposto ilpossesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenzedella stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente .Il successivo comma 7° stabilisce che «l'aliquota e' ridotta allo 0,4 percento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comunipossono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquotasino a 0,2 punti percentuali».2.3 Dalla disposizione sopra indicata si evince che, per poter usufruiredell'agevolazione, è il soggetto passivo dell'imposta (proprietario, titolaredi un diritto reale o concessionario) a doversi trovare a utilizzareconcretamente l'alloggio; tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui ibeni immobili vengono concessi in godimento dall’Agenzia agli assegnataridelle unità immobiliari abitative in quanto legittimato passivo dell'impostaè l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria.2.4 Come già ricordato, essendo la norma sopra richiamata di naturaagevolativa, ogni possibilità di interpretazione in via analogica o estensivaè preclusa. Ne deriva che l’eventuale diversa interpretazione delregolamento comunale lo renderebbe illegittimo e ne sarebbe doverosa ladisapplicazione da parte del giudice tributario.Numero registro generale 25584/2023Numero sezionale 2741/2026Numero di raccolta generale 10255/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione,a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità,che vanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto