CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 1990
Cassazione n. 31410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1990 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 11 giugno 2021 del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia; - che il primo motivo dì ricorso dell'imputata, con il quale sì duole del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, poiché con esso la ricorrente non attacca la decisione lamentando violazioni di legge o vizi di motivazione, ma sollecita una valutazione dì merito, sostenendo che le attenuanti andavano applicate ed indicando le ragioni a sostegno della richiesta. - che anche il secondo motivo dì ricorso, con il quale sostiene che la pena sarebbe eccessiva e che sarebbe violato l'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché, quanto alla determinazione della pena, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv, 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la entità della pena, inferiore alla media edittale, risulta adeguatamente motivata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos