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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 38363/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31370/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t.

Ro- berta Pinzuti, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] niti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L., in persona del curatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 23 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 13 marzo 2014, il Tribunale di Ferrara accolse parzial- mente l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo del fallimento della C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., ammettendo al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751- bis n. 5 cod. proc. civ., un credito di Euro 21.600,00, a titolo di corrispettivo per il subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del Teatro dell'Opera di Roma, confermando l'ammissione con riserva di un cre- dito di Euro 4.427,50 per ritenute a garanzia e l'esclusione del privilegio su un credito di Euro 102.100,00, già ammesso al passivo in via chirografaria per il medesimo subappalto, e rigettando l'istanza di ammissione di un ulte- riore credito di Euro 14.400,00, a titolo di corrispettivo per l'incarico di re- sponsabile dei restauri specialistici, nonché di un credito di Euro 38.036,25 per interessi legali.

Premesso che il subappalto, conferito alla ricorrente con contratto del 31 maggio 2020, era stato regolarmente espletato e fatturato, il Tribunale ri- tenne corretta sia l'ammissione con riserva del credito per ritenute a garanzia, in quanto gli stati di avanzamento dei lavori avrebbero dovuto essere redatti in assenza di contestazioni sulla qualità delle opera, sia l'esclusione di quello di Euro 14.400,00, in quanto ceduto alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pon- tassieve con atto notificato alla debitrice il 21 settembre 2010, sia infine l'e- sclusione del credito per interessi legali, in quanto il termine per il pagamento delle fatture era scaduto in data successiva a quella di presentazione della domanda di concordato preventivo proposta dalla società fallita.

In ordine alla natura del credito, premesso che la ricorrente aveva pro- vato di essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane e precisato che il con- tratto era qualificabile come appalto d'opera, il Tribunale ritenne che la pre- detta iscrizione non giustificasse di per sé il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., ai fini del quale occorreva avere riguardo ai requisiti di cui all'art. 2083 cod. civ.

Aggiunse che l'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. non è applicabile neppure in via estensiva al credito avente ad oggetto il 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 corrispettivo dell'appalto di opere, affermando che l'inscindibilità delle attività svolte impediva il riconoscimento del privilegio anche soltanto su una parte delle stesse.

Ritenne tuttavia che a diverse conclusioni dovesse pervenirsi con riferimento al credito derivante dall'analisi delle superfici esterne, essendo stato dimostrato che le operazioni erano state condotte da un socio lavora- tore.

2. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- gia avverso il predetto decreto è stato dichiarato improcedibile da questa Corte con ordinanza del 23 marzo 2018, con cui è stata altresì dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla CMR.

A fondamento della decisione, questa Corte ha rilevato che la ricorrente, pur avendo precisato che il decreto impugnato era stato notificato il 18 marzo 2014, ne aveva prodotto una copia autentica non recante la relata di notifica, in tal modo impedendo la verifica della tempestività dell'impugnazione.

Ha aggiunto che, in quanto consegnato per la notifica il 17 aprile 2014, il ricorso non superava la prova di resistenza collegata alla decorrenza del termine per l'impugnazione calcolato a far data dalla pronuncia del provvedimento.

Ha rilevato infine che neppure la controricorrente aveva prodotto la copia auten- tica del decreto impugnato recante la relata di notifica o di comunicazione.

3. Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere che il decreto impugnato fosse stato notifi- cato, questa Corte è incorsa in un errore percettivo, non avendo considerato che, come emergeva dagli atti di causa, lo stesso era stato invece comunicato ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Aggiunge che nell'ipotesi in cui, come nella specie, la decorrenza del termine per l'im- pugnazione sia ancorata alla comunicazione del provvedimento impugnato, 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 l'improcedibilità non può essere dichiarata se la copia autentica con la relata di notifica sia comunque in possesso dell'ufficio, perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice a quo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla redazione del testo in corsivo e dalla sua inclusione tra virgolette, il riferimento alla notificazione del decreto di primo grado, con- tenuto nell'ordinanza impugnata, non costituisce il risultato di un accerta- mento compiuto da questa Corte, ma la trascrizione letterale di un passo del ricorso per cassazione, nel quale si dava atto dell'avvenuta emissione del provvedimento in data 13 marzo 2014 e della notificazione dello stesso in data 18 marzo 2014, ritenute non verificabili, a causa della mancata produ- zione della copia autentica, corredata della relata di notifica.

La mancata con- testazione della fedeltà della trascrizione all'originale esclude la possibilità d'individuare in una falsa rappresentazione delle predette indicazioni il vizio revocatorio, per la cui configurabilità è necessaria la prospettazione di un er- rore percettivo o di una svista materiale che abbia indotto il giudice a sup- porre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/06/ 2021, n. 16439; Cass., Sez.

V, 11/01/2018, n. 442; Cass., Sez. lav., 29/10/ 2010, n. 22171).

Quanto poi all'eventualità che la Corte abbia omesso di verificare la co- municazione del decreto, asseritamente effettuata a cura della Cancelleria, a causa della ritenuta necessità della notificazione ad istanza di parte, tale er- rore, oltre ad essere rimasto indimostrato, non potrebbe in nessun caso con- siderarsi sufficiente a legittimare l'impugnazione per revocazione: a fonda- mento della decisione, il Collegio ha infatti richiamato un precedente di legit- timità in cui si fa riferimento in via alternativa alla notificazione o alla comu- nicazione, quali adempimenti idonei a far decorrere il termine per l'impugna- zione, in tal modo esigendosi implicitamente la prova dell'una o dell'altra; il vizio in questione, ove sussistente, non sarebbe d'altronde qualificabile come una falsa rappresentazione della realtà processuale, investendo l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine di cui all'art. 99, ultimo comma, della legge fall., e quindi l'interpretazione di quest'ultima disposizione; in ogni 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 caso, tale errore non potrebbe considerarsi determinante, non avendo la ri- corrente neppure dedotto di aver fornito la prova della comunicazione, ma essendosi limitata a sostenere, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dall'ordinanza impugnata (cfr. Cass., Sez.

I, 14/05/2019, n. 12865; 16/05/2016, n. 9987; Cass., Sez.

VI, 10/12/2010, n. 25070), che la stessa avrebbe potuto essere desunta dal fascicolo d'ufficio, del quale era stata ritualmente chiesta la trasmissione, o dalla mancata contestazione della relativa data da parte della controricor- rente.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere che il decreto impugnato fosse stato depositato il 13 marzo 2014, questa Corte è incorsa in un ulteriore errore percettivo, non avendo considerato che, come risultava pacifico tra le parti, il provvedimento era stato deliberato nella predetta data e depositato il 18 marzo 2014.

Sostiene che, ancorando a quest'ultima data la decorrenza del termine per l'impugna- zione, il ricorso per cassazione avrebbe superato la prova di resistenza, in quanto notificato entro il trentesimo giorno, con la conseguente irrilevanza della data di notificazione del decreto impugnato.

2.1. Il motivo è fondato.

Pur avendo rilevato l'omesso deposito della copia autentica del decreto di primo grado, corredata della relata di notifica, l'ordinanza impugnata ha pro- ceduto ugualmente all'accertamento della tempestività dell'impugnazione, in conformità del principio secondo cui, anche in difetto dell'adempimento pre- scritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., il ricorso deve rite- nersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata per il ricorrente entro il termine breve decorrente dalla data di pubblicazione, in quanto il collegamento tra quest'ultima e quella di notificazione del ricorso, risultante dalla relata di notifica dello stesso, assicura comunque il raggiun- gimento dello scopo, cui mira la predetta disposizione, di consentire al giudice dell'impugnazione di accertarne la tempestività sin dal momento del deposito del ricorso (cfr. Cass., Sez.

VI, 30/04/2019, n. 11386; 22/09/2015, n. 18645; 10/07/2013, n. 17066). 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 Nel procedere alla predetta verifica, il Collegio ha ancorato la decorrenza del termine di cui all'art. 99, ultimo comma, della legge fall. alla data di de- posito del decreto di primo grado indicata dalla difesa della ricorrente, sull'e- vidente presupposto dell'impossibilità di accertare quella effettiva, a causa della mancata produzione della copia autentica del provvedimento: non si è tuttavia avveduto che tale copia era stata invece depositata, sia pure man- cante della relata di notifica, e che la data indicata nel ricorso non corrispon- deva a quella della pubblicazione del decreto, non riportata nella predetta copia, ma a quella, anteriore, in cui era stata deliberata la decisione.

Per effetto di tale errata rappresentazione della realtà processuale, imputabile ad una svista oggettivamente rilevabile attraverso la mera lettura del provvedi- mento, ha omesso di procedere ad un riscontro negli atti, dal quale sarebbe risultato che la data della pubblicazione corrispondeva a quella in cui, secondo l'indicazione contenuta nel ricorso, il provvedimento era stato notificato: tale errore è risultato poi decisivo ai fini della dichiarazione d'improcedibilità della impugnazione, la quale, in assenza dello stesso, avrebbe dovuto essere rite- nuta tempestiva, essendo stata notificata il 17 marzo 2014, e quindi entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto impugnato.

3. Passando dunque al rescissorio, con il primo motivo del ricorso per cassazione la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2083, 2512, primo comma, nn. 2 e 3, 2513, primo comma, 2514 e 2751-bis n. 5 cod. civ. e dell'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui ha escluso la natura privilegiata del credito insinuato al passivo.

Premesso che l'applicazione del privilegio è subordinata alla prevalenza dell'attività lavorativa rispetto alle altre componenti del con- tratto d'opera, sostiene che nella specie tale requisito doveva ritenersi inte- grato in virtù della natura stessa di essa ricorrente, qualificabile come società cooperativa a mutualità prevalente.

Precisato infatti che la ratio dell'art. 2751 -bis n. 5 cod. civ. consiste nella tutela di crediti destinati ad assicurare il sostentamento del lavoratore, osserva che la tutela assicurata dall'art. 45, primo comma, Cost. al fenomeno cooperativo, quale forma di produzione al- ternativa a quella capitalistica e caratterizzata da una più spiccata funzione sociale, giustifica un'interpretazione evolutiva della predetta disposizione, la 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Aggiunge che nella specie sussistevano chiari indici di tale prevalenza, avuto riguardo all'oggetto del contratto, che, in quanto consistente nel subappalto di lavori pubblici, presupponeva, ai sensi del comma undicesimo dell'art. 118 cit., un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto, ed all'organico di essa ricorrente, costituito da 118 soci lavoratori su un totale di 179 dipendenti.

Afferma infine di aver fornito la prova del requisito necessario per il riconoscimento del privilegio, mediante la produzione della nota integrativa del bilancio 2010, da cui emer- geva la prevalenza del costo del lavoro svolto dai soci rispetto a quello del lavoro espletato da dipendenti.

In subordine, sostiene che la difficoltà di scin- dere i diversi elementi concorrenti nell'esecuzione dell'appalto non escludeva la possibilità di un'applicazione del privilegio limitata quanto meno al 50% del credito, risultando altrimenti tradita la finalità stessa della norma in esame.

3.1. Il motivo è infondato.

Nell'escludere l'applicabilità del privilegio invocato dalla ricorrente, il de- creto impugnato si è attenuto correttamente ai principi enunciati dalla giuri- sprudenza di legittimità, affermando da un lato che, in quanto volta a con- sentire l'accesso alle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, la mera iscrizione della cooperativa nell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 non risulta sufficiente ai fini della qualificazione della stessa come impresa artigiana, per la quale occorre fare invece riferimento ai requi- siti prescritti dall'art. 2083 cod. civ., e dall'altro che il privilegio non è riferibile neppure in via d'interpretazione estensiva ai crediti derivanti dall'appalto di opere, avuto riguardo all'impossibilità di distinguere, nell'ambito della relativa attività, l'incidenza della manodopera da quella degli altri fattori produttivi.

In ordine al primo profilo, si osserva che, come risulta dal decreto impu- gnato, il credito di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo è maturato in data anteriore all'entrata in vigore d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'art. 2751- bis n. 5 cod. civ., e risulta pertanto assoggettato alla disciplina dettata dal 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 20/03/2015, n. 5685; Cass., Sez.

I, 1/06/2017, n. 13887).

Tale orientamento trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. e dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., osservando che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, per il quale deve quindi ritenersi consentito al giudice di sindacare la reale consi- stenza dell'impresa creditrice (cfr.

Corte cost., sent. n. 307 del 1996).

Rela- tivamente al secondo aspetto, è stata invece dichiarata manifestamente in- fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., nella parte in cui limita il privilegio ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, escludendone l'applicabilità ai compensi di appalti d'opera, essendo stata posta in risalto la mancanza, in quest'ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produt- tivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché deve ritenersi ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (cfr. Cass., Sez.

I, 12/09/2018, n. 22210; 4/03/2015, n. 4383; Cass., Sez.

VI, 23/09/2010, n. 20116).

Nel contestare i predetti orientamenti, la difesa della ricorrente ripropone considerazioni già prese in esame da questa Corte e ripetutamente disattese 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Essa insiste, in particolare, sulla natura coope- rativa e mutualistica dell'impresa, della quale è stata già più volte affermata l'inidoneità a giustificare di per sé sola l'applicazione del privilegio, in virtù della ritenuta necessità da un lato dell'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, e dall'altro della prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, le quali non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area d'imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati, collegati a criteri funzionali o dimensionali o alla comparazione fra il lavoro dei soci ed il capitale investito (cfr. Cass., Sez.

VI, 2/11/2016, n. 22417; 30/05/2014, n. 12136).

La ricorrente si limita invece a sottolineare il riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, evi- denziando inoltre il rapporto numerico tra i soci lavoratori ed i dipendenti della impresa e la riconducibilità della fattispecie alla nozione di subappalto enun- ciata dalla disciplina dei contratti pubblici, senza considerare che, come pre- cisato da questa Corte, l'accertamento degli enunciati requisiti di effettività, pertinenza e prevalenza implica una disamina più concreta e specifica, avente ad oggetto da un lato le mansioni e i profili professionali assegnati ai soci nell'ambito del processo produttivo prescelto per la realizzazione dell'oggetto statutario (con la conseguente esclusione delle ipotesi in cui determinati seg- menti dello stesso siano affidati ad imprese esterne, anche cooperative), e dall'altro l'assoluta prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei tecnici ed amministrativi e la limitazione dell'apporto esterno a quello ritenuto in concreto indispensabile, avuto riguardo alle condizioni del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez.

I, 7/04/1997, n. 2984).

La necessità di tale verifica si pone in contrasto con la pretesa della ricorrente di far coincidere i predetti requisiti con quelli prescritti dagli artt. 2512 e 2513 cod. civ. ai fini del riconoscimento del prevalente scopo mutualistico della cooperativa, che attengono invece alla mera prevalenza dell'apporto fornito dai soci nello svolgimento dell'attività sociale ed alla destinazione di quest'ultima a favore degli stessi soci, e con il 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 tentativo d'identificare tale tipo di società con l'impresa artigiana, che non tiene conto della distinta considerazione di cui i due istituti costituiscono og- getto nell'ambito della formulazione letterale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ.

La valutazione globale dei fattori produttivi concorrenti nell'esecuzione dell'appalto di opere, compiuta dalle parti in sede di stipulazione del relativo contratto, esclude infine la possibilità, prospettata dalla ricorrente in via su- bordinata, di scinderne le componenti, in modo tale da circoscrivere l'appli- cazione del privilegio al solo corrispettivo dell'apporto fornito dai soci lavora- tori: tale operazione si porrebbe infatti in contrasto non solo con l'unitarietà della prestazione pattuita e del credito derivante dal relativo adempimento, ma con la stessa lettera della norma in esame, non suscettibile di interpreta- zione estensiva, che riferisce il privilegio ai «corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti», in tal modo escludendo il corrispettivo dell'ap- palto di opere.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1359, 1362, 1363, 1366 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per ritenute a garanzia, in quanto subordinato al collaudo delle opere, senza tener conto del tenore letterale del contratto di subappalto, dal quale risultava che, in assenza di contestazioni, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Pre- messo che la chiarezza di tale pattuizione escludeva la necessità del ricorso ad altri criteri interpretativi, aventi carattere sussidiario, sostiene che le omis- sioni occorse nella redazione degli stati di avanzamento dei lavori erano im- putabili alla CMR, divenuta nel frattempo insolvente, la quale non aveva di- mostrato di aver mosso critiche all'operato di essa ricorrente.

4.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo ac- compagnato dalla riproduzione integrale della clausola contrattuale della quale la ricorrente censura l'interpretazione, ma dalla trascrizione di un breve passo della stessa, dal quale non si evincono con chiarezza le condizioni com- plessivamente concordate per il pagamento.

La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la violazione delle 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 regole legali di ermeneutica contrattuale o l'incomprensibilità del ragiona- mento svolto a sostegno dell'interpretazione di un contratto fornita dal prov- vedimento impugnato non può infatti limitarsi a richiamare le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed a proporre motivate critiche in ordine al modo in cui il giudice di merito ne ha fatto applicazione o alla congruenza e logicità delle argomentazioni svolte al riguardo, ma ha l'onere di riportare, a corredo del motivo d'impugnazione, le parti salienti del contratto o il testo integrale della clausola contestata, in modo tale da consentire a questa Corte di cogliere l'esatta portata delle censure sollevate, prima ancora di verificarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez.

III, 8/03/2019, n. 6735; Cass., Sez. lav., 15/ 11/2013, n. 25728; 11/07/2007, n. 15489).

5. Con il terzo motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1353 e 2697 cod. civ., nonché per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giu- dizio, nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito relativo all'incarico di responsabile dei restauri specialistici, in ragione dell'intervenuta cessione dello stesso.

Premesso infatti che il curatore non aveva fornito alcuna prova della cessione, sostiene che il credito aveva costi- tuito oggetto di anticipazione su fatture, della quale la Banca aveva attestato l'avvenuta estinzione; aggiunge che, trattandosi di cessione effettuata a scopo di garanzia, la restituzione dell'importo finanziato aveva comportato il riacquisto automatico della titolarità del credito da parte di essa cedente, con la conseguente legittimazione a richiederne l'ammissione al passivo.

5.1. Il motivo è inammissibile.

L'accertamento dell'intervenuta cessione del credito, in virtù del quale il Tribunale ha escluso il diritto della ricorrente di azionarlo in sede concorsuale, trova infatti giustificazione nel richiamo della raccomandata inviata il 21 set- tembre 2010, prodotta nel giudizio di merito, con cui la BCC di Pontassieve aveva notificato alla società fallita il trasferimento del credito.

Nel contestare la predetta qualificazione, il ricorrente censura l'interpretazione dell'atto for- nita dal decreto impugnato, la quale, implicando la ricostruzione della volontà delle parti, si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in questa sede esclu- 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 sivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non- ché per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez.

VI, 11/02/ 2021, n. 3590; Cass., Sez.

III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465).

Tali vizi non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si è limitata a denunciare la violazione di legge, in riferimento ad altri parametri normativi, nonché l'omesso esame di documenti, la cui valutazione, anch'essa riservata al giudice di merito, non è censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. qualora, come nella specie, il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal provvedimento impu- gnato, ancorché lo stesso non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr. Cass., Sez.

III, 8/11/2019, n. 28887; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

VI, 10/02/2015, n. 2498).

6. Con il quarto motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 della legge fall., nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per interessi, senza tener conto della natura privilegiata del credito per capitale, che ne escludeva la cristallizzazione alla data di apertura della procedura di concordato.

6.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nella mera allegazione della natura privilegiata del credito per capitale, ritenuta sussistente dal decreto impugnato soltanto per una parte delle somme do- vute, e non essendo stato precisato a quali delle stesse si riferisca il credito per interessi del quale è stata richiesta l'ammissione al passivo, con la con- seguente impossibilità di verificare la pertinenza, prima ancora della fonda- tezza della censura di violazione delle norme indicate.

7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il curatore del fallimento censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2751-bis n. 5 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha ammesso al passivo in via privilegiata il credito derivante dall'analisi delle superfici esterne, in man- canza di prova dell'avvenuta esecuzione dell'incarico da parte del professio- nista indicato.

Rileva infatti che i documenti prodotti dalla ricorrente, oltre a non essere sottoscritti, non recavano l'indicazione del ruolo e dei compiti as- segnati al predetto professionista, aggiungendo che la ricorrente non aveva 12 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 fornito la prova né dell'iscrizione nell'albo delle cooperative, né dell'effettività e pertinenza professionale del lavoro dei soci, né della prevalenza del lavoro di questi ultimi.

7.1. Il motivo è inammissibile.

L'accoglimento dell'impugnazione per revocazione proposta dalla ricor- rente principale non estende infatti i suoi effetti al controricorrente, il quale non ha impugnato a sua volta la statuizione della sentenza di cassazione, avente carattere autonomo rispetto a quella adottata nei confronti della con- troparte, con cui è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale, con la conseguenza che quest'ultimo non può costituire oggetto di riesame in questa sede, per effetto del giudicato formatosi in ordine all'impugnazione da lui proposta.

8. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese pro- cessuali.

P.Q.M. dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione, accoglie il secondo motivo, cassa l'ordinanza impugnata, e, decidendo sul ricorso per cassazione, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31370/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. Ro- berta Pinzuti, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] niti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in persona del curatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 23 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 marzo 2014, il Tribunale di Ferrara accolse parzial- mente l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo del fallimento della C.M.R. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., ammettendo al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751- bis n. 5 cod. proc. civ., un credito di Euro 21.600,00, a titolo di corrispettivo per il subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del Teatro dell'Opera di Roma, confermando l'ammissione con riserva di un cre- dito di Euro 4.427,50 per ritenute a garanzia e l'esclusione del privilegio su un credito di Euro 102.100,00, già ammesso al passivo in via chirografaria per il medesimo subappalto, e rigettando l'istanza di ammissione di un ulte- riore credito di Euro 14.400,00, a titolo di corrispettivo per l'incarico di re- sponsabile dei restauri specialistici, nonché di un credito di Euro 38.036,25 per interessi legali. Premesso che il subappalto, conferito alla ricorrente con contratto del 31 maggio 2020, era stato regolarmente espletato e fatturato, il Tribunale ri- tenne corretta sia l'ammissione con riserva del credito per ritenute a garanzia, in quanto gli stati di avanzamento dei lavori avrebbero dovuto essere redatti in assenza di contestazioni sulla qualità delle opera, sia l'esclusione di quello di Euro 14.400,00, in quanto ceduto alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pon- tassieve con atto notificato alla debitrice il 21 settembre 2010, sia infine l'e- sclusione del credito per interessi legali, in quanto il termine per il pagamento delle fatture era scaduto in data successiva a quella di presentazione della domanda di concordato preventivo proposta dalla società fallita. In ordine alla natura del credito, premesso che la ricorrente aveva pro- vato di essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane e precisato che il con- tratto era qualificabile come appalto d'opera, il Tribunale ritenne che la pre- detta iscrizione non giustificasse di per sé il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., ai fini del quale occorreva avere riguardo ai requisiti di cui all'art. 2083 cod. civ. Aggiunse che l'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. non è applicabile neppure in via estensiva al credito avente ad oggetto il 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 corrispettivo dell'appalto di opere, affermando che l'inscindibilità delle attività svolte impediva il riconoscimento del privilegio anche soltanto su una parte delle stesse. Ritenne tuttavia che a diverse conclusioni dovesse pervenirsi con riferimento al credito derivante dall'analisi delle superfici esterne, essendo stato dimostrato che le operazioni erano state condotte da un socio lavora- tore. 2. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- gia avverso il predetto decreto è stato dichiarato improcedibile da questa Corte con ordinanza del 23 marzo 2018, con cui è stata altresì dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla CMR. A fondamento della decisione, questa Corte ha rilevato che la ricorrente, pur avendo precisato che il decreto impugnato era stato notificato il 18 marzo 2014, ne aveva prodotto una copia autentica non recante la relata di notifica, in tal modo impedendo la verifica della tempestività dell'impugnazione. Ha aggiunto che, in quanto consegnato per la notifica il 17 aprile 2014, il ricorso non superava la prova di resistenza collegata alla decorrenza del termine per l'impugnazione calcolato a far data dalla pronuncia del provvedimento. Ha rilevato infine che neppure la controricorrente aveva prodotto la copia auten- tica del decreto impugnato recante la relata di notifica o di comunicazione. 3. Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere che il decreto impugnato fosse stato notifi- cato, questa Corte è incorsa in un errore percettivo, non avendo considerato che, come emergeva dagli atti di causa, lo stesso era stato invece comunicato ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Aggiunge che nell'ipotesi in cui, come nella specie, la decorrenza del termine per l'im- pugnazione sia ancorata alla comunicazione del provvedimento impugnato, 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 l'improcedibilità non può essere dichiarata se la copia autentica con la relata di notifica sia comunque in possesso dell'ufficio, perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice a quo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Come si evince dalla redazione del testo in corsivo e dalla sua inclusione tra virgolette, il riferimento alla notificazione del decreto di primo grado, con- tenuto nell'ordinanza impugnata, non costituisce il risultato di un accerta- mento compiuto da questa Corte, ma la trascrizione letterale di un passo del ricorso per cassazione, nel quale si dava atto dell'avvenuta emissione del provvedimento in data 13 marzo 2014 e della notificazione dello stesso in data 18 marzo 2014, ritenute non verificabili, a causa della mancata produ- zione della copia autentica, corredata della relata di notifica. La mancata con- testazione della fedeltà della trascrizione all'originale esclude la possibilità d'individuare in una falsa rappresentazione delle predette indicazioni il vizio revocatorio, per la cui configurabilità è necessaria la prospettazione di un er- rore percettivo o di una svista materiale che abbia indotto il giudice a sup- porre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/ 2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 11/01/2018, n. 442; Cass., Sez. lav., 29/10/ 2010, n. 22171). Quanto poi all'eventualità che la Corte abbia omesso di verificare la co- municazione del decreto, asseritamente effettuata a cura della Cancelleria, a causa della ritenuta necessità della notificazione ad istanza di parte, tale er- rore, oltre ad essere rimasto indimostrato, non potrebbe in nessun caso con- siderarsi sufficiente a legittimare l'impugnazione per revocazione: a fonda- mento della decisione, il Collegio ha infatti richiamato un precedente di legit- timità in cui si fa riferimento in via alternativa alla notificazione o alla comu- nicazione, quali adempimenti idonei a far decorrere il termine per l'impugna- zione, in tal modo esigendosi implicitamente la prova dell'una o dell'altra; il vizio in questione, ove sussistente, non sarebbe d'altronde qualificabile come una falsa rappresentazione della realtà processuale, investendo l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine di cui all'art. 99, ultimo comma, della legge fall., e quindi l'interpretazione di quest'ultima disposizione; in ogni 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 caso, tale errore non potrebbe considerarsi determinante, non avendo la ri- corrente neppure dedotto di aver fornito la prova della comunicazione, ma essendosi limitata a sostenere, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dall'ordinanza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2019, n. 12865; 16/05/2016, n. 9987; Cass., Sez. VI, 10/12/2010, n. 25070), che la stessa avrebbe potuto essere desunta dal fascicolo d'ufficio, del quale era stata ritualmente chiesta la trasmissione, o dalla mancata contestazione della relativa data da parte della controricor- rente. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere che il decreto impugnato fosse stato depositato il 13 marzo 2014, questa Corte è incorsa in un ulteriore errore percettivo, non avendo considerato che, come risultava pacifico tra le parti, il provvedimento era stato deliberato nella predetta data e depositato il 18 marzo 2014. Sostiene che, ancorando a quest'ultima data la decorrenza del termine per l'impugna- zione, il ricorso per cassazione avrebbe superato la prova di resistenza, in quanto notificato entro il trentesimo giorno, con la conseguente irrilevanza della data di notificazione del decreto impugnato. 2.1. Il motivo è fondato. Pur avendo rilevato l'omesso deposito della copia autentica del decreto di primo grado, corredata della relata di notifica, l'ordinanza impugnata ha pro- ceduto ugualmente all'accertamento della tempestività dell'impugnazione, in conformità del principio secondo cui, anche in difetto dell'adempimento pre- scritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., il ricorso deve rite- nersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata per il ricorrente entro il termine breve decorrente dalla data di pubblicazione, in quanto il collegamento tra quest'ultima e quella di notificazione del ricorso, risultante dalla relata di notifica dello stesso, assicura comunque il raggiun- gimento dello scopo, cui mira la predetta disposizione, di consentire al giudice dell'impugnazione di accertarne la tempestività sin dal momento del deposito del ricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 30/04/2019, n. 11386; 22/09/2015, n. 18645; 10/07/2013, n. 17066). 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 Nel procedere alla predetta verifica, il Collegio ha ancorato la decorrenza del termine di cui all'art. 99, ultimo comma, della legge fall. alla data di de- posito del decreto di primo grado indicata dalla difesa della ricorrente, sull'e- vidente presupposto dell'impossibilità di accertare quella effettiva, a causa della mancata produzione della copia autentica del provvedimento: non si è tuttavia avveduto che tale copia era stata invece depositata, sia pure man- cante della relata di notifica, e che la data indicata nel ricorso non corrispon- deva a quella della pubblicazione del decreto, non riportata nella predetta copia, ma a quella, anteriore, in cui era stata deliberata la decisione. Per effetto di tale errata rappresentazione della realtà processuale, imputabile ad una svista oggettivamente rilevabile attraverso la mera lettura del provvedi- mento, ha omesso di procedere ad un riscontro negli atti, dal quale sarebbe risultato che la data della pubblicazione corrispondeva a quella in cui, secondo l'indicazione contenuta nel ricorso, il provvedimento era stato notificato: tale errore è risultato poi decisivo ai fini della dichiarazione d'improcedibilità della impugnazione, la quale, in assenza dello stesso, avrebbe dovuto essere rite- nuta tempestiva, essendo stata notificata il 17 marzo 2014, e quindi entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto impugnato. 3. Passando dunque al rescissorio, con il primo motivo del ricorso per cassazione la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2083, 2512, primo comma, nn. 2 e 3, 2513, primo comma, 2514 e 2751-bis n. 5 cod. civ. e dell'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui ha escluso la natura privilegiata del credito insinuato al passivo. Premesso che l'applicazione del privilegio è subordinata alla prevalenza dell'attività lavorativa rispetto alle altre componenti del con- tratto d'opera, sostiene che nella specie tale requisito doveva ritenersi inte- grato in virtù della natura stessa di essa ricorrente, qualificabile come società cooperativa a mutualità prevalente. Precisato infatti che la ratio dell'art. 2751 -bis n. 5 cod. civ. consiste nella tutela di crediti destinati ad assicurare il sostentamento del lavoratore, osserva che la tutela assicurata dall'art. 45, primo comma, Cost. al fenomeno cooperativo, quale forma di produzione al- ternativa a quella capitalistica e caratterizzata da una più spiccata funzione sociale, giustifica un'interpretazione evolutiva della predetta disposizione, la 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 cui applicazione deve ritenersi collegata al mero status soggettivo del credi- tore, indipendentemente dal giudizio di prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi, già operato dal legislatore in sede di riconoscimento del privilegio. Aggiunge che nella specie sussistevano chiari indici di tale prevalenza, avuto riguardo all'oggetto del contratto, che, in quanto consistente nel subappalto di lavori pubblici, presupponeva, ai sensi del comma undicesimo dell'art. 118 cit., un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto, ed all'organico di essa ricorrente, costituito da 118 soci lavoratori su un totale di 179 dipendenti. Afferma infine di aver fornito la prova del requisito necessario per il riconoscimento del privilegio, mediante la produzione della nota integrativa del bilancio 2010, da cui emer- geva la prevalenza del costo del lavoro svolto dai soci rispetto a quello del lavoro espletato da dipendenti. In subordine, sostiene che la difficoltà di scin- dere i diversi elementi concorrenti nell'esecuzione dell'appalto non escludeva la possibilità di un'applicazione del privilegio limitata quanto meno al 50% del credito, risultando altrimenti tradita la finalità stessa della norma in esame. 3.1. Il motivo è infondato. Nell'escludere l'applicabilità del privilegio invocato dalla ricorrente, il de- creto impugnato si è attenuto correttamente ai principi enunciati dalla giuri- sprudenza di legittimità, affermando da un lato che, in quanto volta a con- sentire l'accesso alle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, la mera iscrizione della cooperativa nell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 non risulta sufficiente ai fini della qualificazione della stessa come impresa artigiana, per la quale occorre fare invece riferimento ai requi- siti prescritti dall'art. 2083 cod. civ., e dall'altro che il privilegio non è riferibile neppure in via d'interpretazione estensiva ai crediti derivanti dall'appalto di opere, avuto riguardo all'impossibilità di distinguere, nell'ambito della relativa attività, l'incidenza della manodopera da quella degli altri fattori produttivi. In ordine al primo profilo, si osserva che, come risulta dal decreto impu- gnato, il credito di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo è maturato in data anteriore all'entrata in vigore d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'art. 2751- bis n. 5 cod. civ., e risulta pertanto assoggettato alla disciplina dettata dal 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 testo previgente di tale disposizione, in relazione al quale questa Corte ha Data pubblicazione 03/12/2021 ribadito, anche recentemente ed a Sezioni Unite, che, ai fini dell'ammissione al passivo in via privilegiata, la natura artigiana dell'impresa dev'essere valu- tata esclusivamente in base al concetto di prevalenza del lavoro evocato dallo art. 2083 cod. civ., risultando irrilevanti tanto la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443 del 1985, quanto il man- cato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (cfr. Cass., Sez. Un., 20/03/2015, n. 5685; Cass., Sez. I, 1/06/2017, n. 13887). Tale orientamento trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. e dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., osservando che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, per il quale deve quindi ritenersi consentito al giudice di sindacare la reale consi- stenza dell'impresa creditrice (cfr. Corte cost., sent. n. 307 del 1996). Rela- tivamente al secondo aspetto, è stata invece dichiarata manifestamente in- fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ., nella parte in cui limita il privilegio ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, escludendone l'applicabilità ai compensi di appalti d'opera, essendo stata posta in risalto la mancanza, in quest'ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produt- tivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché deve ritenersi ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (cfr. Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22210; 4/03/2015, n. 4383; Cass., Sez. VI, 23/09/2010, n. 20116). Nel contestare i predetti orientamenti, la difesa della ricorrente ripropone considerazioni già prese in esame da questa Corte e ripetutamente disattese 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 sulla base di un'approfondita disamina delle questioni affrontate, senza es- sere in grado di prospettare argomenti nuovi, tali da giustificare una rimedi- tazione dei principi enunciati. Essa insiste, in particolare, sulla natura coope- rativa e mutualistica dell'impresa, della quale è stata già più volte affermata l'inidoneità a giustificare di per sé sola l'applicazione del privilegio, in virtù della ritenuta necessità da un lato dell'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, e dall'altro della prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, le quali non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area d'imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati, collegati a criteri funzionali o dimensionali o alla comparazione fra il lavoro dei soci ed il capitale investito (cfr. Cass., Sez. VI, 2/11/2016, n. 22417; 30/05/2014, n. 12136). La ricorrente si limita invece a sottolineare il riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, evi- denziando inoltre il rapporto numerico tra i soci lavoratori ed i dipendenti della impresa e la riconducibilità della fattispecie alla nozione di subappalto enun- ciata dalla disciplina dei contratti pubblici, senza considerare che, come pre- cisato da questa Corte, l'accertamento degli enunciati requisiti di effettività, pertinenza e prevalenza implica una disamina più concreta e specifica, avente ad oggetto da un lato le mansioni e i profili professionali assegnati ai soci nell'ambito del processo produttivo prescelto per la realizzazione dell'oggetto statutario (con la conseguente esclusione delle ipotesi in cui determinati seg- menti dello stesso siano affidati ad imprese esterne, anche cooperative), e dall'altro l'assoluta prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei tecnici ed amministrativi e la limitazione dell'apporto esterno a quello ritenuto in concreto indispensabile, avuto riguardo alle condizioni del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. I, 7/04/1997, n. 2984). La necessità di tale verifica si pone in contrasto con la pretesa della ricorrente di far coincidere i predetti requisiti con quelli prescritti dagli artt. 2512 e 2513 cod. civ. ai fini del riconoscimento del prevalente scopo mutualistico della cooperativa, che attengono invece alla mera prevalenza dell'apporto fornito dai soci nello svolgimento dell'attività sociale ed alla destinazione di quest'ultima a favore degli stessi soci, e con il 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 tentativo d'identificare tale tipo di società con l'impresa artigiana, che non tiene conto della distinta considerazione di cui i due istituti costituiscono og- getto nell'ambito della formulazione letterale dell'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. La valutazione globale dei fattori produttivi concorrenti nell'esecuzione dell'appalto di opere, compiuta dalle parti in sede di stipulazione del relativo contratto, esclude infine la possibilità, prospettata dalla ricorrente in via su- bordinata, di scinderne le componenti, in modo tale da circoscrivere l'appli- cazione del privilegio al solo corrispettivo dell'apporto fornito dai soci lavora- tori: tale operazione si porrebbe infatti in contrasto non solo con l'unitarietà della prestazione pattuita e del credito derivante dal relativo adempimento, ma con la stessa lettera della norma in esame, non suscettibile di interpreta- zione estensiva, che riferisce il privilegio ai «corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti», in tal modo escludendo il corrispettivo dell'ap- palto di opere. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1359, 1362, 1363, 1366 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per ritenute a garanzia, in quanto subordinato al collaudo delle opere, senza tener conto del tenore letterale del contratto di subappalto, dal quale risultava che, in assenza di contestazioni, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Pre- messo che la chiarezza di tale pattuizione escludeva la necessità del ricorso ad altri criteri interpretativi, aventi carattere sussidiario, sostiene che le omis- sioni occorse nella redazione degli stati di avanzamento dei lavori erano im- putabili alla CMR, divenuta nel frattempo insolvente, la quale non aveva di- mostrato di aver mosso critiche all'operato di essa ricorrente. 4.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo ac- compagnato dalla riproduzione integrale della clausola contrattuale della quale la ricorrente censura l'interpretazione, ma dalla trascrizione di un breve passo della stessa, dal quale non si evincono con chiarezza le condizioni com- plessivamente concordate per il pagamento. La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la violazione delle 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 regole legali di ermeneutica contrattuale o l'incomprensibilità del ragiona- mento svolto a sostegno dell'interpretazione di un contratto fornita dal prov- vedimento impugnato non può infatti limitarsi a richiamare le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed a proporre motivate critiche in ordine al modo in cui il giudice di merito ne ha fatto applicazione o alla congruenza e logicità delle argomentazioni svolte al riguardo, ma ha l'onere di riportare, a corredo del motivo d'impugnazione, le parti salienti del contratto o il testo integrale della clausola contestata, in modo tale da consentire a questa Corte di cogliere l'esatta portata delle censure sollevate, prima ancora di verificarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez. III, 8/03/2019, n. 6735; Cass., Sez. lav., 15/ 11/2013, n. 25728; 11/07/2007, n. 15489). 5. Con il terzo motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1353 e 2697 cod. civ., nonché per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giu- dizio, nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito relativo all'incarico di responsabile dei restauri specialistici, in ragione dell'intervenuta cessione dello stesso. Premesso infatti che il curatore non aveva fornito alcuna prova della cessione, sostiene che il credito aveva costi- tuito oggetto di anticipazione su fatture, della quale la Banca aveva attestato l'avvenuta estinzione; aggiunge che, trattandosi di cessione effettuata a scopo di garanzia, la restituzione dell'importo finanziato aveva comportato il riacquisto automatico della titolarità del credito da parte di essa cedente, con la conseguente legittimazione a richiederne l'ammissione al passivo. 5.1. Il motivo è inammissibile. L'accertamento dell'intervenuta cessione del credito, in virtù del quale il Tribunale ha escluso il diritto della ricorrente di azionarlo in sede concorsuale, trova infatti giustificazione nel richiamo della raccomandata inviata il 21 set- tembre 2010, prodotta nel giudizio di merito, con cui la BCC di Pontassieve aveva notificato alla società fallita il trasferimento del credito. Nel contestare la predetta qualificazione, il ricorrente censura l'interpretazione dell'atto for- nita dal decreto impugnato, la quale, implicando la ricostruzione della volontà delle parti, si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in questa sede esclu- 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 sivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non- ché per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/ 2021, n. 3590; Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465). Tali vizi non sono stati neppure dedotti dalla ricorrente, la quale si è limitata a denunciare la violazione di legge, in riferimento ad altri parametri normativi, nonché l'omesso esame di documenti, la cui valutazione, anch'essa riservata al giudice di merito, non è censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. qualora, come nella specie, il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal provvedimento impu- gnato, ancorché lo stesso non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr. Cass., Sez. III, 8/11/2019, n. 28887; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. VI, 10/02/2015, n. 2498). 6. Con il quarto motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 della legge fall., nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per interessi, senza tener conto della natura privilegiata del credito per capitale, che ne escludeva la cristallizzazione alla data di apertura della procedura di concordato. 6.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nella mera allegazione della natura privilegiata del credito per capitale, ritenuta sussistente dal decreto impugnato soltanto per una parte delle somme do- vute, e non essendo stato precisato a quali delle stesse si riferisca il credito per interessi del quale è stata richiesta l'ammissione al passivo, con la con- seguente impossibilità di verificare la pertinenza, prima ancora della fonda- tezza della censura di violazione delle norme indicate. 7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il curatore del fallimento censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2751-bis n. 5 e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha ammesso al passivo in via privilegiata il credito derivante dall'analisi delle superfici esterne, in man- canza di prova dell'avvenuta esecuzione dell'incarico da parte del professio- nista indicato. Rileva infatti che i documenti prodotti dalla ricorrente, oltre a non essere sottoscritti, non recavano l'indicazione del ruolo e dei compiti as- segnati al predetto professionista, aggiungendo che la ricorrente non aveva 12 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 31370/2018 Numero sezionale 3378/2021 Numero di raccolta generale 38363/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 fornito la prova né dell'iscrizione nell'albo delle cooperative, né dell'effettività e pertinenza professionale del lavoro dei soci, né della prevalenza del lavoro di questi ultimi. 7.1. Il motivo è inammissibile. L'accoglimento dell'impugnazione per revocazione proposta dalla ricor- rente principale non estende infatti i suoi effetti al controricorrente, il quale non ha impugnato a sua volta la statuizione della sentenza di cassazione, avente carattere autonomo rispetto a quella adottata nei confronti della con- troparte, con cui è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale, con la conseguenza che quest'ultimo non può costituire oggetto di riesame in questa sede, per effetto del giudicato formatosi in ordine all'impugnazione da lui proposta. 8. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese pro- cessuali. P.Q.M. dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione, accoglie il secondo motivo, cassa l'ordinanza impugnata, e, decidendo sul ricorso per cassazione, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incide