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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/09/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Palermo in data 08/07/2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del medesimo nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa confermandone la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'espletamento di attività lavorativa non retribuita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata considerazione delle conclusioni scritte tramesse dalla difesa, deve ritenersi manifestamente infondato alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza secondo cui, nel regime cartolare in appello disciplinato dall'art. 23bis della legge 176 del 2020, l'omessa valutazione delle conclusioni della difesa integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame (e che, in questa sede, spetta alla difesa allegare e dedurre in termini specifici) perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01); considerato che il secondo motivo è del pari inammissibile poiché nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (cfr., Sez. 1 - , n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/09/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Palermo in data 08/07/2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del medesimo nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa confermandone la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'espletamento di attività lavorativa non retribuita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata considerazione delle conclusioni scritte tramesse dalla difesa, deve ritenersi manifestamente infondato alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza secondo cui, nel regime cartolare in appello disciplinato dall'art. 23bis della legge 176 del 2020, l'omessa valutazione delle conclusioni della difesa integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame (e che, in questa sede, spetta alla difesa allegare e dedurre in termini specifici) perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01); considerato che il secondo motivo è del pari inammissibile poiché nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (cfr., Sez. 1 - , n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06
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