CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 24902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27243/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via GOLAMETTO n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1928/2020,depositata i l 27/07/2020 . R.g. n. 27243 del 2020 Ad. 18/05/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 18/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE Il giudizio di primo grado veniva promosso, con un ricorso per accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, da [OSCURATO:PERSONA], quale committente di lavori di realizzazionedi un’autorimessa interrata nel Comune di Bassano di Loria, per sentir accertare la responsabilità dei convenuti, ossia la società di costruzioni [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi fallita) e il geometra [OSCURATO:PERSONA] , per i vizi riscontrati nel manufattoin costruzione, e, per l’effetto, ottenerne la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi riscontrati nell’immobile. Il geometra Carlesso , costituitosi in giudizio , formulava domanda riconvenzionale per il pagamento dell’attività svolta e chiedeva autorizzarsila chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio e contestava la domanda del Giollo e l’operatività della polizza assicurativa e in subordine instava per la limitazione dell’eventuale condanna, nei limiti della polizza stessa. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimaneva contumace. Il Tribunale di Vicenza, divenuto competente a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, rigettava le domande del Giollo e la domanda riconvenzionaledel Carlesso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello insistendo, altresì, affinché venisse dichiarato nullo il contratto di incarico professionale con il geometra Carlesso, per contrasto con norme imperative. La Corte d’appello di Venezia , con sentenza n. 1928 del 27/07/2020, rigettava l’appello e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite al Carlesso e all’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. n. 27243 del 2020 Ad. 18/05/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno , entrambi, depositato memorie per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. RITENUTOCHE Il primo motivo di ricorso reca censura di violazione e (o) falsa applicazionedi norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv ., degli artt. 1418 , co mma 1 , c od . c iv ., 2229 , comma1, c od . c iv ., 2230 co mmi 1 e 2 c od . c iv . e 2231 co mma 1 cod. c iv ., nonché dell’art. 16 lett. l ) e m ) r.d . 11 febbraio 1929 n. 274 e delle conseguenti o comunque correlate previsioni di cui agli artt. 1419, 1421 e 1422 cod. c iv ., con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza con la quale la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’eccezione di nullità, dell’ incarico professionale conferito al geometra. Il ricorrente censura, in particolare, la sentenza per avere la Corte ritenuto che la progettazione e direzione dei lavori architettoniche, di una costruzione in cemento armato, potesse essere scissa da quella « strutturale » e validamente affidata a un geometra Il primo motivo di ricorso è infondato. Icalcoli delle strutture in cemento armato, e in concreto l’intera attività di effettuazione dei calcoli della struttura interrata da realizzare, erano stat i a ffida ti , come risulta dalla documentazione presa analiticamente in esame dalla Corte d’appellodi Ven e zia , alle pagine 10 e seguenti a un ingegnere , specificamente individuato e nominato, tal [OSCURATO:PERSONA], mentre al geometra Carlesso era affidata la realizz azione della sola parte architettonica. La prospettata nullità del contratto di incarico professionale, per violazione della normativa imperativa riguardante i calcoli delle R.g. n. 27243 del 2020 Ad. 18/05/2023 CC; estensore: C. Valle opere in cemento armato al geometra Carlesso non è, pertanto, in alcun modo sussistente. Il secondo motivo del ricorso propone censura di violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c od . proc. c iv . dell’art. 112 c od . p roc . c iv . e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 c od . p roc . c iv . , con riferimento all’omessa pronuncia della Corte d’appello di Venezia sulla domanda risarcitoria formulata dall’attore nei confronti del geometraCarlesso. Il secondo motivo del ricorso è del tutto aspecifico e non pone alcuna questione relativa all’interpretazione della transazione e della lettera di revoca dell’incarico, entrambi atti di contenuto negoziale, il cui contenuto avrebbe dovuto formare oggetto di specifica e dettagliata impugnazione sulla base degli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Le censure prospettate nel detto mezzo si riducono a una mera contestazione della decisione della Corte territoriale, che ha preso in esame la detta documentazione contrattuale, affermandone l’irrilevanza, e ha rigettato la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha ritenuto insussistente l’inadempimento contrattuale del geometra Carlesso, e ha accolto la domanda riconvenzionale di questi, con conseguente insussistenza del vizio di omissione di pronuncia. Il terzo, e ultimo, mezzo propone censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla parte della sentenza che ha erroneamente, nella prospettazione del ricorrente, confermato l’importo del compenso asseritamente dovuto in favore del geometra Carlesso. R.g. n. 27243 del 2020 Ad. 18/05/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] particolare,il ricorrente censura la sentenza per non a vere la Corte d’appello esaminato analiticamente il contenuto della consulenza tecnica di ufficio. Il terzo motivo è del tutto fattuale e la censura che esso non contiene non prospetta in alcun modo una questione di diritto ma di revocazione per errore di fatto. Il motivo , in ultima analisi, non deduce un errore di giudizio, ma un errore di fatto che sarebbe stato necessario dedurre con lo strumento processuale della revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., dinanzi alla competente Corte territoriale. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo., in favore del controricorrente. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 0 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella R.g. n. 27243 del 2020 Ad. 18/05/2023 CC; estensore: C. Valle misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se do