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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24322/2023

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29407 d el ruolo generale dell’anno 20 1 6 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] dei medesimi difensori; Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: avviso di accertamento –operazioni inesistenti -decadenza – ricorso introduttivo –inammissibilità - - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2917/9/2016, depos itata i n data 13 maggio 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2917 / 9 /2016, depositata il 13 maggio 2016, in una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificat a la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006e recuperata l’iva illegittimamente detratta e chiesta a rimborso; con atto del 22maggio 2023 la società ha depositato un’istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022; l’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio; P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29407 d el ruolo generale dell’anno 20 1 6 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] dei medesimi difensori; Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: avviso di accertamento –operazioni inesistenti -decadenza – ricorso introduttivo –inammissibilità - - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2917/9/2016, depos itata i n data 13 maggio 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2917 / 9 /2016, depositata il 13 maggio 2016, in una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificat a la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006e recuperata l’iva illegittimamente detratta e chiesta a rimborso; con atto del 22maggio 2023 la società ha depositato un’istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022; l’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ru
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