CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];198/RG. 406 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di oltraggio e minaccia al pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti prove costituite dall'annotazione di servizio e dalla testimonianza dell'operante che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dal ricorrente (con minacce e ingiurie) per impedirgli un ordinario accertamento e alla "sola vista del maresciallo" (pagg. 3 e 4), non ridimensionabile a mera invettiva personale o a conflitto personale derivante da precedenti controlli, perché collegata sempre e solo agli atti del pubblico ufficio. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M