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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30592/2026

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ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];198/RG. 406 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di oltraggio e minaccia al pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti prove costituite dall'annotazione di servizio e dalla testimonianza dell'operante che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dal ricorrente (con minacce e ingiurie) per impedirgli un ordinario accertamento e alla "sola vista del maresciallo" (pagg. 3 e 4), non ridimensionabile a mera invettiva personale o a conflitto personale derivante da precedenti controlli, perché collegata sempre e solo agli atti del pubblico ufficio.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];198/RG. 406 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di oltraggio e minaccia al pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti prove costituite dall'annotazione di servizio e dalla testimonianza dell'operante che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dal ricorrente (con minacce e ingiurie) per impedirgli un ordinario accertamento e alla "sola vista del maresciallo" (pagg. 3 e 4), non ridimensionabile a mera invettiva personale o a conflitto personale derivante da precedenti controlli, perché collegata sempre e solo agli atti del pubblico ufficio. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris