CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36190/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25795-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e sul ricorso n. RG. 3724-2023 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrenti- avverso le sentenz e n. 2881/2022 e 7164/15/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositateil 4/4/2022 e 23/8/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone il ricorso iscritto al numero 25795/2022 R.G., affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza n. 2881/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 5839/2015 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, in accoglimento del ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], avverso avviso di liquidazione per imposta di registro relativaalla sentenza n. 422/2013 del TAR Sicilia, sez. dist. Catania, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cui si è detto, con condanna delComune di Catania all’emanazione di un provvedimento di acquisizione,ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni, aventead oggetto un lotto di terreno di proprietà d i [OSCURATO:PERSONA] sito in territorio del Comune di Catania, zona Trappeto sud, esteso complessivamente mq. 6347, sul quale lo stesso Comune, con decreto n.2 del 21.02.1990,aveva disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza per pubblica utilità, e, in difetto di pronto adempimento,il TAR aveva disposto che, a richiesta della ricorrente, avrebbe pro vv eduto alla nomina di un commissarioad acta, indicando, altresì, ai fini della condanna al risarcimento dei danni (da occupazione illegittima), i criteri per la loro quantificazione e quella per il calcolo degli interessi complessivamente dovuti; la contribuente è rimasta intimata; con successivo ricorso, iscritto al numero 3724/2023 R.G., affidato ad unico motivo l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 7164/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 6579/2017 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso diliquidazione emesso nei loro confronti per imposta di registro relativa allamedesima sentenza del TAR Sicilia, sez. dist. Catania n. 422/013; i contribuenti resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva, avendo ad oggetto la richiesta di pagamento dell’imposta di registro liquidata con riferimento alla medesima sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], de cuius degli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2.1. a seguire, il ricorso iscritto al numero 25735/2022 R.G. è inammissibile a causa della mancata notifica del ricorso, in questa sede depositato, alla parte chiamata direttamente a contraddire all’impugnazione, che nel caso in esame era [OSCURATO:PERSONA],vittoriosa in secondo grado, e non [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ai quali, come risulta dalla relata di notifica del ricorso, il ricorso in questione risulta invece erroneamente notificato a mezzo PEC,indirizzata ai «difensori domiciliatari ...Avv. [OSCURATO:PERSONA] ... (e)rag. [OSCURATO:PERSONA]»; 2.2. non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;3.1.con riguardo al ricorso iscritto al numero 3724/2023 R.G., con unico motivo l’Agenziaricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86» e lamenta che «la statuizione della sentenza del TAR Catania viene a ricadere nella categoria generale disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 8, comma 1 della Tariffa che, contrariamente a quanto statuito dai Giudici di appello, non è esente dal pagamento dell’imposta di registro, ma sottoposta alla tassazione in misura proporzionale con aliquota del 3% calcolata sul valore dell’immobile indicato dalla parte nel ricorso introduttivo innanzi al TAR, cui i Giudici amministrativi si sono uniformati nell’accoglimento del ricorso»; 3.2.va premesso che, ai sensi del comma 1 - bis dell'art. 8, Tariffa, parte I, sonosoggetti ad una aliquota del 3 % gli « atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali»; 3.3. ciò posto, è d’uopo in primo luogo evidenzia re che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 158/2020, depositata il 21 luglio 2020, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, l’amministrazione finanziaria deve applicare l’imposta in funzione della natura dello specifico atto soggetto all’imposta di registro e non deve considerare elementi e circostanze estranee allo stesso specifico atto oggetto di registrazione; 3.4. a l fine di determinare se un provvedimento giudiziario abbia ad oggetto una pronuncia di condanna o di accertamento di un diritto con contenuto patrimoniale, è utile inoltre richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 13 luglio 2017, seppure al diverso fine della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto;3.5. il Giudice delle leggi, con un’argomentazione utilizzabile anche nella vicenda in esame, ha ricordato che «il fatto che l'accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico—giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto»ed ha individuato «la diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore» nel fatto che « solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata»: 3.6.nel caso in esame, la sentenza del TAR, illustrata in premessa , ha previsto espressamente che «qualora il Comune non adotti un atto formale volto all’acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo indennizzo ex art. 42 bis, comma 1 cit., la ricorrente potrà chiedere l’esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali...»; 3.7. ne consegue che la sentenza in oggetto non contempla affatto l’indicazione della prestazione «in denaro» in concreto dovuta, in quanto un’eventualecondanna in tal senso risulta subordinata alla verifica del fatto costitutivo del diritto, costituito dal provvedimento di acquisizione, da parte del Comune, del bene degli odierni controricorrenti; 3.8.ciò posto, va allora ribadito che l’art. 20 cit. è applicabile non soltanto agli atti formati fra le parti, ma pure alle sentenze, in quanto anch'esse costituiscono degli «atti presentati alla registrazione», e quindi, anche per esse l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura e gli intrinseci effetti che ad esse conseguono; 3.9.nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione, occorre far dunque riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato, atteso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato detta sentenza, se non esplica - tra il contribuente e l'amministrazio ne finanziaria, che al relativo giudizio sia rimasta estranea -la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 cod. civ., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire, e l'accertamento del giudice tributario in ordine agli effetti che la suddetta sentenza produce ed al «titolo»su cui essa è fondata intrinsecamente, non può basarsi, pertanto, su contenuti diversi da quelli rispetto ai quali si sia formato il giudicato (cfr. Cass. n. 12013 del 19/06/2020; n. 15918 del 20/07/2011; n. 9456 del 12/06/2003; n. 4057 del 09/05/1997); 3.10. considerato, dunque, che l'art. 43, co mma 4, T.U.R. – attraverso un rinvio per relationem – rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici, e che la sentenza che condann a al risarcimento del danno è tassata assumendo come base imponibile la somma oggetto di condanna, comprensiva di eventuale rivalutazione monetaria ed interessi, ne consegue che,con riguardo alla fattispecie in questione, la pronuncia giudiziaria del Tar non poteva esserefatta oggetto di registrazione, con relativa sua tassazione, da parte dell’Erario non essendo dato rinvenire, nella stessa, alcuna somma di denaro oggetto di condannaa titolo di risarcimento del danno, essendo stata rimessa tale quantificazione ad elementi extra—testuali, corrispondenti ad unevento futuro ed incerto quale il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con contestuale liquidazione dell’indennizzo spettante al proprietario del bene acquisito dal Comune, e che può successivamenteessere oggetto di autonoma tassazione; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respintoaffermando il seguente principio di diritto: «Aisensi del comma 1 - bis dell'art. 8, Tariffa, parte I, secondo cui sono soggetti ad una aliquota del 3% gli «atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali», va esente da imposta di registro la sentenza del TAR recante condannadel Comune all’emanazione di un provvedimento di acquisizione di lotto di terreno, ex art. 42 bis T.U. sulle espropriazioni, non contemplando affatto l’indicazione della prestazione in denaro in concreto dovutaed essendo subordinata, un’eventuale condanna del Comune in tal senso,alla verifica del fatto costitutivo del diritto, costituito dal provvedimento di acquisizione del bene immobile»;5. l’assenza di precedenti di legittimità e la novità della questione trattata rendono opportuno compensare integralmente le spese di lite P.Q.M. La Corte dispone la riunione del ricorso numero 3724/2023 R.G. al ricorso numero 25795/2022 R.G.; dichiara inammissibile il ricorso 25795/2022 R.G.; rigetta il ricorsonumero 3724/2023 R.G. e compensa integralmente