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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42769/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo proposto in due ricorsi separatamente presentati dai difensori fiduciari, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del medesimo articolo; Considerato che i ricorsi - nei quali sono affrontate le medesime questioni, spendendosi analoghe argomentazioni - possono essere unitariamente trattati e che il motivo in entrambi proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimitàtrzi=rin quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo altresì manifestamente infondato, avendo la sentenza non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stata esclusa la richiesta di riqualificazione della fattispecie contestata in quella del fatto di lieve entità sulla scorta di diversi elementi, considerandosi, dunque, non soltanto l'elevato numero di dosi ricavabili, ma anche le modalità della coltivazione, valutandosi la considerevole altezza delle piante recise alle radici ed il fatto che ne sarebbe stata così consentita l'ulteriore rivegetazione, spendendosi altresì argomenti sull'inserimento dell'imputato nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, non illogicamente ricavati dai precedenti specifici; le censure svolte nei ricorsi, fondate anche su argomenti generici come l'allegato uso personale di parte della sostanza, non attestato in sentenza, attengono al merito e non inficiano la logicità della motivazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo proposto in due ricorsi separatamente presentati dai difensori fiduciari, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del medesimo articolo; Considerato che i ricorsi - nei quali sono affrontate le medesime questioni, spendendosi analoghe argomentazioni - possono essere unitariamente trattati e che il motivo in entrambi proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimitàtrzi=rin quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo altresì manifestamente infondato, avendo la sentenza non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stata esclusa la richiesta di riqualificazione della fattispecie contestata in quella del fatto di lieve entità sulla scorta di diversi elementi, considerandosi, dunque, non soltanto l'elevato numero di dosi ricavabili, ma anche le modalità della coltivazione, valutandosi la considerevole altezza delle piante recise alle radici ed il fatto che ne sarebbe stata così consentita l'ulteriore rivegetazione, spendendosi altresì argomenti sull'inserimento dell'imputato nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, non illogicamente ricavati dai precedenti specifici; le censure svolte nei ricorsi, fondate anche su argomenti generici come l'allegato uso personale di parte della sostanza, non attestato in sentenza, attengono al merito e non inficiano la logicità della motivazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 42769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris