CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 dicembre 1976
Cassazione n. 06560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27/12/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16/11/1979 avverso la sentenza del 30/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Modena. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del presente ricorso, su concorde richiesta delle parti, il Gip del Tribunale di Modena applicava la pena concordata tra le parti nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi proposti da parte di entrambi gli imputati constano di un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Gip non avrebbe dato conto, nella motivazione del provvedimento, di aver valutato l’assenza di elementi per pervenire ad una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Solo per completezza, deve inoltre osservarsi che, già prima della novella normativa, questa Corte aveva rilevato che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01), sicché non erano comunque ammissibili ricorsi tendenti esclusivamente a lamentare in modo generico la mancata verifica, da parte del giudice, di cause di assoluzione nel merito. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il