CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 26643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 13/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugiasentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia harigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoletodell’11 dicembre 2023, con cui è stato rigettato il reclamo riguardante iltrattenimento di corrispondenza in entrata, rappresentata da cinque fotografieconsegnate dall’ufficio matricola dell’istituto di pena al personale del G.O.M. il 28gennaio 2021.Il Tribunale di sorveglianza, dato atto che non erano stati allegati alle foto idocumenti di identità delle persone ritratte, riteneva tardiva la produzione deipredetti documenti unitamente al reclamo proposto dal difensore del Turianoavverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, evidenziando che in ognicaso non era stata prodotta documentazione che comprovasse il legame parentaletra il condannato e i soggetti effigiati.2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, con cui ha eccepitoviolazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo di censura ha lamentato violazione di legge inrelazione alla procedura per il trattenimento della corrispondenza, effettuatodirettamente dall'amministrazione penitenziaria, senza alcuna pronunciadell’autorità giudiziaria, essendosi il Magistrato di sorveglianza pronunciato su unreclamo generico dell’interessato.2.2 Con il secondo motivo di censura ha dedotto vizio di motivazione, avendoil Tribunale di sorveglianza trascurato che il detenuto con memoria depositata nelcorso del procedimento aveva indicato i nomi dei familiari effigiati nelle fotografie,rilevando che nessuna previsione normativa preclude la produzione di documentiin sede di gravame3. Con memoria del 23 aprile 2026, in replica alle conclusioni scritte delProcuratore generale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’ammissibilità e la fondatezza delricorso in relazione ai motivi dedotti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Il primo motivo di censura è fondato e assorbente.L’art. 18-ter Ord. pen. prevede che il trattenimento della corrispondenza peresigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni disicurezza e di ordine dell'istituto, incidendo su un diritto fondamentale dellapersona, può essere disposto, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimentomotivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.Sebbene il reclamante avesse lamentato che il trattenimento non fosse statodisposto dall'autorità giudiziaria, il Tribunale di sorveglianza non ha risposto alladoglianza, limitandosi ad osservare che il detenuto aveva proposto un reclamogenerico per lesione di un diritto personale.Nell’ordinanza impugnata si dà atto dell’emissione di un provvedimento ditrattenimento datato 11 gennaio 2024, recante un diverso numero diprocedimento SIUS, della cui riconducibilità alla corrispondenza reclamata dubitatuttavia lo stesso organo giudicante.3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di sorveglianza di Perugia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Perugia.Così deciso, il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]