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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13171/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 05/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 comma secondo, 131 bis e 62 bis cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio 0.51), sono tutti reiterativi di profili di censura già .. affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione della merce di provenienza furtiva (in misura non irrilevante) rinvenuta nella sua disponibilità e ciò ha consentito anche la reiezione dell'invocata richiesta difensiva sul giudizio di tenuità ex art. 131 bis e sulla concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che la Corte territoriale, con il supporto di una motivazione del tutto logica e persuasiva, ha ritenuto provata la responsabilità per la condotta contestata facendo corretta applicazione del principio di diritto per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01); attesa la completezza e logicità della motivazione anche quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in mancanza di qualsiasi profilo di irragionevolezza sia quanto all'ammontare della pena che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 5 in particolare dove si richiama la dedizione al crimine del ricorrente per oltre venti anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 Febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 05/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 comma secondo, 131 bis e 62 bis cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio 0.51), sono tutti reiterativi di profili di censura già .. affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione della merce di provenienza furtiva (in misura non irrilevante) rinvenuta nella sua disponibilità e ciò ha consentito anche la reiezione dell'invocata richiesta difensiva sul giudizio di tenuità ex art. 131 bis e sulla concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che la Corte territoriale, con il supporto di una motivazione del tutto logica e persuasiva, ha ritenuto provata la responsabilità per la condotta contestata facendo corretta applicazione del principio di diritto per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01); attesa la completezza e logicità della motivazione anche quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in mancanza di qualsiasi profilo di irragionevolezza sia quanto all'ammontare della pena che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 5 in particolare dove si richiama la dedizione al crimine del ricorrente per oltre venti anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febb