CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 22112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21872-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 482, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 773 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1140/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 4778/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.3.2016, il Tribunale di Taranto ha dichiarato non dovute le somme richieste a [OSCURATO:SOCIETA]. con cartelle di pagamento, avviso di addebito e intimazioni di pagamento opposti con due ricorsi successivamente riuniti, condannando l'INPS e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifonderle le spese; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, chiedendo, oltre che il rigetto dell'impugnazione avversaria, anche la condanna alle spese ai sensi dell'art. 385 c.p.c.; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421, comma 2°, c.p.c., per avere il giudice ritenuto non utilizzabile la documentazione da essa tardivamente prodotta al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione dei titoli; che, con il secondo motivo, analogo rilievo di nullità viene sollevato per avere il giudice pronunciato oltre la domanda, nell'erroneo convincimento che l'odierna controricorrente avesse contestato il contenuto del plico contenente la cartella esattoriale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 617 c.p.c. per non avere il giudice rilevato l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta oltre il termine di cui alla norma cit.; che, nell'argomentare l'ammissibilità della propria impugnazione, parte ricorrente ha correttamente premesso che, non avendo il primo giudice qualificato l'azione proposta dall'odierna controricorrente mercé l'opposizione introduttiva del presente giudizio, tale qualificazione doveva essere effettuata in relazione ai motivi di opposizione e al contenuto della sentenza che vi ha provveduto; che, tanto premesso, non può condividersi l'assunto dell'odierna ricorrente secondo cui il giudice a quo avrebbe implicitamente qualificato l'azione promossa dall'odierna controricorrente come opposizione agli atti esecutivi, evincendosi piuttosto dalle considerazioni contenute a pagg. 4 ss. della sentenza impugnata (dove anzitutto il richiamo a Cass. S.U. n. 19704 del 2015, in tema di opposizione c.d. recuperatoria, e indi il riferimento al termine di 40 giorni per proporre l'opposizione e, da ultimo, alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione) che il giudice ha trattato le opposizioni come opposizioni all'esecuzione, valorizzando i vizi di notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito al solo fine di consentire l'opposizione recuperatoria ed esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti; che é consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui solo la sentenza che statuisca su un'opposizione agli atti esecutivi à direttamente rìcorribile per cassazione, risultando viceversa inammissibile il ricorso avverso le statuizioni sull'opposizione all'esecuzione nonché sulle pronunce ad esse accessorie (così, tra le tante, Cass.n. 7611 del 2006 e succ. conf.);che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, restando conseguentemente irrilevante la circostanza evidenziata in memoria secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata medio tempore riformata dalla Corte d'appello di Lecce in punto di utilizzabilità della documentazione prodotta dall'odierna ricorrente al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione dei titoli; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte controricorrente, non avendo l'INPS svolto alcuna apprezzabile difesa oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, richiedendo la condanna ex art. 385, comma 4 0 c.p.c. (applicabile ratione temporis) la colpa grave della parte soccombente, ossia la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (così da ult. Cass.n. 28658 del 2017), non può farsi nella specie luogo ad essa, non potendo ravvisarsi, in assenza di espressa qualificazione dell'azione da parte del giudice a quo, alcuna colpa grave nell'adito all'impugnazione in questa sede di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in C 12.200,00, di cui C 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st