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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 11567/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32399/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso ORDINANZA di PRES.

COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1193/2020depositata il 29/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 29 ottobre 2020, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la CTR Lombardia.

L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.

Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico, complesso motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato rituale controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000.

L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza”, nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza si articola nell’esposizione confusa e disorganica di una serie di norme di legge, indicate genericamente ma non sviluppate, attraverso il concreto richiamo ai precetti asseritamente violati.

Nel ricorso per cassazione il requisito dell’ordinata esposizione dei motivi di impugnazione - nella quale la specificazione dei motivi e l'indicazione espressa dellenorme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi - mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione(tra le varie, Sez.

L, n. 17224 del 18 agosto 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., alla luce dell’estrema laconicità del contenuto del ricorso.

Le Sezioni Unite hanno infatti affermato “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Sez.

U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; cfr. anche Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez.

U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Canesi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento).

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32399/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso ORDINANZA di PRES. COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1193/2020depositata il 29/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 29 ottobre 2020, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la CTR Lombardia. L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva. Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico, complesso motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato rituale controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza”, nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo è inammissibile. La doglianza si articola nell’esposizione confusa e disorganica di una serie di norme di legge, indicate genericamente ma non sviluppate, attraverso il concreto richiamo ai precetti asseritamente violati. Nel ricorso per cassazione il requisito dell’ordinata esposizione dei motivi di impugnazione - nella quale la specificazione dei motivi e l'indicazione espressa dellenorme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi - mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione(tra le varie, Sez. L, n. 17224 del 18 agosto 2020). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., alla luce dell’estrema laconicità del contenuto del ricorso. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; cfr. anche Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Canesi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D
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