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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40919/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 27 febbraio 2019, di condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, commesso in Capaccio fino al 27 luglio 2014.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un solo motivo, violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen..

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si è mai dubitato del fatto che costituisca mezzo fraudolento, il quale integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 - dep. 06/02/2020, Rv. 278307; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Rv. 269013; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004 - 28/01/2005, Rv. 231400).

4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r--77

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 27 febbraio 2019, di condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, commesso in Capaccio fino al 27 luglio 2014. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un solo motivo, violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen.. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si è mai dubitato del fatto che costituisca mezzo fraudolento, il quale integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 - dep. 06/02/2020, Rv. 278307; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Rv. 269013; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004 - 28/01/2005, Rv. 231400). 4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r--77